Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17861 del 09/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 09/09/2016), n.17861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1295/2011 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., P.I. (OMISSIS), quale

successore della BANCA ANTONVENETA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO,

PIETRO ICHINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DELLE PROVINCIE 11, presso lo studio dell’avvocato REMIGIO

MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PISAPIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1000/2009 della CORTE D’APPELLO di

SALERNO, depositata il 12/01/2010 R.G.N. 1305/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato CASULLI SAVERIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 12/1/2010, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da D.A. nei confronti di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., cui era succeduta la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., accertava il diritto del ricorrente al godimento dell’assegno ad personam, attribuito al predetto da Banca Nazionale dell’Agricoltura con lettera 20 luglio 1990 e non erogato dall’ottobre 2000.

2.A fronte del comportamento della Banca incorporante, motivato dalla constatazione che risultava una maggiorazione economica dal raffronto tra quanto percetto dal ricorrente nell’ottobre 2000 e quanto percetto anteriormente, talchè l’assegno doveva ritenersi assorbito dai miglioramenti, rilevava la Corte che nella specie il riconoscimento dell’assegno era avvenuto a seguito di un vero e proprio contratto che prevedeva come unica forma di estinzione della elargizione il futuro riassorbimento in sede di transizione a posizioni di carriera superiori, mai intervenuta; che, pertanto, l’autonomia della causa del compenso impediva l’applicazione dell’assorbimento.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la banca sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria Resiste il D. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1333, degli artt. 1362 c.c. e segg., in tema di interpretazione dei contratti, dell’art. 116 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2 e art. 346 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: interpretazione del contenuto di cui alla lettera del 20 luglio 1990 di attribuzione dell’assegno ad personam di cui è causa (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Rileva che la Corte territoriale aveva obliterato il canone ermeneutico di cui all’art. 1365 c.c.; che alla luce del contenuto della lettera 20 luglio 1990 non emergeva che l’assegno ad personam fosse stato riconosciuto al D. per particolari meriti e con l’auspicio di una sua futura progressione in carriera e che non poteva ritenersi che le ipotesi di assorbimento indicate nella citata comunicazione avessero carattere esaustivo e non meramente esemplificativo; che era noto che i superminimi, cioè le erogazioni di carattere retributivo migliorative pattuite a livello individuale, sono in genere soggette al principio dell’assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla normativa collettiva applicabile, salvo che siano corrisposti per compensare particolari meriti del dipendente o la speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni; che del tutto apoditticamente la Corte territoriale aveva rilevato che l’assegno personale traeva origine da una attestazione di merito esternata dalla Banca nei riguardi di un suo dipendente segnalatosi per capacità dedizione a lavoro, trattandosi di affermazione priva di supporto argomentativo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1321, degli artt. 1362 e segg., in tema di interpretazione dei contratti, degli artt. 2077 e 2099 c.c., dell’art. 36 Cost. e dell’art. 116, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: assorbimento dell’assegno ad personam di cui è causa ad opera del preaccordo del 5 gennaio 2000 e dell’Accordo di fusione del 27 settembre 2000 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Osserva che, secondo la giurisprudenza prevalente, in caso di contrasto tra la disciplina collettiva e quella individuale, l’identificazione della regolamentazione più favorevole di cui all’art. 2077 c.c., deve avvenire in base alla teoria del conglobamento e non già del cumulo, attraverso la comparazione tra trattamenti complessivi, e ciò in ragione del criterio dell’assorbimento che impone di applicare la disciplina più favorevole senza possibilità di cumulare i vantaggi attribuiti al lavoratore all’una e all’altra disciplina. Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile solo le clausole più favorevoli della disciplina collettiva, dovendo avere quest’ultima un’applicazione integrale. Rilevava, inoltre, che la Corte territoriale aveva trascurato di considerare che l’incondizionata accettazione dei più elevati livelli retributivi dopo il passaggio alla Banca Monte dei Paschi configurasse anche una irretrattabile accettazione della regolamentazione collettiva che ne era alla base.

