Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17863 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13251-2018 proposto da:

G. & S. SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, G.C., in proprio e nella sua qualità di socio

accomandatario della G. & S. SAS, G.G.,

nella sua qualità di socio accomandante della G. & S.

SAS, S.S., in proprio e nella sua qualità di socio

accomandatario della G. & S. SAS, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato SERENA PENNA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1506/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che la s.a.s. ” G. & S.”; G.C., in proprio e quale socia accomandataria dell’anzidetta società; G.G., quale socia accomandante della citata società e S.S., in proprio e quale socio accomandatario della medesima società, propongono ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR del Piemonte, di rigetto dell’appello da essi proposto contro una decisione della CTP di Torino, che aveva a sua volta respinto il loro ricorso avverso avvisi di accertamento IRAP 2009.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso dei contribuenti è affidato a tre motivi;

che con il primo motivo lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 1 e art. 12, comma 7; alla L. n. 4 del 1929, art. 24; al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52 ed agli artt. 3,23,53 e 97 Cost., oltre a violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in quanto nella specie non era stato mai emesso il processo verbale di constatazione nell’ambito della verifica fiscale svolta nei confronti della s.a.s. ” G. & S.”; anche a prescindere dalla qualificazione dell’attività espletata dall’ufficio nei confronti di detta società, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, aveva in ogni caso evidenziato l’importanza della fase istruttoria prodromica all’adozione dell’avviso di accertamento; e l’adozione di quest’ultimo prima che fossero trascorsi 60 giorni dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, aveva leso il loro diritto di difesa; invero il processo verbale di verifica avrebbe dovuto essere predisposto con riferimento a qualsiasi tipo di controllo e nei confronti dei contribuenti era stata effettuata un verifica fiscale, con contatti da essi avuti con l’Agenzia delle entrate in tre occasioni, anche solo per la consegna della documentazione richiesta, si che avrebbe dovuto essere emesso nei loro confronti un processo verbale di constatazione, stante l’immanenza nel nostro ordinamento del principio generale del contraddittorio sin dalla fase di formazione della pretesa fiscale;

che con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto non deducibili i costi relativi alle assicurazioni sulla vita sottoscritte dai soci S.S. e G.C.; al contrario il premio versato per dette assicurazioni era da ritenere una componente negativa del reddito, siccome costo inerente all’attività d’impresa, inteso a coprire rischi connessi alla perdita di persone importanti per l’attività della società;

che con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto erroneamente sarebbero stati ritenuti indeducibili i costi sostenuti dalla società per l’acquisto di beni strumentali e cioè oggetti d’arte e di antiquariato per un importo complessivo di Euro 10.000,00, solo perchè le date di prelievo delle somme non erano state ritenute coerenti rispetto alle date di emissione delle fatture emesse per l’acquisto dei beni anzidetti;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che, con richiesta del 9 maggio 2019, i contribuenti han chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018;

che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata.

P.Q.M.

Dichiara sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA