Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17860 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ TECNICO DIBI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 45, presso lo studio dell’avvocato BORROMEO CARLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO LEASING BANCA SPA (OMISSIS) (già Centro Leasing SpA) in

persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato STANIZZI

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PASSALACQUA UGO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

ELECOSTRUZIONI SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA

14, presso lo studio dell’avvocato MERLO MARIA SARA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA – Concessionaria dei Servizi della

Riscossione Tributi per la Provincia di Roma – ora Equitalia Gerit

SpA, CASSA DI RISPARMIO DI ROMA – ora Unicredit Banca di Roma SPA,

CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA, Z.M.;

– intimati –

avverso il provvedimento R.G. 52388/05 + 275/05 del TRIBUNALE di

ROMA, depositato il 05/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente (Centro Leasing Banca SpA) l’Avvocato

Antonio Stanizzi che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI

Massimo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La Tecnico Dibi s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Centro Leasing Banca s.p.a., la s.r.l. Elecostruzioni s.r.l., l’Unicredit Banca di Roma s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Roma), l’Equitalia Gerit s.p.a., il Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata e M. Z., avverso l’ordinanza del 5 febbraio 2008, con la quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere su un ricorso in opposizione agli atti esecutivi da essa ricorrente introdotto con ricorso depositato il 9 novembre 2007, per essere l’opposizione improcedibile.

Hanno depositato separati controricorsi la s.r.l. Elecotruzioni e la Centro Leasing s.p.a.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che in alcun modo può essere considerato sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7.

3.1.- Queste le ragioni.

Il provvedimento risulta emesso all’udienza di comparizione fissata per la fase sommaria del procedimento di opposizione agli atti ed è, quindi, provvedimento che ha chiuso soltanto tale fase, equivalendo la declaratoria di improcedibilità ad una negazione dell’adottabilità di provvedimenti ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2 ancorchè adottata in situazione di mancata comparizione delle parti. Situazione che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad interrogarsi sull’applicabilità del regime di cui all’art. 181 c.p.c. ovvero, attesa la natura sommaria della fase processuale, di un regime di immediata estinzione del giudizio per inattività. Se fosse stata scelta la prima strada si sarebbe dovuto disporre un rinvio dell’udienza ai sensi dell’art. 181 c.p.c., comma 1. La scelta della dichiarazione di improcedibilità può sostanzialmente ritenersi equivalente ad una dichiarazione di estinzione per inattività, considerato che nella motivazione si imputa alla parte opponente e qui ricorrente di non avere provveduto, ne rispetto del termine perentorio fissato, alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

L’equivalenza ad una dichiarazione di estinzione della dichiarazione di improcedibilità non toglie che al provvedimento debba comunque assegnarsi il valore di provvedimento che ha definito soltanto la fase sommaria del procedimento.

Nel regime, applicabile nella specie, introdotto dalla L. n. 52 del 2006, il procedimento di opposizione agli atti è costruito come procedimento con una prima fase sommaria ed una seconda fase di cognizione piena eventuale, ma non rimessa alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione, posto che egli, definita la fase sommaria, anzichè come accadeva prima, disporre la prosecuzione del giudizio, deve fissare alle parti un termine per l’inizio de giudizio di merito con l’iscrizione a ruolo della causa.

La fissazione di tale tenni ne non è disponibile dal Giudice dell’Esecuzione, Se egli omette di fissarlo il suo provvedimento è, però, integrabile ai sensi dell’art. 289 c.p.c., peraltro potendo la parte anche dare corso alla iscrizione a ruolo, cioè alla cognizione piena di sua iniziativa.

3.2. – Di fronte al provvedimento qui impugnato la ricorrente avrebbe dovuto, dunque, sollecitare al Giudice dell’Esecuzione la fissazione del termine perentorio per il giudizio di merito oppure introdurre sua sponte senz’altro tale giudizio, avendo cura di rispettare il termine di sei mesi entro il quale l’integrazione avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 289 c.p.c..

