Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17860 del 30/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 30/07/2010), n.17860
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
NICCON TURISMO SRL in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. GIANTURCO 6, presso
lo studio dell’avvocato MELIADO’ GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLINO VINCENZO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
UFFICIO ENTRATE DI POTENZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 56/2 004 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 14/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato in data 2 – 3 gennaio 2006 e depositato il 2 febbraio 2006;
considerato che, pertanto, il ricorso non è stato depositato nei termini previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 1, e che deve, quindi, essere dichiarato improcedibile;
ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;
viste le conformi conclusioni del P.G. considerato che non vi è motivo di provvedere in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010