Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17863 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS) (detta C.), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio

dell’avvocato DE LUCA MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

APA GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATERP – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA

PROVINCIA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 890/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 9.10.08, depositata il 29/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. T.M., detta C., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 novembre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro ha accolto l’opposizione proposta dall’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Catanzaro (al quale ai fini della fase a cognizione piena era subentrata l’ATERP- Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Catanzaro) avverso un pignoramento presso terzi in danno di esso eseguito dalla ricorrente.

L’intimata ATERP non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso fa Corte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – 11 ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I tre motivi sui quali si fonda il ricorso, tutti deducenti vizi di violazione di norme di diritto ed il primo ed il secondo anche vizio di motivazione, non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto e, quanto ai vizi di motivazione, non si concludono nè contengono l’evidenziazione del momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366- bis c.p.c. quanto al motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 citato (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

4. – Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove dei rilievi che in alcun modo sono idonei a superarle.

Vi si invoca – come già accaduto in altri casi – innanzitutto un preteso principio di diritto che sarebbe stato affermato Cass. n. 21291 del 2009 ne senso che la mancanza dell’esplicita formulazione del quesito di diritto (a conclusione dell’illustrazione del motivo di ricorso per cassazione prospettante violazione di legge) non determina l’inammissibilità della censura, allorchè l’articolazione del medesimo quesito sia desumibile, in via interpretativa, da contenuto della proposta censura. Senonchè, tale decisione, nemmeno massimata dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte, non contiene affatto una simile affermazione, evidentemente estrapolata da qualche interprete poco fedele.

Onde nulla vi sarebbe da replicare.

Per mera completezza, si rileva comunque che la motivazione di detta decisione così si esprime: Giova chiarire che il quesito di diritto necessario ex art. 366 bis c.p.c., può ritenersi posto con sufficiente chiarezza nell’ultima parte di pag. 17 e nelle prime tre righe di pag. 18, ove si legge un riferimento concreto al fatto che “l’unica indagine commissionata al Giudice di rinvio era quella concernente l’annullabilità parziale del contratto “rimanendo assolutamente estraneo il tema del rilascio delle singole unità”. Si legge poi che “quindi” la pronuncia resa avrebbe violato i principi che reggono il giudizio di rinvio, enunciati adeguatamente. E’ pertanto evidente che il motivo è da ritenere ammissibile solo per questa parte, risultando mancante il quesito – e dunque inammissibile il ricorso – con riguardo ad altre simili lagnanze, rispetto alle quali è stata omessa la formulazione del quesito.

E’ palese che la citata decisione ha dato rilievo ad un quesito che appariva nella specie riconoscibile (ed anche concreto, perchè faceva riferimento alla sentenza impugnata alludendo al vincolo del giudizio di rinvio). Si tratta, dunque, di decisione che non ha fatto nient’altro che riconoscere un quesito reputandolo – a quel che pare – graficamente evidenziato e, quindi, formalmente percepibile. Non si tratta di decisione che ha proceduto alla estrapolazione di un quesito per opera di esegesi del giudice, come postula parte ricorrente (ed è contrario alla consolidata giurisprudenza della Corte a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007).

Si fa, quindi, richiamo a Cass. n. 5733 del 2008, adducendo che Essa avrebbe considerato esprimibile il quesito anche in forma non interrogativa e, di seguito, si assume, ma senza individuare le relative espressioni testuali che tutti e tre i motivi evidenzierebbero le questioni di diritto con essi poste. Non essendo individuate dette espressioni il Collegio non ritiene necessario alcun rilievo, perchè non se ne conosce l’oggetto. Comunque nuovamente si ricorda i consolidato insegnamento nel senso ce il quesito non è desumibile per implicazione dall’illustrazione del motivo (ancora, per tutte, la detta ord.).

In fine, si prospetta questione di costituzionalità della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, peraltro senza nemmeno indicare il parametro costituzionale che dovrebbe sorreggerla. In proposito è sufficiente in ogni caso rimandare parte ricorrente alla lettura di Cass. n. 26364 del 2009, di Cass. (ord.) n. 25487 del 2010 e di Cass. (ord.) n. 21079 del 2010.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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