Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17865 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17865
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19201-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
FABIO CRAMAROSSA, MARIA GRAZIA MASTINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1822/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008 per l’IRPEF con il quale gli veniva contestato un maggior reddito a seguito dell’applicazione del c.d. “redditometro”;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che in tema di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38,l’applicazione dei parametri di riferimento costituisce solo una presunzione semplice di maggior capacità contributiva e deve pertanto essere accompagnata e sostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l’effettiva e reale capacità del contribuente e il procedimento dell’Ufficio è risultato carente in punto di acquisizione e valutazione delle prove sia in relazione alla verifica della documentazione bancaria prodotta dal contribuente sia nell’individuazione di fattispecie produttive di redditi del contribuente nel contesto dell’intero nucleo familiare sia ancora nella contestazione delle ragioni e della documentazione prodotte dal contribuente;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza il contribuente chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto una volta accertati i fattori di capacità reddituale grava sul contribuente l’onere di provare che la spesa è stata compiuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;
ritenuto che ai sensi dello stesso art. 6 cit., commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte e che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019