Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17860 del 19/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 31/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17860

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20724-2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO CIUFO;

– ricorrente –

contro

S.I., rappresentata e difesa dall’avvocato SPIGNO PIERLUIGI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

LATINA, depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, il quale ha richiesto di dichiararsi la competenza del Tribunale di Latina;

rilevato come C.F. ha impugnato con istanza di regolamento di competenza notificata il 12 settembre 2016, articolata in unico motivo (per violazione degli artt. 7,9,10,14 e 99 c.p.c., in relazione agli artt. 1219, 12062, 1308,2907 e 2943 c.c.), l’ordinanza resa dal Tribunale di Latina in data 12 luglio 2016 (comunicata all’istante il 12 luglio 2016), con la quale è stata dichiarata l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.I.;

vista la memoria difensiva depositata da S.I., della quale vanno disattese le pregiudiziali eccezioni di inammissibilità del ricorso, non trovando certamente applicazione ratione temporis in questo procedimento l’art. 366 bis c.p.c., (giacchè abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47), e risultando altresì osservato il requisito di cui al dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (in quanto il medesimo ricorso contiene, nelle pagine 2 e 3, una sufficiente parte espositiva sommaria del fatto sostanziale e processuale, prima dell’articolazione del motivo di censura);

considerato come il Tribunale di Latina, a fronte della domanda monitoria di C.F., volta al pagamento del credito di Euro 4.987,83, “oltre interessi legali dalla messa in mora fino al reale soddisfo”, abbia, in accoglimento dell’eccezione dell’opponente S., affermato la competenza per valore del giudice di pace (revocando il decreto ingiuntivo opposto), reputando non computabili, per la relativa determinazione, gli interessi legali successivi alla notificazione della stessa domanda, in applicazione dell’art. 10 c.p.c., comma 2; evidenziato come il ricorrente avesse prodotto in sede monitoria e nel giudizio di opposizione, atto di costituzione in mora inoltrato con lettera raccomandata del 13/17 febbraio 2012, e quindi richiesto il decreto ingiuntivo in data 17 dicembre 2012;

ritenuto, pertanto, che l’ordinanza impugnata, come fondatamente denuncia il ricorrente e come osserva nelle sue conclusioni scritte il pubblico ministero, non ha tenuto conto che, ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine a domanda relativa a somma di danaro, in base all’art. 10 c.p.c., comma 2, con il capitale si sommano gli interessi di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti, mentre non vanno computati nel calcolo del valore ai fini dell’individuazione del giudice competente gli interessi moratori scaduti che non formino oggetto di apposita domanda, nè quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell’atto giudiziale introduttivo, il quale, di per sè, vale altrimenti a costituire in mora il debitore (Cass. Sez. 3, 14/12/1992, n. 13171; Cass. Sez. 1, 03/05/1991, n. 4843; Cass. Sez. 3, 06/09/1976, n. 3105); di tal che, nella specie, la domanda proposta il 17 dicembre 2012 da C.F. (capitale di Euro 4.987,83, oltre, come da specifica richiesta, interessi legali scaduti dalla messa in mora, avvenuta il 17 febbraio 2012) era da intendersi del complessivo valore di Euro 5.091,69, perciò rientrante nella competenza per valore dell’adito Tribunale;

considerato, in definitiva, che deve essere accolto il ricorso, che deve essere cassata l’ordinanza impugnata, che va dichiarata la competenza del Tribunale di Latina, e che le spese del procedimento di regolamento vanno rimesse al giudice dichiarato competente.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Latina, dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA