Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17859 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 09/09/2016), n.17859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26490/2011 proposto da:

DITTA Z.F., (OMISSIS), IN PERSONA DEL OMONIMO TITOLARE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. O. VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIANNA RISTUCCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato STEFANO SABATINI;

– ricorrente –

nonchè da:

P.G., (OMISSIS), TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA EDILE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO TESTA per proc. spec. del 27/6/2016 rep. n.

33444;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 134/2010 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato Cesare Romano Carello con delega depositata in

udienza dell’Avv. Stefano Sabatini difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti difensivi;

udito l’Avv. Testa Filippo difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti difensivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.F. chiedeva e otteneva la pronuncia di un decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 40.949.039 nei confronti di P.G., titolare di un’impresa edile: il credito azionato aveva ad oggetto il corrispettivo di alcuni lavori di tinteggiatura che interessavano vari immobili. Avverso il provvedimento monitorio, emesso il 16 settembre 1998, proponeva opposizione l’intimato.

Nel giudizio di opposizione, in cui si costituiva l’ingiungente, il Tribunale di Campobasso pronunciava dapprima sentenza non definitiva, con cui accoglieva l’eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi dell’opera sollevata dall’attore, e poi sentenza definitiva con cui veniva respinta l’opposizione.

Interponeva gravame P. e la Corte di appello di Campobasso, con sentenza pubblicata il 31 luglio 2010, in parziale riforma della pronuncia impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’appellante al pagamento della somma di Euro 15.744,11, comprensiva di IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per quanto qui ancora rileva, la Corte molisana riteneva che la prova dell’effettuazione dei lavori emergesse dalle fatture prodotte e dall’accertamento peritale svolto; lo stesso giudice di appello osservava, però, che non esisteva riscontro dell’esecuzione della pitturazione in due unità immobiliari, sicchè provvedeva a decurtare dal compenso dovuto all’appaltatore il corrispettivo relativo ai lavori che concernevano due appartamenti in questione. Asseriva, di contro, che le risultanze istruttorie confermavano la contestata esecuzione dell’intervento in altri due immobili, precisando che non rilevava, in proposito, la questione circa i pretesi vizi dell’opera, stante l’accertata decadenza del committente dalla relativa garanzia. Quanto al computo del corrispettivo, la Corte di merito osservava che, in mancanza di un preciso regolamento pattizio, dovesse farsi riferimento alla stima effettuata dal c.t.u., basata sui prezzi medi praticati nel settore. L’importo dovuto dal committente era quindi rideterminato nell’importo sopra indicato, che veniva maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, precisandosi, al riguardo, che il decreto ingiuntivo aveva incrementato la somma capitale di tali voci e che, sul punto, non era stata proposta opposizione.

Contro la sentenza di appello Z. ha proposto un ricorso per cassazione affidato a tre motivi. P. ha depositato controricorso, in cui ha articolato una impugnazione incidentale basata su quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo Z.F. lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.; evidenzia che la sentenza sarebbe affetta da un vizio di ultrapetizione, essendo state valutate questioni non sollevate dall’appellante nel proprio atto di impugnazione. Col terzo motivo di appello P. aveva evidenziato che l’importo complessivo dovuto all’appaltatore risultava inferiore a quello preteso nel ricorso monitorio in quanto il consulente aveva determinato il credito di Z. in una cifra inferiore a quella domandata in via ingiuntiva: nessuna censura era stata invece formulata dall’appellante in ordine al computo dei lavori relativi ai due appartamenti, di proprietà di S. e I.: lavori che il consulente aveva escluso fossero stati eseguiti e che il Tribunale aveva ricompreso tra quelli che dovevano essere remunerati. Lo stesso P. aveva inoltre omesso di sollevare alcuna questione con riguardo a una deposizione che, di contro, era stata impropriamente presa in esame dal giudice di appello.

Il motivo non ha fondamento.

Si legge nella sentenza impugnata che l’appellante, menzionando i lavori espletati da Z. presso gli edifici condominiali di via (OMISSIS), aveva lamentato che ove pure si fosse voluto far riferimento alle risultanze della consulenza tecnica, la somma complessiva dovuta dal committente risultava inferiore a quella oggetto del decreto ingiuntivo. In particolare, era stato dedotto da P. che secondo il c.t.u. il valore dell’attività svolta dall’attore ammontasse a Euro 27.159,52, mentre controparte aveva quantificato il corrispettivo dell’appalto in ragione di Euro 34.911,00. La Corte di merito ha poi evidenziato, come si è accennato, che mancava il riscontro probatorio circa l’esecuzione dell’attività di pitturazione dei due immobili di proprietà di S. e I., sottolineando come il c.t.u. non avesse constatato il compimento dell’opera e come, altresì, un testimone avesse mancato di fare alcun accenno all’intervento che sarebbe stato operato all’interno dei due appartamenti.

