Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17864 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17864
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18743-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.S., C.V., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELL’ACQUEDOTTO PAOLO, 127, presso lo studio dell’avvocato
DANIELA COSTAGEORGOS, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI
RUSSO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3334/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 11/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che i contribuenti impugnavano davanti alla CTR la sentenza della CTP che aveva rigettato i loro ricorsi nella loro qualità di associati della Associazione culturale C-Project avverso un avviso di accertamento relativo al 2009 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato ad imposizione i proventi derivanti dall’attività svolta dall’Ente, che secondo l’Ufficio svolgeva attività commerciale;
che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della contribuente ritenendo che secondo la Cassazione la responsabilità personale ex art. 38 c.c. non è collegata alla titolarità della rappresentanza dell’associazione ma all’attività negoziale effettivamente svolta: nella specie i contribuenti erano componenti del consiglio direttivo dell’associazione presenti all’adunanza per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’anno in questione ma ciò non sarebbe sufficiente a provare la concreta attività da essi svolta nell’interesse e per conto dell’associazione;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38,2697 e 2729 c.c., in quanto per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute, a differenza che per l’attività negoziale, risponde in solido il soggetto che ha diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, in base alla mera sussistenza dell’incarico direttivo, senza che l’Ufficio debba provare chi ha materialmente commesso la violazione tributaria.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019