Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17862 del 19/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17862

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6019-2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato VIARIA

CATERINA GIUFFRE’ (ST. CLARIZZA), rappresentato e difeso

dall’avvocato ALDO DE CARIDI;

– ricorrente –

contro

D.H.;

– intimata –

avverso l’ordinanza 530/12 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Presidente Consigliere Dott.

DOGLIOTTI MASSIMO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, con provvedimento depositato il 19.7.2013, ha confermato il rigetto della sua domanda di revisione delle condizioni di separazione giudiziale dei coniugi. Lamenta il ricorrente la gravosità dell’assegno di Euro 300,00 mensili di cui è onerato, ed allega di aver perso l’impiego quale lavoratore dipendente e di essere tenuto a provvedere anche alle esigenze di due figlie nate da precedente matrimonio. Non ha svolto attività difensiva D.H..

Contesta il ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, la mancata attivazione da parte del giudice del proprio potere “di disporre indagini tributarie nel corso del giudizio di separazione”. Si tratta, come riferito dal ricorrente, di una separazione consensuale. La Suprema Corte ha comunque chiarito che “in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti” (Cass. 16575/08, cfr. anche: Cass. 2098/11). Le indagini di polizia tributaria, infatti, non sono l’unico strumento a disposizione del giudice per valutare le condizioni economiche delle parti, e la Corte d’Appello ha compiutamente motivato le ragioni della valutazione effettuata. Ha rilevato la Corte di merito, tra l’altro, che il P. ha contratto nel 2009 – quando è documentalmente provato che conoscesse la precarietà del proprio impiego un prestito per l’acquisto di un’autovettura nuova per complessivi Euro 22.919,16, ponendo in essere una condotta che non avrebbe tenuto se non avesse avuto la coscienza di poter contare su redditi ulteriori oltre quelli derivanti dal suo impiego precario quale dipendente. La Corte territoriale ha pure rilevato che il P. provvede a mantenere agli studi due figlie nate da precedente matrimonio, e non ha neppure allegato di ricevere contributi da estranei. Inoltre, l’assegno mensile di Euro 300,00, concordato tra le parti in sede di separazione, quando il P. già conosceva la precarietà del proprio impiego quale dipendente, appare quantificato in misura contenuta, e si risolve in un modesto contributo al mantenimento della moglie separata. Quest’ultima gode di redditi che lo stesso ricorrente indica come molto esigui, ed è gravata anche dall’esigenza di provvedere al mantenimento di un figlio nato da precedente relazione.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente critica “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la titolarità di reddito per svolgimento di attività lavorativa” da parte della moglie separata resistente. All’evidenza, la Corte di merito ha tenuto conto implicitamente del documento Inps che indica una attività limitata nel 2011 e per due settimane nel 2012, come chiarisce lo stesso ricorrente.

Non si ravvisano violazioni di legge, in ordine alle quali le censure sono peraltro proposte in modo inadeguato.

In sostanza il ricorrente, pur invocando anche la violazione di norme di diritto, propone essenzialmente contestazioni in ordine a profili e situazioni di fatto, per larga parte insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una decisione impugnata che appare invece caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Il ricorso appare pertanto manifestamente infondato.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Omettere dati anagrafici e identificativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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