Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17860 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 09/09/2016), n.17860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18326/2011 proposto da:

F.A., IN PROPRIO C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato

CESARE ROMANO CARELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE

FINELLI;

– ricorrente –

nonchè da:

G.P., C.F. (OMISSIS), A.M.A. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V. DELLE ALPI 30,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato UMBERTO CORVINO; A.M.A.;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.A., IN PROPRIO, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato

CESARE ROMANO CARELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE

FINELLI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 59/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/01/2011;

udito l’Avv. Cesare Romano Carello con delega depositata in udienza

dell’Avv. Finelli Emanuele difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 6 e il 7 maggio 1996 F.A. evocava in giudizio G.P. e A.M.A. deducendo, per quanto rileva nella presente sede, che aveva provveduto all’esecuzione di alcuni lavori e alla ristrutturazione, su incarico dei convenuti, di un fabbricato sito in (OMISSIS), avvalendosi della progettazione di un professionista e dell’esecuzione di un’impresa edile: intervento che doveva essergli remunerato in ragione di Lire 544.345.774. La citazione introduttiva era notificata anche a L.L.F., nei cui confronti era proposta altra domanda che qui non interessa.

Pure estranea al tema del presente giudizio impugnatorio è la pendenza di altro procedimento introdotto da C.G. e F.L. nei confronti dello stesso Leone: procedimento cui era riunito quello che prendeva le mosse dalla citazione del 1996, di cui si è appena detto.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel definire l’articolata lite portata al suo esame, accoglieva parzialmente la domanda proposta da F.A. e condannava i convenuti G. e A. al pagamento della somma di Euro 77.470,00 in favore dell’attore.

La sentenza era impugnata, con riguardo al capo concernente il compenso per l’attività di ristrutturazione, sia da G. e A., con atto notificato il 28 settembre 2004, sia da F., il quale proponeva gravame autonomo, introdotto con citazione notificata alla controparte il 21 gennaio 2005.

La Corte di appello di Napoli riuniva le due impugnazioni; altra riunione veniva disposta nei confronti di una terza impugnazione principale, riguardante profili della complessa vicenda controversa che sono estranei al giudizio per cassazione che viene deciso con questa sentenza. Nel primo e nel terzo dei giudizi riuniti L. proponeva due gravami incidentali.

La Corte di merito decideva gli appelli riuniti con sentenza depositata il 14 gennaio 2011: nell’occasione rigettava l’appello principale proposto da G.P. e A.M.A. e dichiarava improcedibile il gravame di F.A.; respingeva altresì la terza impugnazione principale, oltre che le due impugnazioni incidentali di L., e compensava integralmente tra le parti costituite le spese processuali.

Per la cassazione della sentenza ricorre F., il quale fa valere quattro motivi di impugnazione, illustrati da memoria. Resistono con controricorso G. e A. che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale basato su di un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 326, 327, 334 e 335 c.p.c.. Afferma il ricorrente che la Corte di Napoli avrebbe omesso di considerare che la sentenza di primo grado non gli era stata notificata, per cui non era applicabile, nella fattispecie, il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c.. Il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – era stato poi rispettato. D’altro canto, al giudice dell’impugnazione era sfuggita la circostanza per cui l’atto di appello da lui proposto era anteriore alla comparsa di risposta depositata nel primo dei giudizi riuniti (quello introdotto con l’impugnazione di G. e A., rubricato col R.G. n. 4275/2005). Anche a ritenere che la propria impugnazione integrasse un appello incidentale tardivo, quello principale, spiegato da controparte, era stato respinto nel merito, e non dichiarato inammissibile, onde il detto gravame aveva conservato piena efficacia.

Il motivo è infondato, anche se sul punto la motivazione della sentenza deve essere emendata nei termini che si vengono ad esporre.

La Corte di merito ha ritenuto che l’appello proposto da F. fosse improcedibile in quanto avrebbe dovuto proporsi nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’impugnazione principale. Ha quindi rilevato che l’appello di G. e A. era stato introdotto con citazione notificata il 28 settembre 2004, mentre quello dell’odierno ricorrente era stato spiegato con citazione notificata il 25 maggio 2005 (in ciò errando, dal momento che l’esame della relazione di notificazione apposta in calce all’atto di gravame evidenzia la diversa data del 21 gennaio 2005).

Ora, nel sistema processuale vigente l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343 c.p.c., comma 1 (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 30 aprile 2009, n. 10124; Cass. 29 gennaio 2015, n. 1671). In altri termini, l’appello proposto in via principale da chi avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale – per essere stata la sentenza già impugnata da un’altra parte -, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale (Cass. 12 aprile 1988, n. 2878; Cass. 4 maggio 1988, n. 3318; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687); e, come chiarito di recente da questa S.C., ai fini della verifica della tempestività (e quindi dell’ammissibilità) del gravame rileva il momento in cui l’appello incidentale svolto con atto autonomo sia stato notificato alla controparte (Cass. 16 giugno 2013, n. 16107). L’ammissibilità non dipende, invece, dal mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 19 giugno 2015, n. 12724).

