Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17860 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21798-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., R.G., G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3991/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 16/9/2015, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha dichiarato il diritto di C.P., R.G. e G.I., dipendenti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indennità di vacanza contrattuale, in relazione al biennio 2002 – 2003 per effetto del mancato tempestivo rinnovo del CCNI, comparto scuola, scaduto il 31/12/2001;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente occorre verificare il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione;

la notificazione effettuata a mezzo PEC deve ritenersi nulla perchè eseguita presso il difensore domiciliatario dei ricorrenti in primo grado, i quali, invece, sono rimasti contumaci in appello, come risulta dall’intestazione della sentenza e dalla sua motivazione in punto di spese;

non risulta invece depositato l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale;

la notificazione del ricorso per cassazione alla parte che sia rimasta contumace in appello, qualora sia fatta presso il domicilio eletto dal suo difensore in primo grado, non è inesistente, ma nulla (Cass. 20/10/2006, n. 22529: Cass. 18/06/2008, n. 16578; v. pure Cass. 13/12/2018, n. 32374), con la conseguenza che essa può essere sanata con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (cui la notificazione stessa era diretta), ancorchè dopo la scadenza del termine per proporre controricorso, e anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 19.7.2005, n. 15190; Cass. 11.8.2004, n. 15530); in casi analoghi questa Corte ha già provveduto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. assegnando alla parte un termine per rinnovare la notificazione del ricorso (Cass. 18194/2018; Cass. 18196/2018; Cass. 27719/2018);

la causa deve pertanto essere rinviata a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente un termine per rinnovare la notificazione del ricorso per cassazione o comprovarne il suo completamento, mediante deposito dell’avviso di ricevimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il Ministero in epigrafe provveda alla notifica del ricorso per cassazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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