Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17861 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14637-2018 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA N.

2, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli

avvocati PAOLO ATTANASIO, STEFANO PIO FOGLIA;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA PUGLISI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1925/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ordinanza n. 1925 del 2018, depositata in data 25 gennaio 2018, questa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 15608 del 2012, proposto da P.N., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 6254 del 2011, reputandone tardivo il deposito in cancelleria;

avverso tale decisione propone ricorso per revocazione P.N.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorrente chiede la “Revocazione dell’ordinanza n. 1925/2018 della Corte di Cassazione Sez. Lavoro per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4”; ai sensi della disposizione di cui in epigrafe il ricorso può essere depositato presso la Cancelleria mediante invio per posta raccomandata; il ricorso si ha per depositato a tutti gli effetti di legge a far data dalla spedizione del plico;

nel caso in esame il ricorso era stato notificato all’Inail il 28 maggio 2012 e depositato nella cancelleria, dopo venti giorni a partire da tale data, ossia il 18 giugno 2012, atteso che il 17 giugno – ultimo giorno utile – cadeva di domenica (art. 155 c.p.c., comma 4);

l’ammissibilità del ricorso determina, pertanto, che la causa vada rimessa alla Quarta Sezione;

non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte, rilevata l’ammissibilità del ricorso, rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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