Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17864 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

BAIAMONTI 19, presso lo studio dell’avvocato LUCA SEMPRONI,

rappresentati e difesi dall’avvocato SCUDIERI ANGELO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SAGRANTINO ITALY SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1221/2008 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. P.L. e S.G. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 14 ottobre 2008, con cui il Tribunale di Pescara ha rigettato l’opposizione all’esecuzione immobiliare da loro proposta avverso l’esecuzione intrapresa nei loro riguardi dalla s.r.l. International Credit Ricovery, giudizio ne quale era intervenuta la cessionaria del credito per cui si procedeva ad esecuzione, s.r.l. Sagrantino Italy (già Minerva s.r.l.).

L’intimata s.r.l. Sagrantino Italy non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 25 novembre 2009, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

L’esistenza della causa di inammissibilità rende superfluo interrogarsi sul rilievo della mancata evocazione in questa sede della originaria s.r.l. creditrice procedente.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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