Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17859 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24617 – 2019 R.G. proposto da:

M.S.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4084 del 13.5.2019 del Tribunale di Milano,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 giugno 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. M.S. ha notificato in data 25.6.2019 al Ministero dell’Interno ricorso per cassazione avverso il decreto del 13.5.2019 del Tribunale di Milano.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile l’avverso ricorso con il favore delle spese.

3. Con ordinanza interlocutoria dei 16.1/7.2.2020 si è disposto farsi luogo alle opportune ricerche onde reperire il fascicolo d’ufficio, fascicolo poi reperito.

4. Il ricorso è improcedibile.

5. Il ricorso per cassazione non risulta depositato a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

5.1. Più esattamente la cancelleria in data 26.8.2019 ha certificato che il ricorso avverso il decreto n. 4084 del 13.5.2019 del Tribunale di Milano non è stato, nel periodo compreso tra il 12.6.2019 ed il 26.8.2019, “iscritto a ruolo”.

6. Cosicchè rileva l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894, secondo cui l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni).

7. Nonostante la declaratoria di improcedibilità del ricorso si giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.

Per un verso, il Ministero ha dato atto che il ricorso gli è stato notificato il 25.6.2019 (cfr. controricorso, pag. 1).

Per altro verso, non risulta allegato l’avviso di ricevimento atto a comprovare l’avvenuta notificazione a mezzo posta del controricorso del Ministero al ricorrente nel domicilio eletto – in Pavia, alla via Mascheroni, n. 21 – presso il difensore, avvocato Alessandro Arrigo.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

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