Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17861 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLA

7, presso lo studio dell’avvocato LICATA ALFONSO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CAMBRIA SALVATORE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE ANTONIANA VENETA SPA, IRFIS MEDIOCREDITO SICILIA SPA,

MARINA SERVICE SRL, ASSITALIA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA

SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza R.G. 128/97 del TRIBUNALE di PATTI del 22.7.08,

depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alfonso Licata che si riporta agli

scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. N.S. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7:

a) avverso l’ordinanza del 24 luglio 2008, integrata il successivo 29, con la quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Patti ha dichiarato, ai sensi dell’art. 574 c.p.c., u.c., e dell’art. 587 c.p.c. – provvedendo nell’ambito dell’esecuzione forzata immobiliare, promossa dalla IRFIS Mediocredito Sicilia contro la Marina Service s.r.l. e nella quale erano intervenute le creditrici Banca Popolare Antoniana Veneta s.p.a. e Assitalia -Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. – la decadenza di esso ricorrente dall’aggiudicazione del lotto che precedentemente egli si era aggiudicatario, per essere stato completato il versamento del prezzo di aggiudicazione oltre il termine fissato, disponendo, altresì, l’incameramento alla procedura della cauzione già versata e fissando nuova udienza ai sensi dell’art. 569 c.p.c. per il 18 dicembre 2008;

b) e avverso la successiva ordinanza, con cui in detta udienza, il Giudice dell’Esecuzione, provvedendo sull’istanza di revoca delle precedenti ordinanze, depositata da esso ricorrente il 3 novembre 2008, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 487 c.p.c., inammissibile la chiesta revoca, per essere già avvenuta l’esecuzione delle dette ordinanze, e ordinato procedersi a nuova vendita, come da separala ordinanza.

Nessuno degli intimati ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con i procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro provvedimenti del giudice dell’esecuzione che in alcun modo possono essere considerati sentenza in senso sostanziale ai sensi dell’art. 111 cost., comma 7.

Queste le ragioni.

3.1. – La prima ordinanza, dichiarativa della decadenza dall’aggiudicazione, e la seconda di essa integrativa, essendo provvedimenti del giudice dell’esecuzione direttamente incidenti sull’esecuzione avrebbero dovuto essere impugnati con il mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

La previsione di tale mezzo di tutela è stata espressamente ritenuta da Cass. n. 291 del 1985, secondo cui ®Nell’espropriazione forzata immobiliare, dopo che sia stata disposta la vendita con incanto e sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari la decadenza dell’aggiudicatario, per non avere questi provveduto al versamento del prezzo nel termine assegnatogli, ha natura di atto esecutivo, e contro di esso, pertanto, il rimedio esperibile è l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., da definirsi con sentenza impugnabile soltanto con il ricorso per Cassazione.

3.2. – L’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca delle precedenti ordinanze a sua volta avrebbe potuto impugnarsi con lo stesso rimedio dell’opposizione agli atti esclusivamente qualora le ragioni poste a fondamento dell’istanza di revoca non fossero state deducibili con l’opposizione agli atti avverso le prime due ordinanze, perchè altrimenti l’istanza di revoca e l’ammissione della tutela dell’art. 617 c.p.c. contro il suo rigetto avrebbero assunto la funzione di inammissibile mezzo per sottrarsi all’operare della preclusione del rimedio di cui a detta norma avverso le dette ordinanze, nonchè qualora nel provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca fosse stata contenuta una qualche affermazione pregiudizievole per la posizione del qui ricorrente.

Su quest’ultimo punto si vedano: Cass. n. 10840 del 2001, secondo cui Non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso le ordinanze con cui il giudice dell’esecuzione revoca o modifica un proprio precedente provvedimento; le stesse non sono, infatti, definitive, essendo soggette a riesame in forma contenziosa attraverso l’opposizione agli atti esecutivi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il Gli aveva revocato l’ordinanza di assegnazione di un credito, nell’ambito di un’esecuzione presso terzi); Cass. n. 5238 del 2004, secondo la quale: I provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell’art. 487 c.p.c., comma 1, con ordinanza, e sono modificabili o revocabili finchè non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch’essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento del giudice dell’esecuzione di diniego della modifica o della revoca di un proprio precedente provvedimento rientra nel novero degli atti esecutivi impugnabili (è cioè opponibili o reclamabili) solo quando all’istante, pur rimanendo inalterata la sua posizione giuridica che tale precedente provvedimento fonda, possa derivare pregiudizio dagli argomenti addotti dal giudice a sostegno del rigetto.

In ogni caso, la prospettiva del ricorso straordinario avvero un provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca di precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione è preclusa.

4. – Il ricorso dovrebbe essere, dunque, dichiarato inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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