Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17865 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24232/2014 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO DITTA O.N. S.N.C. E DEI SOCI

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI N.M.,

N.O.M. nonchè del socio di fatto N.A., in persona del

curatore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 51, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ALESI;

– ricorrente –

contro

ERIA S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 4194/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

l’8/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Palermo con cui, in riforma della ammissione precedentemente disposta, è stato ammesso al passivo del fallimento di O.N. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili N.M., N.O.M. e N.A. il credito di Eria s.r.l. per Euro 40.818,86, oltre interessi moratori sulla somma di Euro 37.615,46 ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 dal 18 novembre 2011 al 14 luglio 2012, e al passivo personale di N.M., in via ipotecaria, il credito dalla predetta società per la somma di Euro 44.203,95, oltre che per la somma di Euro 238,65 con il privilegio di cui all’art. 2755 c.c.. Espone il ricorrente che Eria, con proprio ricorso L. Fall., ex art. 93, aveva dedotto di aver chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società fallita e dei suoi soci per la somma di Euro 40.575,94, oltre spese del procedimento monitorio, e che detto decreto non era stato opposto da N.M..

2. – In sede di opposizione il Tribunale, ha osservato, per quanto qui rileva, che la formula esecutiva del decreto ingiuntivo era stata apposta in data 7 giugno 2013, e dunque dopo la declaratoria di fallimento (pronuncia, questa, risalente al 20 luglio 2012), ma che il provvedimento era divenuto definitivo il 20 febbraio 2012. Riteneva fosse necessario, ai fini dell’ammissione del credito al passivo, che anteriormente al fallimento venisse ad esistenza la mera inoppugnabilità del decreto ingiuntivo: sicchè – avendo riguardo alla successione temporale sopra indicata – il provvedimento monitorio, costituiva, a suo avviso, valido titolo per l’insinuazione al passivo di N.M. con il grado ipotecario. Lo stesso giudice dell’opposizione ha inoltre rilevato che, venuta meno la ragione del disconoscimento delle spese esecutive, limitatamente al passivo di N.M., esse potevano essere riconosciute per l’ammontare di Euro 238,65, con il privilegio di cui all’art. 2755 c.c..

3. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Eria s.r.l., benchè intimata, non ha svolto attività difensiva della presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e della L. Fall., artt. 45 e 92. Rileva la curatela che il decreto ingiuntivo che non è stato dichiarato esecutivo a norma dell’art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato ed è inopponibile alla procedura fallimentare. Lamenta, in sintesi, che il Tribunale, disattendendo tali principi, abbia attribuito rilievo al dato della mancata tempestiva opposizione del decreto ingiuntivo in epoca anteriore alla declaratoria del fallimento, fondando, poi, su tale erronea applicazione della disciplina vigente l’ammissione al passivo del credito, ipotecario di Eria. Infatti, dal suddetto, errore era derivata la conseguenza di aver ritenuto opponibili alla massa le ipoteche giudiziali iscritte sui beni del fallito dalla società in virtù del citato decreto ingiuntivo. All’inopponibilità al fallimento sia del decreto ingiuntivo che delle ipoteche iscritte in virtù dello stesso, conseguiva, poi, che non potesse essere riconosciuto il credito relativo alle spese liquidate nel provvedimento monitorio relative alla tassa di registrazione e ai costi di iscrizione ipotecaria.

2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 148. Assume la curatela che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto fosse venuta meno la ragione posta a fondamento del mancato riconoscimento delle spese esecutive concernenti il passivo di N.M. per la somma di Euro 238,65. Per un verso, infatti, Eria aveva invocato il privilegio nei soli confronti della società fallita; per altro verso, andava considerato che a norma della L. Fall., art. 148, comma 3, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei soci, ma con l’eventuale privilegio generale, mentre nella fattispecie si faceva questione di un privilegio speciale.

3. – Il primo motivo è fondato.

Occorre rilevare, infatti, che, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo – non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà – non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52 (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; cfr. pure: Cass. 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553).

Ne discende che ha errato il Tribunale allorquando ha mancato di attribuire rilievo all’anteriorità della dichiarazione di fallimento rispetto alla pronuncia di esecutività del decreto.

4. – L’accoglimento del primo motivo implica, a cascata, l’accoglimento del secondo, giacchè il presupposto dell’ammissione del credito per l’importo di Euro 228,65 è costituito, secondo il Tribunale, dal riconoscimento di quello, ipotecario, portato dal Decreto Ingiuntivo.

5. – Ne segue che il decreto impugnato vada cassato. La causa è per conseguenza rinviata al Tribunale di Palermo che dovrà attenersi al principio esposto e che pronuncerà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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