Nella fattispecie, l’impugnazione ineriva a giudizio introdotto nel 1996, cui era quindi applicabile l’art. 343, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 51.

Il termine per la proposizione dell’appello incidentale era, dunque, quello di venti giorni prima dell’udienza di comparizione indicata in citazione o dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5. Cadendo la prima udienza del giudizio di appello promosso da G. e A. il 25 gennaio 2005, il gravame di F., introdotto con citazione notificata il 21 gennaio 2005, risulta essere tardivo.

Il secondo motivo lamenta una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Rileva l’istante che la Corte campana, partendo dal presupposto della improcedibilità dell’appello, aveva completamente omesso di prendere in esame i motivi addotti a sostegno del gravame e così pure le richieste istruttorie richiamate negli atti processuali depositati nella fase di impugnazione.

Un terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto: in particolare degli artt. 1665, 1182 e 1183 c.c., art. 1219 c.c., n. 3, L. n. 7094 del 1942, art. 24 e D.M. n. 585 del 1994, art. 4. Secondo il ricorrente gli interessi legali sul corrispettivo dovuto dovevano decorrere non dal 6 maggio 1996, come stabilito dai giudici del merito, bensì dal 1 gennaio 1988: ciò in quanto la costituzione in mora non era nel caso in esame necessaria in quanto l’obbligazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.

Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, art. 4. Lamenta l’istante che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva liquidato diritti ed onorari in misura insufficiente e che la Corte di appello di Napoli, ritenendo improcedibile l’impugnazione, aveva mancato di prendere in esame quel motivo di gravame.

I tre motivi sono inammissibili, in quanto non investono statuizioni della sentenza impugnata: questa, infatti, si è limitata a dichiarare improcedibile l’impugnazione, ritenendo così assorbite le questioni che erano state fatte valere da F.A. con il proprio atto di appello (sull’inammissibilità del ricorso su questioni assorbite cfr.: Cass. 1 marzo 2007, n. 4804; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558). In realtà, attraverso il ricorso per cassazione, l’istante intenderebbe porre in discussione la decisione di merito assunta dal giudice di primo grado: ciò che all’evidenza non è consentito (Cass. 15 marzo 2006, n. 5637; Cass. 21 marzo 2014, n. 6733).

Il ricorso incidentale verte su di un unico motivo, rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa diversi punti decisivi della controversia. Assume l’istante che la Corte territoriale non aveva argomentato in merito all’incarico che F. assumeva di aver ricevuto dei coniugi G. e A.. In particolare, i giudici del gravame non avevano correttamente apprezzato l’evidenza documentale costituita sia dalla fattura emessa dall’impresa N. nei confronti dei committenti sia dalla relativa quietanza loro rilasciata.

Il motivo è privo di fondamento, giacchè mira a un riesame del merito della questione controversa.

Il giudice del gravame ha osservato essere irrilevante l’identità del soggetto proprietario dell’immobile interessato ai lavori e ha evidenziato che era altresì ininfluente che i coniugi non risiedessero, al tempo della ristrutturazione, in (OMISSIS): ciò in quanto tali circostanze non erano tali da escludere la committenza da parte degli odierni ricorrenti per incidente. La stessa Corte distrettuale ha poi precisato che la riferibilità dell’incarico a G. e A. poteva trarsi del contenuto di due deposizioni testimoniali (quella del figlio della coppia e quella del titolare dell’impresa edile) e ha rilevato come non fosse decisivo quanto documentato nella fattura emessa da N. (titolare della suddetta impresa), affermando, in sostanza, che il conferimento dell’incarico a F. non escludesse l’addebito del compenso dell’impresa esecutrice dei lavori a coloro che ne erano beneficiari (e cioè che il costo dell’intervento, che doveva far carico al ricorrente F., incaricato dell’organizzazione delle attività progettuali ed esecutive, fosse direttamente riversato sui committenti dell’opera). La Corte di Napoli ha inoltre osservato come fu F. a coordinare mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori e che a fronte di tale evenienza non rilevava che lo stesso avesse o meno onorato i pagamenti nei confronti di professionisti e maestranze.

La Corte di merito ha dunque motivato in modo congruo ed esauriente riguardo all’incarico conferito dai coniugi G. e A. a F., e avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato ubicato in (OMISSIS). Il corpo argomentativo della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alle opposte censure.

E infatti, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

La soccombenza reciproca delle parti rende ragione dell’integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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