Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17864 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17864

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13985/2014 proposto da:

EUROCLIMA S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che

la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

NAUSICAA MALL e DIETER SCHRAMM;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CAVALLINI

FRANCOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre

2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con comparsa in riassunzione notificata il 2 luglio 2001 Euroclima s.p.a. domandava, avanti al Tribunale di Brescia, che si accertasse che la ditta individuale Euroclima di B.A. aveva violato il diritto all’utilizzo del proprio marchio registrato, che si condannasse la parte convenuta a differenziare ex art. 2564 c.c., la ditta con altra, non confondibile con quella di essa attrice, che si accertasse il compimento, ad opera di controparte, di atti di concorrenza sleale e che si condannasse la stessa al risarcimento del danno per la somma indicata di Lire 100.000.000.

B.A. si costituiva resistendo alle domande contro di lui proposte.

Il Tribunale di Brescia respingeva le predette.

2. – Proponeva impugnazione la società Euroclima e la Corte di appello Brescia, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2014, accoglieva il gravame con esclusivo riguardo a un profilo, afferente la statuizione sulle spese processuali, che qui più non rileva.

3. – Contro detta pronuncia ricorre per cassazione Euroclima s.p.a., la quale affida la propria impugnazione, illustrata da memoria, a tre motivi. Resiste con controricorso B.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2569 c.c. e segg., nonchè del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20 (c.p.i.) per omesso riconoscimento della natura reale dell’azione di contraffazione dei marchi registrati.

1.1. – Il secondo motivo contiene una censura di violazione o falsa applicazione degli artt. 2569 c.c. e segg., nonchè dell’art. 20 c.p.i. in relazione all’errata applicazione dell’art. 2564 c.c..

1.2. – Con il terzo mezzo è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

2. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata notificata all’odierna ricorrente in data 28 marzo 2014. La notificazione del ricorso per cassazione è stata tentata una prima volta presso un indirizzo del difensore di B. (Brescia, via Vittorio Emanuele II, 1) che più non coincideva da quello reale: il plico contenente l’atto, su cui è stata vergata la parola “trasferito”, è stato restituito al mittente per “irreperibilità del destinatario” con annotazione dell’agente postale addetto al recapito del 28 maggio 2014. Il ricorso è stato poi avviato a una seconda notificazione – eseguita, questa volta, presso il nuovo recapito del suddetto professionista – in data 5 giugno 2014.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. Sez. U. 24 luglio 2009, n. 17352; in senso conforme, ex plurimis: Cass. 19 novembre 2014, n. 24641; Cass. 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18074).

Nella fattispecie in esame non ricorre la condizione della non imputabilità all’odierno ricorrente della mancata tempestiva notifica dell’impugnazione, giacchè nella relazione di notificazione della sentenza, attuata a norma della L. n. 53 del 1994, era puntualmente indicato il nuovo indirizzo del difensore di B.A. (quello di via Gramsci 30, a Brescia) che pure figurava nel timbro apposto sul provvedimento: onde l’onere di diligenza imponeva di inoltrare l’atto presso il detto recapito (sul rilievo specifico che possano assumere, in concreto, tali indicazioni: Cass. 26 marzo 2012, n. 4842, che ha ritenuto incolpevole la prima omessa notifica, invano tentata presso lo studio del difensore di controparte, il quale, pur avendo informalmente comunicato al notificante il proprio trasferimento, gli aveva poi notificato la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado apponendovi un timbro con l’indicazione del vecchio indirizzo; Cass. 13 febbraio 2014, n. 3356, che, ai fini del giudizio circa l’imputabilità dell’errore nella notificazione, ha del pari valorizzato il fatto che la sentenza appellata era stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare ex art. 326 c.p.c., indicando come domicilio proprio lo studio legale presso cui aveva avuto luogo la notificazione).

5. – All’inammissibilità del ricorso è associata, come conseguenza, la condanna della ricorrente, siccome soccombente, al pagamento delle spese processuali.

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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