Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17862 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19780-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DAVIDE TARSITANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1346/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 23/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di d.R. di avviso di accertamento anno 2008 ha dichiarato inammissibile l’appello dell’agenzia per mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata di notifica dell’appello, onde verificare la tempestività della costituzione in giudizio.
Il contribuente si costituisce con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità e la infondatezza del ricorso. Deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo; manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019