P. ebbe quindi ad impugnare la pronuncia avendo riguardo al profilo della mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle risultanze della consulenza tecnica esperita in primo grado: consulenza che aveva disconosciuto l’esecuzione di alcuni lavori, tra cui quelli relativi alla tinteggiatura delle unità immobiliari di S. ed I..

Non rileva, in proposito, che nel motivo di appello l’odierno controricorrente avesse mancato di menzionare specificamente i lavori eseguiti all’interno dei due appartamenti di cui si è appena detto, giacchè il motivo di gravame autorizzava comunque la Corte di merito a prendere in esame la questione. Infatti, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, e tuttavia da ritenersi tacitamente proposta per essere in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, delle quali costituisca l’antecedente logico e giuridico (Cass. 5 febbraio 2007, n. 2372; Cass. 12 marzo 2004, n. 5134).

Allo stesso modo, appare ininfluente che la Corte distrettuale, nel decidere la questione relativa all’effettuazione dell’opera di pitturazione nelle due unità immobiliari, abbia preso in esame la deposizione di D.N.D., per affermare che la stessa non forniva alcun positivo riscontro nel senso dell’esecuzione dei lavori che qui interessano: deposizione cui P. non aveva fatto riferimento nel motivo di appello da lui proposto. Infatti, il vizio di ultrapetizione deve essere escluso qualora il giudice, contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2297; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745). In particolare, questa Corte ha da tempo precisato che non si ha ultrapetizione quando il giudice desume dalla prova argomenti e considerazioni non espressamente invocati dalla parte cui esse risultano favorevoli (Cass. 28 giugno 1963, n. 1756).

Il secondo motivo denuncia illogica ed insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui aveva valutato in modo erroneo le risultanze di una prova testimoniale ritenuta decisiva. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte distrettuale avesse valorizzato la deposizione di D.N.D., la quale non aveva fornito alcun elemento con riguardo alla tinteggiatura degli appartamenti di S. e I.. Assume, in proposito, che non emergeva dagli atti di causa alcuna prova idonea ad escludere che esso appaltatore non avesse eseguito i lavori all’interno delle nominate unità immobiliari.

La censura va disattesa.

L’accoglimento del terzo motivo di appello (relativo all’apprezzamento del valore economico dei lavori complessivamente posti in essere da Z. in esecuzione del contratto di appalto per cui è causa) non si fonda esclusivamente sul valore probatorio della nominata deposizione – la quale, secondo la Corte di Campobasso, non aveva fornito elementi di riscontro che confortassero la tesi dell’appellato – ma si basa, altresì, sulle risultanze della consulenza tecnica (che non aveva rilevato l’effettuazione dell’intervento) e sull’assenza di una prova che desse ragione dell’esecuzione dell’opera. In tal senso la decisione appare convenientemente motivata. Per un verso, infatti, la decisione si basa sul concreto riscontro, desunto dalle risultanze peritali, della mancata esecuzione dei lavori di cui trattasi; per altro verso, l’applicazione all’appalto del principio generale che governa la condanna all’adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte (Cass. 20 gennaio 2010, n. 936; Cass. 13 febbraio 2008, n. 3472).

Con terzo mezzo la sentenza è censurata per la contraddittorietà della sua motivazione, avendo particolarmente riguardo all’apprezzamento dell’onere della prova. Secondo l’istante non esisterebbe congruità tra l’affermazione secondo cui era stato assolto l’onere probatorio relativo all’esecuzione dei lavori di pitturazione e l’assunto per cui incombeva a Z. di dimostrare l’esecuzione della tinteggiatura all’interno degli immobili di S. ed I.. In realtà – spiega il ricorrente -, sussisteva un principio di prova dato dalle fatture prodotte e l’esecuzione dei lavori nei detti appartamenti non era stata nemmeno contestata: sicchè la Corte di appello avrebbe dovuto senz’altro confermare la sentenza di primo grado.

Nemmeno sul punto la sentenza merita cassazione.

Come si è detto, compete all’appaltatore che agisca per il pagamento del compenso dar prova dell’esatto adempimento dell’obbligazione da lui contratta. Tale prova, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, non è stata fornita. Poco rileva, in proposito, che il giudice dell’impugnazione, nel vagliare il quadro probatorio, abbia attribuito valore alle fatture emesse da Z.. A tali documenti fiscali è stato infatti correttamente conferito un rilievo meramente indiziario, essendosi precisato, nella sentenza, che esse assurgevano a mero “principio di prova (A utile all’accertamento dei fatti di causa tramite un tecnico”: accertamento che, come si è visto, si era risolto nella mancata constatazione dei lavori all’interno delle unità immobiliari di S. e I.. D’altro canto, l’assunto secondo cui l’effettuazione degli interventi nei detti appartamenti non sarebbe stato contestato confligge con quanto riconosciuto dallo stesso ricorrente, il quale ha rilevato che nel proprio atto di opposizione P. aveva contestato il credito, deducendo che Z. “non aveva eseguito tutti i lavori” e che “parte di quelli eseguiti non risultavano posti in essere a regola d’arte” (pag. 2 del ricorso). Per altro verso, è da osservare che la deduzione della mancata contestazione è carente di autosufficienza, in quanto ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non aver tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia risultata pacifica (Cass. 18 luglio 2007, n. 15961).

