Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17863 del 30/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 30/07/2010), n.17863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. est. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Amatucci Arnaldo e

domiciliato in Roma, via dei Gracchi n. 130. presso l’avv. Titina

Macrì Teresina;

– ricorrente –

contro

Comune di Arezzo. in persona del sindaco p.t., domiciliato in Arezzo,

piazza della Libertà n. 1, presso l’avvocato Ricciarini Roberta, che

lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/17/07 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata in data 23 aprile 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

aprile 2010 dal consigliere relatore dott. BERNARDI Sergio;

udito l’avv. Pasquini Stefano, delegato alla difesa del resistente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. impugnò l’avviso di accertamento ICI 2001 emesso nel 2005 dal Comune di Arezzo per il recupero della maggiore imposta ICI dovuta relativamente a due unità immobiliari. Sostenne che le rendite catastali applicate dal Comune, in atti dal 20.11.1999, erano state retroattivamente sostituite da altre di minore importo a seguito di accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate. Il Comune si costituì opponendo che le nuove rendite invocate dal contribuente non potevano applicarsi all’anno 2001, perchè derivavano da denuncia di variazione catastale (per cambio di destinazione della prima particella e di consistenze della seconda) presentata il 16.12.2001.

Non retroagivano pertanto a data anteriore alla denuncia di variazione ed erano applicabili dal 2002. Per il 2001 restavano invece applicabili quelle poste in atti il 29.11.1999 (per gli immobili allora accatastati sub 8 e sub 9). comunicate con l’avviso di accertamento e divenute incontestabili perchè non impugnate nei confronti dell’Agenzia del Territorio, L. n. 342 del 2000, ex art. 74.

Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi del giudizio. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. Il Comune di Arezzo resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato: “Questo collegio non può condividere l’operato del Comune di Arezzo. Ciò in quanto l’attribuzione della rendita catastale il 29.12.1999 da parte della locale Agenzia del Territorio, più elevata rispetto a quella presunta sulla quale il contribuente aveva eseguito i versamenti a fini ICI, cui aveva fatto seguito avviso di accertamento del Comune per la maggiore imposta non gravata da sanzioni ed interessi ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74.

il quale avviso metteva in grado lo stesso contribuente di ricorrere nel termine di 60 giorni avverso la determinazione del tributo.

Ricorso che è stato proposto avverso l’avviso di accertamento del quo, senza tuttavia impugnare la rendita in atti al 29.11.99 contro l’Agenzia de Territorio. E per effetto di ciò tale rendita deve considerarsi definitiva. Conseguentemente nessun pregio riveste la tesi di parte contribuente secondo cui la rendita derivante dalla DOCFA avvenuta il 5.12.2001. oggetto di conciliazione con l’Agenzia del Territorio, avrebbe effetto ex tunc a far data dal 29.11.1999 e non dal 26.12.2001 come in effetti deve essere alla luce della mancata impugnazione di cui è stato detto prima”.

Il contribuente sviluppa due motivi di censura.

Con il primo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la omessa impugnazione della rendita posta in atti dal 29.11.1999.

Osserva che:

“l’affermazione della Commissione Tributaria si traduce in una pseudo motivazione, poichè, avendo il Comune ritenuto la inutilità della notifica e, di contro, il S. la sua giuridica necessità, faceva carico al Giudice d’appello dimostrare la fondatezza della tesi condivisa, peraltro con significativi richiami normativi e congrua argomentazione…”.

Il motivo è infondato. La denunciata lacuna motivazionale non sussiste, perchè la CTR richiama la L. n. 342 del 2000, art. 74 ed osserva che – in base a quella disposizione – nonostante il difetto di una autonoma notificazione della rendita – la mancata impugnazione di questa una volta conosciutala attraverso la notificazione dell’avviso di liquidazione che ne faceva applicazione la aveva resa definitiva ed incontestabile.

Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5, dell’art. 2697 c.c. e L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Si osserva che “avendo il contribuente prodotto in giudizio specifica perizia giurata dalla quale risultava la sostanziale immodificazione dell’immobile e quindi la sua continuità nel tempo … La CTR avrebbe dunque dovuto dare atto che, attraverso le rendite successivamente concordate, l’Agenzia del Territorio aveva riconosciuto in via di autotutela il minor valore delle porzioni immobiliari sottoposte al suo esame, addivenendo alla correzione della rendita iniziale”. Erroneamente la CTR avrebbe pertanto affermato che la retroattività della rendita concordata nel 2002 si arrestava alla data di presentazione della DOCFA (2001), perchè ciò sarebbe stato corretto solo nella diversa ipotesi in cui con la DOCFA (2001) si fosse denunciata una variazione della consistenza dell’immobile.

Il motivo si articola in due profili. Col primo si sostiene che le rendite attribuite nel 2002 erano applicabili dal 1999 perchè con esse l’Amministrazione aveva sostituito le precedenti riconoscendone l’erroneità. D’altro canto si afferma che le rendite attribuite nel 2002 erano applicabili al 1999 perchè l’immobile non aveva subito da allora alcuna modificazione.

Il primo profilo di censura è inammissibile, perchè muove da una ricostruzione del fatto che non trova riscontro nella sentenza impugnata (la quale non afferma nemmeno per implicito che con la attribuzione della nuova rendita l’Amministrazione abbia riconosciuto l’errore di fatto incorso nel classamento del 1999).

Il secondo profilo di censura è infondato. Questa corte ha invero chiarito che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2 secondo la quale le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), patisce eccezione per la sola ipotesi in cui le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali di fatto (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscono: ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia. In tale ipotesi, peraltro, il fatto che situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica una applicazione retroattiva rispetto alla denuncia.

(Cass. 1 8023/2004. 20854/2004).

Va dunque respinto il ricorso. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

 

 

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