Questa soluzione è stata già affermata dalla Corte a partire da Cass. (ord.) n. 20532 del 2009, secondo la quale: In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 c.p.c., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma 2, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 c.p.c.; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 15630 del 2010; per l’analoga soluzione quanto all’art. 616 c.p.c. si vedano Cass. n. 22283 del 2009 e Cass. (ord.) n. 19605 del 2010).

E’ da rilevare che, stante l’indefettibilità della garanzia dell’assicurazione della cognizione piena, se si ipotizza che il procedimento di opposizione agli atti, quanto alla fase sommaria, possa essere definito con un provvedimento sostanzialmente estintivo allorquando si verifichi, come nella specie, la mancata comparizione delle parti, il giudice dell’esecuzione è tenuto comunque a fissare un termine per l’eventuale introduzione del giudizio di merito, perchè l’estinzione – o meglio la definizione – può riguardare solo la fase sommaria.

Viceversa, se si ipotizza l’applicazione dell’art. 181 c.p.c., comma 1, e, dunque, la necessità della fissazione di una seconda udienza, nel vigore della disciplina anteriore alla modifica della norma ex D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, nella L. n. 133 del 2008, la cancellazione della causa dal ruolo da disporsi alla seconda udienza lascerebbe intatta la possibilità di una riassunzione ai fini della cognizione piena. Mentre, nel vigore della nuova disciplina, la dichiarazione di estinzione all’udienza di rinvio è imputabile alla parte che non compare alla seconda udienza.

4. – Il ricorso dovrebbe, dunque, dichiararsi inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali reputa opportuno aggiungere la seguente precisazione riguardo al problema della sorte del procedimento oppositivo allorquando nella fase sommaria non compaia alcuna delle parti. Le esigenze di rapidità sottese alla sommarietà della cognizione escludono l’opzione interpretativa postulante l’applicazione della disciplina dell’art. 181 c.p.c., quale che essa sia, nelle varie versioni succedutesi nel tempo. Essa, infatti, è correlata alla cognizione piena. Quelle stesse esigenze inducono, invece, a privilegiare l’idea che la mancata comparizione debba portare all’immeditata definizione in rito della fase sommaria con un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del procedimento. La garanzia della indefettibilità della cognizione piena e, dunque, l’esclusione della possibilità che il procedimento sia definito con la fase sommaria, giustifica, tuttavia, che l’estinzione venga dichiarata subordinatamente allo scadere del termine per l’introduzione del giudizio di merito, che, pertanto, con l’ordinanza dichiarativa dell’estinzione dev’essere comunque concesso e previsto.

E, quindi, il giudice dell’esecuzione dovrà adottare un provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo per il caso di inutile decorso del termine per l’inizio della fase di merito, il quale, ove il termine decorra, si consoliderà a tutti gli effetti definitivamente.

In mancanza di fissazione del termine ed in presenza di irrituale adozione di un provvedimento immediatamente estintivo, la parte interessata è abilitata a chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. con la fissazione del termine per iniziare il giudizio di merito ovvero può senz’altro iniziare tale giudizio (nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile).

Il principio di diritto da enunciare è il seguente: Qualora nelle opposizione in materia esecutiva ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, dell’art. 617 c.p.c., comma 2, e dell’art. 619 c.p.c. all’udienza di comparizione fissata per la fase sommaria del giudizio si verifichi la mancata comparizione delle parti, il giudice dell’esecuzione deve dichiarare estinto il procedimento subordinatamente alla scadenza del termine per l’eventuale inizio del giudizio nel merito, che dev’essere comunque fissato. L’inutile decorso di tale termine comporterà l’efficacia dell’estinzione del procedimento. Nel caso di mancata fissazione del termine la parte interessata può chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. con la fissazione del termine per iniziare il giudizio di merito ovvero può senz’altro iniziare tale giudizio (nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile).

3. Il ricorso, in base alle osservazioni svolte, è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione si possono compensare, ricorrendo giusti motivi nella circostanza che l’orientamento richiamato dalla relazione non si era ancora manifestato all’epoca di proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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