Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1786 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1786 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 23310-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA,

PIAZZA

dell’avvocato
rappresentata
2013

e

MAZZINI

27,

STUDIO

TRIFIRO’

difesa

lo

presso
&

dall’avvocato

studio
PARTNERS,
TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti,
– ricorrente –

3673

contro

LEOCATA MASSIMILIANO FRANCESCO c.f. lctmsm83a25t690x,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,

Data pubblicazione: 28/01/2014

,
s

presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONNO ORONZO,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 869/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 27/09/2007 r.g.n. 43/2006;

R.G. 23310/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 95 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in

iftiu

accoglimento della domanda proposta da Massimiliano Francesco Leocata nei

termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per “ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo
Corrispondenza Lombardia, assente con diritto alla conservazione nel posto dal
16-2-2004 al 30-4-2004” e condannava la società a riammettere il Leocata in
servizio e a pagargli le retribuzioni maturate dall’8-11-2004.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda di controparte.
L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 27-9-2007,
confermava la pronuncia di primo grado e condannava l’appellante al
pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque
motivi.
Il Leocata ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e
116 c.p.c. nonché vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che la

1

confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità dell’apposizione del

Corte di merito erroneamente ha ritenuto che nella specie la causale indicata in
contratto fosse generica e non risultasse provata.

O)

In particolare la ricorrente, nella premessa, deduce che: “il legislatore del
2001 ha esteso l’ipotesi di assunzione a termine per esigenze sostitutive a

contempo ha eliminato la necessaria corrispondenza biunivoca (prevista dalla
legge n. 230/1962) tra l’assunzione a termine e l’assenza di un singolo
dipendente. In questo modo si è consentito al datore di lavoro di ricorrere ad
assunzioni a termine per far fronte ad un numero ingente di assenze, e ciò sia
adibendo i lavoratori a termine alle mansioni svolte degli assenti, sia facendo
ricorso allo “scorrimento”. Queste considerazioni valgono a fortiori nelle
realtà aziendali o unità produttive di grandi dimensioni, dove centinaia di
dipendenti sono adibiti indistintamente alle stesse mansioni, per cui l’esigenza
del datore di lavoro non è tanto quella di rimediare ad una singola assenza con
un’assunzione a termine, bensì quella di garantire un certo standard
quantitativo della produzione anche nei momenti in cui si determinano picchi
di assenze tra il personale assunto a tempo indeterminato”.
Pertanto – aggiunge la ricorrente – in base all’art. 1 del citato d.lgs. la
legittimità delle assunzioni a termine per esigenze sostitutive presuppone,
oltre alla forma scritta e alla indicazione specifica nel contratto della causale
sostitutiva, anche “la prova della sussistenza presso l’unità produttiva di
assenze in numero maggiore o almeno pari alle unità assunte a termine nel
medesimo periodo per far fronte alle assenze”, prova che “garantisce
l’effettività dell’esigenza sostitutiva e dimostra che i lavoratori assunti a
termine non hanno fatto fronte a congenite carenze di organico”.
2

qualsiasi ragione di assenza (per ferie, malattia, permessi, aspettativa); al

Il motivo è fondato, in base al principio più volte affermato da questa
Corte, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010
n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a termine di
lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della

infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001,
art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla
finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione
del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto,
nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente
scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di
riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da
sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità
della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.”
In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha
ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che,
disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto
non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass.
17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 303

sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata

5-2012 n. 8647 e, con riguardo proprio al Polo Corrispondenza Lombardia,
Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).
In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato
la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito

termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della
prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da
sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha
ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento
effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale
dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine
stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo
con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del
personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del
numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.
Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando
che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a
termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo
avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia,
infortunio, ferie, ecc, del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo
il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, con
riferimento proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 15-12-2011 n.
27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).
Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto ha affermato che “il
ricorso alla sostituzione del personale genericamente individuato come assente
4

della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del

in un ambito così vasto quale quello del caso in esame non consente
l’individuazione di una effettiva ragione sostitutiva e impedisce ogni concreta
verifica di effettiva sostituzione”.
In tal modo la Corte di merito ha disatteso il criterio “elastico” dettato da

indicazione delle ragioni giustificative sia sul piano (consequenziale) della
verifica della sussistenza in concreto delle ragioni indicate.
Così accolto il primo motivo, risultando peraltro assorbiti gli altri motivi
(tutti relativi alle conseguenze della nullità del termine), l’impugnata sentenza
va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione,
la quale provvederà al riesame attenendosi al principio sopra riaffermato,
statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa
composizione.
Roma 12 dicembre 2013

questa Corte di legittimità sia sul piano dell’accertamento della specificità della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA