Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17859 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C. (OMISSIS), D.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 78,

presso lo studio dell’avvocato LAFACE FRANCESCO, rappresentati e

difesi dall’avvocato BONARRIGO SALVATORE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato PETRALIA

FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato D’ORTO PIETRO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 12007/08 del TRIBUNALE di CATANIA – Sezione

Distaccata di ADRANO, depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. A.C. e d.V. hanno proposto ricorso per cassazione straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro B.F., + ALTRI OMESSI avverso l’ordinanza del 10 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Adrano, provvedendo sull’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi da essi ricorrenti proposta avverso un’esecuzione per obblighi di tare nei loro riguardi iniziata dai suddetti intimati, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione e dichiarato inammissibile l’una e l’altra opposizione.

Gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009. è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che in alcun modo può essere considerato sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 111 Cost., comma 7, e ciò sia quanto all’opposizione all’esecuzione, sia quanto all’opposizione agli atti.

Tanto è stato già ritenuto dalla giurisprudenza della Corte.

In particolare, a proposito di analogo provvedimento definitivo della fase sommaria di un’opposizione all’esecuzione con omessa fissazione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, è stato ritenuto quanto segue con riferimento al tenore della norma dell’art. 616 c.p.c. anteriore alla L. n. 52 del 2006, ma con validità per cadem ratio (come, del resto, dimostra la soluzione di cui al principio di diritto, che si riporterà di seguito per l’opposizione agli atti) anche per la modifica da questa introdotta: In materia di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 cod. proc. civ., con riferimento al testo anteriore alla sostituzione operata dalla L. n. 52 del 2006, art. 14, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione all’esecuzione (già iniziata) e della istanza di sospensione della stessa, avesse provveduto all’udienza di comparizione o comunque nella sua prosecuzione soltanto su detta istanza e nulla avesse stabilito sulla sorte del giudizio di opposizione all’esecuzione secondo le alternative previste dallo stesso art. 616 cod. proc. civ., era soggetto ad istanza di integrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 289 cod. proc. civ. quanto a detta sorte, con la conseguenza che la mancata proposizione dell’istanza nel termine di sei mesi dall’udienza di assunzione del provvedimento sulla sospensione o dalla sua comunicazione comportava l’estinzione del giudizio di opposizione all’esecuzione.

Con riguardo a provvedimento di definizione di opposizione agli atti con omessa fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito, è stato affermato il seguente principio di diritto: In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 c.p.c., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione de predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 del codice di rito (Cass. (ord.) n. 20532 del 2009; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 15630 del 2010, da ultimo).

4. – I riportati principi di diritto dovrebbero giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dai rilievi svolti dai ricorrenti nella loro memoria.

Essi vi hanno sostenuto che i precedenti richiamati dalla relazione non sarebbero pertinenti al caso che si giudica, perchè in esso il Tribunale avrebbe non solo provveduto sull’istanza di sospensione, ma anche dichiarato inammissibile l’opposizione.

L’assunto non può essere condiviso. Le ragioni della ricostruzione dell’efficacia del provvedimento con cui il giudice investito della fase sommaria dei procedimenti di opposizione in materia esecutiva provvede su di essa senza la fissazione del termine perentorio per riscrizione della causa a ruolo ai fini della cognizione piena prescindono dalle valutazioni che portano quel giudice a provvedere sulla fase sommaria. L’efficacia del provvedimento discende, intatti, dalla circostanza che il giudice non è investito di poteri di decisione sulla controversia, essendo essi correlati al dovuto svolgimento della cognizione piena, secondo e regole ordinarie.

D’altro canto, quelle valutazioni sono direttamente funzionali e, quindi, vengono espresse proprio per dare i provvedimenti propri della fase sommaria, cioè accogliere o negare l’istanza di sospensione e, nell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dare i provvedimenti indilazionabili anche diversi dalla sospensione.

Ciò è adeguato anche per la valutazione di inammissibilità dell’opposizione espressa nel provvedimento qui impugnato.

Di nessun rilievo, in line, può essere la valutazione di inammissibilità del reclamo espressa dal Tribunale in sede collegiale sotto il profilo del carattere di sentenza sostanziale del provvedimento qui impugnato, atteso che compete a questa Corte valutare se il ricorso sia ammissibile.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, atteso che all’epoca di proposizione del ricorso la giurisprudenza della Corte sulla base della quale è presa questa decisione non si era ancora formata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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