Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17865 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARABELLI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 73,

presso lo studio dell’avvocato QUOJANI FABIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TESAURO FRANCESCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 103/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato TIDORE BARBARA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) era stipulato un contratto di cessione di ramo di azienda per il prezzo provvisorio di L. 2.500.000.000. Nell’atto era pattuito che il prezzo definitivo sarebbe stato stabilito in relazione alla verifica in contraddittorio della effettiva consistenza dei beni aziendali. In data (OMISSIS) le parti stilavano un atto intitolato “primo conguaglio prezzo” nel quale enunciavano un nuovo prezzo provvisorio di L. 5.372.105.000. Vi allegavano una “distinta degli elementi dei rami di azienda oggetto di cessione al (OMISSIS)” nella quale precisavano che: “gli importi di cui ai punti 3, 5, 20, 21, 22 e 23 sono stimati; essi saranno determinati nel loro esatto ammontare al momento della immissione in possesso, ovvero, per quanto concerne i debito verso fornitori e gli altri debiti entro il 29/7/1999″. Gli atti erano presentati per la registrazione il (OMISSIS), e tassati con l’aliquota proporzionale riferita al prezzo provvisorio di L. 2.500.000.000. Il 10 novembre 1999 l’Ufficio del Registro notificava avviso di liquidazione delle “Imposte complementari, soprattasse e pene pecuniarie dovute a seguito della determinazione definitiva del prezzo, sul valore dichiarato di L. 5.372.105.000”. La societa’ venditrice impugnava l’avviso sostenendo che il momento impositivo non si era realizzato, sicche’ la tassazione doveva essere limitata all’importo del prezzo provvisorio denunciato con l’atto di cessione del (OMISSIS). In primo grado il ricorso era accolto, ma la CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Ufficio. La societa’ contribuente ricorre pere la cassazione della sentenza della CTR con un motivo. L’Amministrazione finanziaria non ha depositato controricorso, ma e’ intervenuta alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato che “con l’atto 28.6.1999 le parti hanno proceduto al primo aggiustamento, determinando il prezzo provvisorio indicato nel contratto di cessione in complessive L. 5.372.105.000, e riservandosi espressamente di procedere, entro il 30.07.1999, al secondo aggiustamento del prezzo ed al conguaglio finale. Tale atto, con firme autenticate dal notaio Bellezza di Milano, veniva allegato alla denuncia di avveramento della condizione, nella quale espressamente si specificava che con esso era stato fissato in L. 2.872.105.000 il primo conguaglio del prezzo provvisoriamente stabilito in L. 2.500.000.000. Non pare possa dubitarsi che, attraverso la presentazione della denunzia anzidetta e dell’atto ad essa allegato, si e’ dato luogo ad una nuova dichiarazione di valore dell’atto del quale si era chiesta la registrazione, non potendosi attribuire alla denunzia medesima un significato diverso”.

Col ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 3 c.p.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 35, comma 1, e art. 76, comma 1″. Si richiama il tenore letterale dell’art. 35 citato (“Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta e’ applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo”) e si sostiene che “la legge prevede soltanto due momenti impositivi: uno all’atto della registrazione del contratto, con l’applicazione dell’imposta su un valore stimato provvisoriamente; il secondo momento impositivo si verifica soltanto dopo la determinazione definitiva del corrispettivo”. Il corrispettivo determinato in via definitiva non era stato nella specie denunciato. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto procedere all’accertamento del valore non dichiarato e liquidare su quella base l’imposta dovuta a conguaglio, notificandone la richiesta entro il termine di cinque anni stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

Non avrebbe potuto viceversa liquidare l’imposta considerando come definitivo il prezzo indicato nell’atto integrativo del 26 giugno, nel quale esso era esplicitamente dichiarato dalle parti come provvisorio. Convalidando il comportamento dell’ufficio la CTR avrebbe violato le disposizioni di legge richiamate.

La doglianza e’ infondata. La CTR ha accertato (con giudizio di fatto non censurato sotto il profilo logico giuridico) che la presentazione al Registro dell’atto integrativo costituiva una nuova dichiarazione di valore, e che “non avendo la cedente richiesto un ulteriore integrazione del prezzo di cessione entro il termine tassativo stabilito a suo favore (30.7.1999), e’ fondato ritenere che il valore di L. 5.372.105.000 sia divenuto il prezzo definitivo”. Cio’ stante, la doglianza di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 35 prospettata sotto il profilo che la norma non consentirebbe di liquidare il conguaglio d’imposta a prescindere dalla dichiarazione integrativa delle parti concernente il valore definitivo non ha ragione di essere, perche’ la sentenza impugnata non ha affermato nulla di diverso. Ne’ il ricorso chiarisce perche’ l’Ufficio non avrebbe potuto fondare l’accertamento del valore definitivo dell’atto sulla dichiarazione delle parti contenuta nell’atto integrativo 26.6.1999, sicche’ l’avviso impugnato dovrebbe considerarsi emesso in violazione (anziche’ proprio in applicazione) del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

Va dunque respinto il ricorso, e condannata la ricorrente al rimborso delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 4.200,00 – di cui Euro 4.000,00 per onorari – oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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