Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17858 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 31/08/2011), n.17858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GORIZIA 51-B, presso lo studio dell’avvocato ZANNINI

FERRUCCIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.U. (OMISSIS), INPS – ISTITUTO NAZIONALE della

PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento n. 4446 Cron. del TRIBUNALE di AVELLINO del

18/11/08, depositato il 20/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Zannini Ferruccio, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. R.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 20 novembre 2008, con la quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Avellino, nell’ambito della procedura esecutiva per espropriazione presso terzi iscritta al n.r.g. 688 del 2001 e da lui iniziata a carico di Z.U. e nei confronti dei terzi debitori del medesimo I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., ha dichiarato estinta la …. procedura esecutiva per impignorabilità delle somme ed ha autorizzato il ritiro dei titoli posti a base della stessa, dopo avere rilevato nella motivazione che gli importi dei ratei di pensione pignorati, dovuti al debitore Z. da detti enti, si collocavano, ognuno separatamente considerato, al di sotto del minimo vitale di 516,46 Euro mensili.

Nè il debitore intimato nè l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. hanno resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto contro un provvedimento che non è qualificabile come sentenza in senso sostanziale ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Va rilevato che nel ricorso si da atto, come del resto nel provvedimento impugnato, che il debitore Z. propose opposizione all’esecuzione sotto i profilo che i ratei di pensione sottoposti a pignoramento eccedevano il minimo per assicurarsi adeguati mezzi di vita. Si assume, inoltre, che il provvedimento sarebbe stato emesso in accoglimento dell’opposizione alla pignorabilità. Senonchè, nessuna allegazione nel ricorso si svolge per evidenziare come il provvedimento impugnato abbia assunto tale funzione, il che era necessario ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Nemmeno si produce (a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) copia dello svolgimento del processo, particolarmente quanto ai verbali, dalla cui considerazione dovrebbe evincersi l’assunzione di detta funzione.

Inoltre, ma lo si rileva ad abundantiam, se le allegazioni di cui si è detto fossero state fatte, allo stato non sarebbero riscontrabili nemmeno dal fascicolo d’ufficio, che, pur richiesto non è ancora pervenuto.

Nella descritta situazione e comunque a prescindere dal lacunoso modo di essere del ricorso, il provvedimento impugnato, considerato nel suo tenore, appare emesso dal Giudice dell’Esecuzione nell’esercizio della sua funzioni inerenti il processo esecutivo, tant’è che viene rubricato con riferimento al n. di un ruolo ES, cioè delle esecuzioni. Inoltre, il suo dispositivo non ha alcun contenuto che possa indurre ad attribuirgli il carattere di provvedimento emesso nell’ambito dell’opposizione alla pignorabilità, introdotta nel lontano 2001: intatti, si dichiara estinta la procedura esecutiva e si danno disposizioni autorizzati ve del ritiro dei titoli 2001. Si tratta di provvedimenti che concernono direttamene il processo esecutivo e non già la definizione del processo di cognizione introdotto dall’opposizione.

Atteso tale tenore, il provvedimento si caratterizza come provvedimento del giudice dell’esecuzione e non come sentenza in senso sostanziale di definizione del processo di cognizione sull’opposizione alla pignorabilità.

Nè risultano elementi per considerare il provvedimento come emesso nell’ambito ed a definizione della fase sommaria del procedimento di opposizione all’esecuzione, cioè in una fase de medesimo non ancora trasmigrata alla fase a cognizione piena secondo le modalità previste dall’art. 616 c.p.c. novellato dalla L. n. 52 del 2006.

In ogni caso, se vi fossero stati clementi per indurre quella qualificazione, la prospettiva della sua considerazione come sentenza in senso sostanziale sarebbe stata preclusa, perchè è stato già ritenuto che il provvedimento che, nel regime introdotto dalla citata legge, definisce la fase sommaria senza fissare il termine per l’iscrizione a ruolo della causa ai fini del giudizio di merito non è impugnabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, perchè è integrabile ai sensi dell’art. 289 c.p.c. oppure può essere seguito anche dall’iniziativa della parte di iscrivere a ruolo la causa pur in difetto del termine (si vedano Cass. n. 22283 del 2009 e Cass. (ord.) n. 19605 del 2010; per l’analoga conclusione in ordine all’opposizione agli, atti: Cass. (ord.) n. 20532 del 2009 e (ord.) n. 15630 del 2010).

4. – L’indicata conclusione che il provvedimento ha chiuso il processo esecutivo giustifica a questo punto la conseguenza che, essendosi tale chiusura verificata con la declaratoria dell’estinzione del giudizio, sia pure per una causa c.d. atipica, quale l’impignorabilità dei crediti, il rimedio esperibile contro di esso è quello previsto dall’ordinamento per le ipotesi tipiche nelle quali il giudice dell’esecuzione può chiudere il processo esecutivo con una dichiarazione di estinzione (estinzione per inattività), cioè il reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. In casi simili questa soluzione era stata adombrata da Cass. (ord.) n. 30201 del 2008, motivandola sostanzialmente con il rilievo del doversi dare rilievo all’affidamento della parte sul contenuto del provvedimento, o meglio sulla sorte da esso assegnata al processo esecutivo.

Ove, peraltro, non si volesse indulgere a tale conclusione e si consideri irrilevante la circostanza che il processo sia stato chiuso per una causa atipica con dichiarazione anzichè di improcedibilità dell’esecuzione, come dovrebbe farsi in questi casi, bensì di estinzione del processo esecutivo, la caratterizzazione del provvedimento come provvedimento del giudice dell’esecuzione impone di individuare il mezzo di reazione nell’opposizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c. così come è pacifico per il provvedimento di improcedibilità motivato fondato su una causa estintiva atipica individuata dal giudice dell’esecuzione (si vedano la stessa Cass. n. 30201 del 2008, nonchè Cass. n. 3276 del 2008, secondo cui: Nell’espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè differenti dalla rinuncia agli atti del processo “ex” art. 629 cod. proc. civ., dall’inattività delle parti “ex” art. 630 cod. proc. civ., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive “ex” art. 631 cod. proc. civ. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell’azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ, che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo previsto dall’art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica.”).

Sia che nella specie si accolga l’idea dell’esperibilità dei reclamo, stante il contenuto dispositivo del provvedimento, sia che lo si escluda e si ritenga che il rimedio debba essere l’opposizione agli atti, le conseguenze sul ricorso non mutano, apparendo comunque esclusa l’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario, attesa la giustiziabilità altrimenti del provvedimento.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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