Il ricorso incidentale presenta un primo motivo rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione del principio dell’onere della prova, vizio logico-giuridico e illogicità, nonchè contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

controricorrente rileva che la fattura non presenta valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che l’accertamento del consulente tecnico non poteva dirsi concludente, visto che l’esperto nominato in prime cure avrebbe potuto solo constatare se la pitturazione dei locali era recente e la metratura di questi, non anche la riferibilità dei lavori all’attività di controparte.

La censura non coglie nel segno.

Alle fatture – lo si è osservato – è stato riconosciuto il valore di semplice principio di prova, e quindi di mero indizio. Di ciò il controricorrente non si può dolere, visto che il valore indiziario della fattura è affermato, da questa S.C. nell’ipotesi in cui l’esistenza del rapporto contrattuale sia contestata, mentre nella fattispecie nemmeno lo è (per tutte: Cass. 12 gennaio 2016, n. 299; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383). Come si è rilevato, proprio la presenza di un principio di prova quanto all’esecuzione della prestazione ha indotto i giudici di merito a dar corso all’accertamento peritale. Era riservato al giudice di merito apprezzare la portata del detto accertamento. Nè possono ritenersi ammissibili, nella presente sede, le critiche sollevate dal ricorrente incidentale in ordine al valore delle risultanze peritali: infatti, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482; Cass. 17 luglio 2014, n. 16368).

Col secondo motivo di ricorso incidentale sono denunciati: illogicità e contraddittorietà della motivazione; vizio logico-giuridico in ordine a un punto decisivo della controversia anche per omesso, carente o erroneo esame delle risultanze processuali; violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici e in ispecie del “del canone del significato letterale del testo”. Le censure investono, in particolare, l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale in ordine all’eseguita pitturazione di due appartamenti e sono incentrate sulle risultanze della prova testimoniale esperita al riguardo.

Il motivo si risolve in una inammissibile censura dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito.

E’ noto, al riguardo, che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357).

D’altro canto, era precluso alla Corte di appello apprezzare eventuali difetti e vizi dell’opera, visto che il Tribunale di Campobasso, con propria sentenza non definitiva, non impugnata, aveva dichiarato il committente decaduto dalla relativa garanzia.

Il terzo motivo del ricorso per incidente lamenta violazione e falsa applicazione degli arttt. 2730 e 2733 c.c., nonchè illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che Z. nel corso dell’interrogatorio formale esperito in prime cure aveva confessato che all’epoca il prezzo di mercato (al metro quadrato) dei lavori eseguiti era di Lire 4.600 oltre IVA, e non già di Euro 3,38, come affermato, invece, dal c.t.u..

La censura non merita accoglimento.

Anzitutto essa è carente di autosufficienza, in quanto non riproduce il contenuto dell’interrogatorio formale, nè precisa in quale atto del giudizio sia stata resa la dichiarazione cui è attribuito valore confessorio. In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 19 agosto 2015, n. 16900).

In secondo luogo, non si vede come possa costituire confessione l’affermazione, da parte dell’odierno ricorrente, circa il prezzo di mercato di una determinata attività. Infatti, una dichiarazione siffatta ha un contenuto valutativo, laddove la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già opinioni o giudizi (Cass. 18 ottobre 2011, n. 21509).

Con il quarto mezzo il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione del principio del giudicato. Ad essere censurata è l’affermazione della Corte di appello secondo cui il decreto ingiuntivo opposto intimasse P. al pagamento della somma capitale maggiorata della rivalutazione monetaria. Osserva l’istante che nel modulo prestampato con cui era stato redatto il decreto di ingiunzione la locuzione “rivalutazione monetaria” era stata interlineata.

Il motivo è fondato.

L’esame del decreto ingiuntivo in atti, reso possibile dalla natura processuale dei vizi denunciati, consente di rilevare che l’intimazione del Pretore non contenesse alcuna statuizione con riferimento alla rivalutazione monetaria: nel corpo del decreto, infatti, la voce relativa alla detta rivalutazione risulta interlineata. Ne consegue che la Corte di appello, nel condannare P. al pagamento della somma di 15.744,11, non potesse maggiorare detto importo nei termini di cui all’impugnata sentenza.

La sentenza impugnata, sul punto, va cassata senza rinvio, con conseguente eliminazione del capo di statuizione relativo alla rivalutazione monetaria.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio dei due gradi di merito, con addebito delle spese di consulenza tecnica ad entrambe le parti in pari misura. Le spese del giudizio di legittimità possono essere pure compensate, avendo riguardo alla sostanziale reciprocità della soccombenza dei due contendenti.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri; cassa senza rinvio con riferimento al motivo accolto, dichiarando nulla essere dovuto per rivalutazione monetaria; compensa le spese delle due fasi di merito, con addebito delle spese di consulenza tecnica ad entrambi le parti in pari misura; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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