Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17859 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17859
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14599/2016 proposto da:
CARROZZERIA 4 RUOTE DI P.O. & C SNC, rappresentata e
difesa dall’Avvocato MAURO SCARAMUZZA;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il
14/07/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che la Carrozzeria 4 Ruote s.n.c. di P.O. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia depositata il 14 luglio 2015 e notificata il 12 agosto successivo, con la quale è stata rigettata, per intervenuta prescrizione, la sua richiesta di liquidazione del compenso per la custodia di cosa sottoposta a sequestro in un procedimento penale;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso, affidato a due motivi, non è stato notificato nel termine all’intimato, risultando unicamente depositato presso la cancelleria dell’Ufficio del giudice di pace di Portogruaro;
che pertanto, esso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017