3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. Ed invero, come rilevato dalla Corte di merito, la comunicazione con la quale era stato conferito l’emolumento, seguita dall’accettazione del D., sono significative dell’esistenza di un “vero e proprio contratto che prevedeva come unica forma di estinzione della elargizione il futuro riassorbimento in sede di transizioni a posizioni di carriera superiori”. Dal tenore testuale della lettera, pertanto, si desume che il superminimo competeva al lavoratore fino a che costui non avesse avuto l’attribuzione di una qualifica superiore, e ciò risulta confermato dalla corresponsione senza rilievi dell’emolumento per un decennio. Nè, a fronte di una inequivoca pattuizione scritta nei termini indicati, può trovare applicazione l’invocata teoria del conglobamento dei trattamenti retributivi, traente fondamento negli artt. 2077 e 2099 c.c. e comportante la comparazione tra trattamenti complessivi secondo il criterio dell’assorbimento.

4. Va evidenziato che l’interpretazione offerta dai giudici del merito risulta conforme all’orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in forza del quale (cfr. Cass. sez. lav. N. 14689 del 29/8/2012, rv. 623623: “Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali)”.

4. Con il terzo motivo la Banca deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 346, 420 e 421 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: utilizzabilità e/o rilevanza delle missive del 6 aprile 2005 e del 6 ottobre 2005 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Osserva che erroneamente la Corte ha fatto riferimento all’offerta transattiva formulata nei confronti del D., ormai collocato in quiescenza, non potendo attribuirsi alle proposte conciliative valore di confessione stragiudiziale.

5. Anche tale motivo è privo di fondamento, posto che l’argomento motivazionale attinente alla proposta di transazione, al pari di quello concernente le ragioni di meritevolezza poste a fondamento della corresponsione dell’emolumento, si rivela sovrabbondante a fronte della presenza dei ben più pregnanti elementi, illustrati sub 3, idonei ex se a sorreggere il decisum.

6. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 346 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda riconvenzionale subordinata, nonchè con riguardo all’eccezione di compensazione proposta in via ulteriormente subordinata, entrambe formulate dalla Banca anche in grado di appello. In proposito – premesso che ai fini dell’individuazione delle domande e delle eccezioni è necessario aver riguardo all’intero corpo dell’atto che le contiene e non solo alle conclusioni e che, altresì, la parte vittoriosa in primo grado è tenuta solo a richiamare nella memoria d’appello, al fine di evitare l’operatività della presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni non esaminate – osserva che la banca sia con la memoria ex art. 416 c.p.c., che con la memoria ex art. 436 c.p.c., per il caso di accoglimento delle pretese di controparte, aveva formulato domanda riconvenzionale diretta alla corresponsione dei maggiori importi percepiti dal D. dall’ottobre 2000 al 30 giugno 2006 presso la banca convenuta rispetto a quelli goduti in precedenza presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura. Rileva che su tale questione la Corte aveva omesso qualsiasi pronuncia e che, inoltre, la stessa Corte aveva omesso di pronunciarsi sull’ulteriore eccezione subordinata di compensazione formulata dalla banca anche in grado d’appello con la memoria ex art. 416 c.p.c..

7. Va rilevato che il motivo, per come formulato, è privo dei requisiti di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4 e art. 366 c.p.c., n. 6. Ed invero non risultano allegati nè riportati i citati atti di parte da cui trarre l’esatta prospettazione delle domande ed eccezioni menzionate, nonchè la loro corretta riproposizione nei termini di cui all’art. 346 c.p.c., neppure di tali atti è specificata la collocazione nel fascicolo processuale, mediante puntuale indicazione della loro ubicazione. Conseguentemente il ricorso sul punto è inammissibile, difettando di adeguata specificità, non essendo sufficiente a verificare contenuto e limiti delle questioni prospettate il mero stralcio di parte degli atti richiamati, dovendosi ritenere necessario aver riguardo, come la stessa ricorrente afferma, all’intero corpo dell’atto.

8. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore del D. delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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