Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1786 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23637-2019 proposto da:

G.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BENEDETTO CAIROLI N. 6, presso lo studio dell’avvocato LORETA

UTTARO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA

PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO

BERNUCCI, ENRICO GREGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.C.A. ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Genova in accoglimento dell’impugnazione proposta da Z.G. avverso la sentenza del locale tribunale – che, nel pronunciare sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico dell’ex marito un assegno divorzile di Euro 2.500,00 – ha quantificato l’assegno divorzile in Euro 3.700,00 mensili.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della sentenza per difetto assoluto di motivazione là dove i giudici di appello in modo apodittico avevano quantificato il diverso importo dell’assegno senza indicare le ragioni di un tale incremento.

3. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione della disciplina dell’assegno divorzile, in ragione della sentenza a SU di questa Corte di cassazione n. 18287 del 2018, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I giudici di appello avevano solo accennato ai principi sanciti dalle Sezioni Unite senza darne corretta applicazione.

Il ricorrente fa poi valere con il terzo morivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto al carattere necessario delle spese sanitarie sostenute presso professionisti privati dall’ex coniuge e, ancora, all’attività lavorativa del ricorrente e la violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’omessa ammissione di una c.t.u. sullo stato di salute dell’ex coniuge e la necessità di sottoporsi a continue e costose terapie presso privati professionisti.

Resiste con controricorso illustrato da memoria Z.G..

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè la Corte di appello provvede a scrutinare la fattispecie al suo esame con chiari riferimenti alla vicenda ed ai fatti processuali raccordando a questi le prove acquisite nel rispetto del principio del minimo costituzionale (da ultimo sui contenuti integrativi del vizio strutturale di motivazione: Cass. n. 3819 del 14/02/2020).

5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato e nel suo accoglimento la sentenza impugnata va cassata con rinvio, assorbito l’ulteriore.

Con la sentenza delle SU n. 18287 del 2018, nell’affermata funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, si è attribuito da questa Corte al giudice del merito il compito di stabilire il carattere dovuto dell’indicata posta e la sua quantificazione, in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte.

Il giudice del merito è così tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi e nella registrata sperequazione tra i primi verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell’accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio.

La sentenza impugnata nel dare applicazione agli indicati principi ha mancato di accertare, ed all’esito di motivare, se la registrata ed incontestata sperequazione tra i redditi tra gli ex coniugi sia riconducibile a scelte comuni che hanno sacrificato le aspettative di realizzazione lavorativa e di reddito della signora Z., coniuge più debole, mancando quindi, solo all’esito dell’indicato accertamento, di provvedere a parametrare la quantificazione della posta al sacrificio ed al contributo dato dalla ricorrente alla famiglia.

La Corte di merito che nella fattispecie in esame ha rideterminato in melius rispetto al giudice di primo grado l’importo dell’assegno (da Euro 2.500,00 ad Euro 3.700,00) – richiamando, nella sperequazione dei redditi e non autosufficienza economica della richiedente, età e durata del matrimonio degli ex coniugi – non ha indicato però le ragioni dell’operata scelta, omettendo, segnatamente, di valutare, per il tramite dell’indicato giudizio e nella finalità assolta dall’assegno in questione, il contributo del coniuge più debole alla conduzione della famiglia, in quanto esito di un sacrificio di aspettative personali determinato dalle comuni scelte di vita familiare.

6. La sentenza impugnata in accoglimento dell’indicato motivo va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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