Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17859 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14599/2016 proposto da:

CARROZZERIA 4 RUOTE DI P.O. & C SNC, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MAURO SCARAMUZZA;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

14/07/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Carrozzeria 4 Ruote s.n.c. di P.O. & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia depositata il 14 luglio 2015 e notificata il 12 agosto successivo, con la quale è stata rigettata, per intervenuta prescrizione, la sua richiesta di liquidazione del compenso per la custodia di cosa sottoposta a sequestro in un procedimento penale;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso, affidato a due motivi, non è stato notificato nel termine all’intimato, risultando unicamente depositato presso la cancelleria dell’Ufficio del giudice di pace di Portogruaro;

che pertanto, esso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto di instaurazione del contraddittorio;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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