Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17863 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23871-2014 proposto da:

F.A., F.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

FRABOTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE POLIGNANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NOCI – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GENNARO ROCCO NOTARNICOLA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2149/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti i ricorrenti F. hanno inteso chiedere la cassazione dell’impugnata ordinanza sul rilievo che essa, in merito alla chiesta determinazione dell’indennità dovuta per il tempo dell’occupazione legittima di un fondo di loro proprietà, aveva respinto la domanda per difetto di interesse non essendo stata determinata nella specie alcuna indennità, e ciò malgrado D.P.R. del 8 giugno 2001, n. 327, art. 50, riconosca al proprietario che subisca l’occupazione il diritto alla sua percezione in ragione di anno o di frazione di anno.

2. Al ricorso resiste l’intimato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente fondato.

2.1. Nel solco dell’insegnamento enunciato dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui il diritto del titolare del bene legittimamente occupato alla relativa indennità coincide con l’inizio della occupazione, senza esser subordinato alla sua preventiva liquidazione in sede amministrativa e può essere fatto valere dal proprietario sin dalla scadenza del primo anno di occupazione (Cass., Sez. U, 11/05/2006, n. 10830), va qui nuovamente ribadita la convinzione, scaturita dall’esegesi D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, – applicabile alla specie in grazia del rinvio operato dall’art. 50 citato – e coerente con il dictum di C. Cost. sent. n. 67 del 1990, che l’azione di determinazione dell’indennità di esproprio “è testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell’avverbio – e comunque -” che figura nella norma (così in motivazione Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844), onde il suo esperimento non è precluso dalla mancanza di una stima definitiva.

2.2. Nè in contrario rileva l’argomento opposto nella memoria, in replica al quale va ancora osservato che l’attivazione del rimedio previsto D.P.R. del 8 giugno 2001, n. 327, art. 22, è, come fatto palese dallo stesso dettato normativo, meramente facoltativo ed esso perciò non restringe, ma amplia il quadro delle tutele che l’ordinamento accorda al proprietario, tanto più che una lettura diversa della norma, come quella qui proposta, nel rendere in pratica obbligato il ricorso all’attivazione del procedimento di cui D.P.R. del 8 giugno 2001, n. 327, art. 21, si porrebbe in aperta contrapposizione con il divieto della giurisdizione condizionata (così in motivazione Cass., Sez. 1, 6/03/2017, n. 5518).

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ex art. 383 c.p.c., comma 1.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Bari che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1 sezione civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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