Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1786 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34852/2018 proposto da:

G.E., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Ricciardi Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 8250/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

G.E., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Bari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il Tribunale non ha ritenuto attendibile il narrato e circostanziato in modo da fornire elementi seri e convincenti sulla ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse forme di protezione ed ha respinto in toto la domanda.

Il richiedente propone ricorso articolato in due mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il motivo è inammissibile perchè non contiene alcun riferimento specifico al decreto impugnato ed, inoltre, risulta palesemente contraddittorio, quanto alle vicende poste a base della domanda di protezione, con quanto esposto nei “cenni del fatto…” collocati nella parte introduttiva del ricorso: mentre in questa prima parte viene riferito che il richiedente sarebbe fuggito perchè ritenuto omosessuale e minacciato e picchiato per tale ragione (fol. 1), nell’esposizione del motivo viene detto che la fuga era stata determinata da contrasti di tipo religioso perchè gli stregoni del villaggio ed i suoi familiari volevano convertirlo a culti pagani, facendogli abbandonare la sua fede (fol. 7, 9 del ric.) tanto da indurlo ad allontanarsi dal Ghana (sic), lasciando lì moglie e figlia.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di circostanze decisive e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4; il ricorrente si duole anche dell’omessa considerazione degli atti persecutori messi in atto nei suoi confronti in Libia (fol.14).

Il motivo è inammissibile perchè, quantunque prospetti delle violazioni di legge, non si confronta affatto con la statuizioni impugnate, ma si limita ad invocare in modo generico l’applicazione delle norme senza illustrare con riferimento alla concreta fattispecie – in cosa sia consistita la violazione attribuita al giudicante di merito (Cass. n. 5001 del 02/03/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016) e si sostanzia in una elencazione di norme e precedenti giurisprudenziali.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato Ministero.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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