Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17865 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15197-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO BRASCA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TEATRALE QUINTETTO D’A PICCOLA SOC COOP A RL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2657/2018 del TRIBUNALE di LATINA, depositata

il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dall’avv. S.A. (decreto richiesto ed ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali in favore della Compagnia Teatrale Quintetto D’A soc. coop. a r.l. riguardanti la redazione di un contratto), il giudice di pace di Latina, nella dichiarata contumacia del creditore ingiungente, dichiarava improponibile l’opposizione, “per non essere stata proposta dalla parte alla quale era stata notificata l’intimazione di pagamento” (pag. 2, primo capoverso sentenza in grado d’appello).

Impugnata la decisione da parte del professionista, il Tribunale di Latina, nel contraddittorio della Compagnia Teatrale Quintetto D’A, dopo avere riconosciuto l’inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto tardivamente notificato, riconosceva altresì che la contumacia del creditore ingiungente era stata correttamente dichiarata dal primo giudice, rigettando il motivo d’appello volto a sostenere l’inesistenza della stessa notificazione; quindi rigettava l’impugnazione con la quale l’appellante aveva sostenuto che, qualora gli fosse stata data la possibilità di costituirsi, “avrebbe potuto far rilevare che il decreto ingiuntivo era stato notificato correttamente alla medesima parte nei confronti del quale era stato emesso con conseguente rigetto dell’opposizione e conferma dell’ingiunzione nei confronti della Compagnia Teatrale quintetto d’A.” (pag. 2 sentenza d’appello, secondo capoverso).

Al riguardo il tribunale osservava non potersi accertare “se non per il tramite di documenti visure camerali ormai tardivamente depositati ex art. 345 c.p.c., comma 3, la sostanziale identità o comunque il rapporto giuridico intercorrente tra Compagnia Teatrale Quintetto D’A soc. coop. a r.l. e a l’Accademia d’arte drammatica del Lazio”.

Per la cassazione della sentenza S.A. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

La Compagnia Teatrale Quintetto D’A soc. coop. a r.l. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.

Rileva tuttavia il Collegio che il tribunale avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse alla impugnazione: ciò che giustifica la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado (Cass. n. 25209/2014; n. 26525/2018).

Ed invero il giudizio di primo è stato definito dall’adito giudice di pace con una statuizione di “improponibilità” della opposizione contro il decreto ingiuntivo. In termini coerenti con la ritenuta improponibilità dell’opposizione, il giudice di pace ha dichiarato nel dispositivo, oltre all’improponibilità della opposizione, “non luogo a provvedere sulle spese” in ragione della mancata costituzione di parte opposta.

Consegue da quanto sopra che l’esito della lite ha visto l’opponente soccombente e l’ingiungente non costituito (poi appellante e attuale ricorrente) totalmente vittorioso, il quale pertanto non aveva interesse a impugnare la decisione, in assenza di qualsiasi decisione, esplicita ed implicita, sul decreto ingiuntivo. Nè l’interesse potrebbe farsi derivare dal fatto che con l’impugnazione fu dedotta la inesistenza della notificazione dell’opposizione e la irrituale dichiarazione di contumacia dell’opposto. Vale infatti la regola che intanto si può riconoscersi l’interesse all’impugnazione per ragioni di rito in quanto vi sia stata una statuizione sfavorevole nel merito. Nella specie manca (Cass. n. 20799/2018), essendo irrilevante il dissenso dell’appellante sulle ragioni addotte dal primo giudice a per definire la lite con la pronuncia di improponibilità (Cass. n. 658/2015; n. 7057/2010).

Si ritiene di dovere chiarire che, nonostante l’esito del giudizio sia diverso rispetto alla proposta del relatore, ricorre comunque una delle ipotesi previste dall’art. 375 c.c., comma 1, n. 5, e perciò non occorre rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, agli effetti dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3. Anche, invero, in seguito alle modifiche dell’art. 380-bis c.p.c., introdotte dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito in L. n. 168 del 2016, rimane valido l’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, secondo il quale, poichè, ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice soltanto “se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5)”, il giudizio ben può essere definito con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella proposta.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

cassa senza rinvio la sentenza del tribunale di Latina n. 2657 del 6 novembre 2018.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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