Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1786 del 24/01/2018
Civile Sent. Sez. U Num. 1786 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Data pubblicazione: 24/01/2018
SENTENZA
sul ricorso 24043-2016 proposto da:
SICILIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
CARUANA VINCENZA, CARUANA SERAFINO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MOLLICA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE MILAZZO;
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
SICILIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che la
rappresenta e difende;
–
controricorrente all’incidentale
–
avverso la sentenza n. 150/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 05/05/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;
uditi gli avvocati Marzia Comandè per delega orale dell’avvocato Carlo
Comandè, Marina Russo per l’Avvocatura Generale dello Stato e Maria
Manuela Torna per delega orale dell’avvocato Giuseppe Milazzo.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che la Siciliacque s.p.a. ha proposto ricorso principale
avverso la sentenza del 5 maggio 2016 del Tribunale superiore delle
acque pubbliche nella quale, in parziale riforma della sentenza di
Ric. 2016 n. 24043 sez. SU – ud. 05-12-2017
-2-
DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro
primo grado pronunciata dal Tribunale regionale delle acque
pubbliche di Palermo, la società ricorrente è stata condannata, in
solido con l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
della Regione Siciliana (succeduto all’Agenzia regionale per i rifiuti e
le acque della Regione Siciliana – ARRA), al risarcimento dei danni in
espropriativa;
che hanno resistito al ricorso Serafino e Vincenza Caruana, con
controricorso contenente ricorso incidentale;
che si è costituito in questa sede anche l’Assessorato dell’energia
e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, con due
separati controricorsi contenenti altrettanti ricorsi incidentali;
che la Siciliacque s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso
incidentale di Serafino e Vincenza Caruana;
che, nelle more del procedimento, la Siciliacque s.p.a. ha
depositato un’istanza con cui ha sollecitato la declaratoria di
cessazione della materia del contendere, sottoscritta per adesione da
tutte le altre parti e dai rispettivi difensori;
che in tale istanza si precisa che le parti, con atto di transazione
del 27 luglio 2017 allegato, hanno concluso un accordo che toglie
interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui le stesse sollecitano
una pronuncia di compensazione delle spese di lite e di caducazione
della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che dalla lettura dell’atto di transazione allegato
risulta che le odierne parti in causa hanno concordato una definizione
della controversia con impegno reciproco a sollecitare a queste
Sezioni Unite una pronuncia di cessazione della materia del
contendere;
che, alla luce di quanto affermato da queste Sezioni Unite con la
sentenza 28 settembre 2000, n. 1048, poi confermata da una serie di
Ric. 2016 n. 24043 sez. SU – ud. 05-12-2017
-3-
favore di Serafino e Vincenza Caruana, a seguito di una vicenda
pronunce successive, la cessazione della materia del contendere
comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti
gradi dì giudizio e non passati in cosa giudicata;
che tale pronuncia non è idonea a passare in giudicato se non
sotto il limitato profilo costituito dal venire meno dell’interesse delle
che va disposta anche la compensazione delle spese;
che, attesa la natura della decisione, non sussistono le condizioni
di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e
compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione tra tutte
le partì.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell Sezioni Unite
Civili, il 5 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore
Le. ‘\ oL
.
parti alla definizione del giudizio;