Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17864 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 30/07/2010), n.17864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SCOR VIE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPE’ PAOLO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), in

persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 10/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPE’ PAOLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMISSIS) era registrato un contratto di cessione di ramo di azienda intervenuto per il prezzo provvisorio di Euro 12.056.847,65. Nell’atto era pattuito che il prezzo definitivo sarebbe stato stabilito in relazione alla situazione patrimoniale dell’azienda ceduta al (OMISSIS). Il 6 aprile 2004 era presentata istanza di rimborso della maggiore imposta di registro pagata in relazione al corrispettivo effettivo, determinato in Euro 7.059.483.78. L’Ufficio non accoglieva l’istanza, e la societa’ acquirente impugnava il silenzio rifiuto. CTP e CTR di Milano hanno respinto la pretesa. La contribuente ricorre con un articolato motivo per la cassazione della decisione d’appello. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha negato il rimborso su rilievo che la determinazione del prezzo effettivo non era stata comunicata all’Ufficio nel termine di venti giorni di cui il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19.

La ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 19, 35 e 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva che il termine di venti giorni, uguale a quello stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 13 per la richiesta di registrazione degli atti che vi sono soggetti, e’ stabilito dall’art. 19 in relazione all’ipotesi che debba corrispondersi un conguaglio di imposta, e non anche per il caso in cui la comunicazione sia presupposto di un rimborso. E’ principio generale che la decadenza deve essere espressamente prevista dalla legge, e l’art. 19 non commina alcuna decadenza per il mancato rispetto del termine stabilito per la comunicazione. 11 termine di decadenza applicabile sarebbe quello ordinario stabilito per le istanze di rimborso dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, che “per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla misura dell’imponibile” stabilisce che “Il termine decorre dal giorno in cui ne e’ stato definitivamente stabilito il minore ammontare”. In ogni caso – aggiunge il ricorrente – il termine di venti giorni stabilito dall’art. 19 per la comunicazione del prezzo definitivo della compravendita era stato nella specie rispettato, perche’ la comunicazione era contenuta nell’istanza di rimborso presentata il 6 aprile 2004 rispetto al termine contrattuale del 30 marzo 2004 entro il quale doveva determinarsi il corrispettivo definitivo.

Il motivo e’ fondato.

Non e’ accettabile la tesi che il termine stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19 riguardi soltanto la ipotesi in cui si profili la liquidazione di un incremento di imposta, ma nessun elemento testuale o sistematico induce a ritenere che la denuncia tardiva comporti la decadenza del diritto al rimborso risultante dalla nuova liquidazione. Ne’, in difetto di specifica previsione normativa, puo’ ritenersi che la denuncia dell’evento che impone la riliquidazione dell’imposta di registro debba avvenire in una forma determinata, e debba concretarsi in un atto distinto dalla istanza di rimborso dalla somma che, in conseguenza dell’evento denunciato, risulti pagata oltre il dovuto. Nella specie e’ pacifico che la contribuente presento’ istanza di rimborso in data 6 aprile 2004 (fra l’altro nel termine di venti giorni dalla scadenza del termina contrattuale di definizione del prezzo) nel quale non e’ contestato che abbia indicato i presupposti della richiesta, fornendo all’ufficio tutti gli elementi necessari per procedere al calcolo definitivo dell’imposta.

La sentenza impugnata va dunque cassata. Poiche’ non appaiono necessari altri accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della societa’ contribuente, introduttivo della lite. Le spese dell’intero processo debbono seguire la soccombenza dell’Ufficio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie il ricorso originario della societa’ contribuente ed annulla il silenzio rifiuto impugnato. Condanna l’Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di tutto il processo, liquidate in Euro 4.200,00 di cui per Euro 4000,00 onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, per il giudizio di legittimita’; ed in Euro 2.300,00 per onorari ed Euro 800,00 per diritti, oltre 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, per ciascun grado del giudizio di merito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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