Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17858 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15927 – 2019 R.G. proposto da:

Z.A. & C. s.r.l. – c.f. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Antonio Gramsci, n. 9, presso lo studio dell’avvocato

Claudio Martino che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

B.V. s.p.a. – p. i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, VERLAME s.r.l. – p. i.v.a.

(OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al

controricorso dall’avvocato Paolo Starvaggi ed elettivamente

domiciliate in Roma, al viale Parioli, n. 63, presso lo studio

dell’avvocato Giovanni Foti.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 186/2019 della Corte d’Appello di Messina,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Patti la ” B.V.” s.p.a. esponeva che aveva eseguito forniture edili alla ” Z.A. & C.” s.r.l.; che il corrispettivo, pari ad Euro 37.693,87, era rimasto insoluto.

Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento con interessi e rivalutazione.

2. Con decreto n. 131/2008 il Tribunale di Patti pronunciava l’ingiunzione.

3. Con citazione notificata il 20.10.2008 la ” Z.A. & C.” s.r.l. proponeva opposizione.

Esponeva che la somma oggetto dell’ingiunzione non era interamente dovuta; che per talune fatture vi era stato il pagamento, per altre fatture era maturata la prescrizione decennale; che la proposta transattiva in data 17.1.2007 non aveva valore di riconoscimento del debito, siccome l’importo che vi era indicato, era inferiore alla somma di cui all’ingiunzione; che nulla era dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione.

4. Resisteva la ” B.V.” s.p.a.

5. Con sentenza n. 311/2011 il Tribunale di Patti accoglieva l’opposizione, revocava l’ingiunzione e compensava le spese.

6. Proponeva appello la ” B.V.” s.p.a.

Resisteva la ” Z.A. & C.” s.r.l.

7. Con sentenza n. 186/2019 la Corte d’Appello di Messina accoglieva il gravame e, per l’effetto, accolta l’opposizione esperita in prime cure limitatamente all’invocato disconoscimento della rivalutazione monetaria, condannava l’appellata al pagamento della somma di Euro 37.693,87, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Evidenziava la corte che la s.r.l. appellata non aveva atteso, con l’iniziale atto di opposizione, alla puntuale e specifica contestazione della pretesa oggetto delle azionate fatture, non aveva dato prova dell’avvenuto pagamento, ancorchè pro parte, non aveva nel prosieguo del giudizio coltivato l’eccezione di parziale prescrizione del credito.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” Z.A. & C.” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

La ” B.V.” s.p.a. e la “Verlame” s.r.l., quest’ultima cessionaria del credito di cui alla sentenza n. 186/2019 della Corte d’Appello di Messina, hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. La ricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 2946 c.c.

Deduce che con l’iniziale atto di opposizione ha eccepito la prescrizione decennale delle avverse ragioni di credito correlate a fatture antecedenti al decennio precedente il 24.3.2007, data del primo atto con cui la ” B.V.” ha interrotto il corso della prescrizione.

Deduce che ha reiterato l’eccezione di prescrizione con la comparsa di costituzione in appello e con le difese conclusionali d’appello.

Deduce che la corte territoriale non ha esaminato la formulata eccezione di prescrizione nè si è al riguardo pronunciata.

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.

Deduce che parte avversa non ha in alcun modo fornito la prova del titolo dell’azionata pretesa; che invero si è limitata a produrre esclusivamente un dato numero di fatture, aventi al più valore indiziario.

Deduce altresì che non può attribuirsi valore di riconoscimento alla addotta eccessività dell’avversa pretesa.

13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Deduce che l’opposizione è stata accolta a motivo dell’omesso deposito da parte della ” B.V.” del fascicolo della fase monitoria; che in parte qua il primo dictum è stato confermato in appello.

Deduce quindi che in primo grado non è stata soccombente, sicchè ha errato la corte di merito a condannarla al pagamento anche delle spese di prime cure o, quanto meno, a non compensarle.

Deduce che il primo motivo d’appello è stato respinto e comunque che l’appello è stato accolto solo parzialmente, tant’è che l’iniziale opposizione è stata in parte accolta con il disconoscimento della rivalutazione monetaria.

Deduce quindi che in secondo grado vi è stata “reciproca soccombenza”, sicchè ha errato la corte distrettuale a non compensare, quanto meno in parte, le spese di seconde cure.

14. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

15. Per nulla si giustificano la denuncia di omesso esame e di omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione di talune delle azionate pretese creditorie e dunque la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.

Invero la corte messinese ha statuito al riguardo, giacchè ha affermato che l’eccezione nel successivo corso del giudizio non era stata “più coltivata” (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

Per nulla si giustifica al contempo la denunciata violazione degli 113 c.p.c. e art. 2946 c.c.

16. Il primo mezzo di impugnazione, altresì, non è debitamente specifico ed “autosufficiente”.

Difatti la ricorrente ha rappresentato in maniera generica e non ha dato “autosufficiente” riscontro dell’avvenuta reiterazione in guisa analitica e puntuale nella comparsa di costituzione in appello dell’eccezione di parziale prescrizione, ossia della reiterazione, tra l’altro, con precisa indicazione – del numero e della data – delle fatture cui l’eccezione stessa si correlava.

Ben avrebbe dovuto, cioè, la società ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre in ricorso più o meno testualmente il passaggio della comparsa di costituzione in appello, onde fornir riscontro dell’analitica e puntuale riproposizione in seconde cure dell’eccezione di prescrizione.

Si spiega in particolare che la parte, che deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame dell’eccezione di prescrizione, è tenuta, oltre a far riferimento al momento in cui la stessa è stata proposta ai fini della sua ritualità, a specificare – per consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione – le condizioni ed i presupposti necessari per accertare se la prescrizione sia decorsa o meno, sicchè non può limitarsi a censurare genericamente, violando il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame (cfr. Cass. sez. lav. 7.10.2014, n. 21083).

Si spiega più in generale che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Giudice di legittimità qualora sia denunciato un error in procedendo – è il caso de quo – presuppone in ogni caso l’ammissibilità del motivo di censura, sicchè il ricorrente non è dispensato dagli oneri correlati alle regole della specificità e dell'”autosufficienza”, quali positivamente sancite all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e n. 4) (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass. 20.9.2006, n. 20405; Cass. 20.7.2012, n. 12664).

17. Il secondo motivo di ricorso è parimenti destituito di fondamento.

18. E’ fuor di dubbio che la fattura commerciale, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (cfr. Cass. 20.5.2004, n. 9593).

E tuttavia la corte di merito, onde riscontrare il titolo contrattuale della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ha ineccepibilmente e congruamente integrato e corroborato la valenza indiziaria delle fatture.

In primo luogo, alla stregua della genericità della contestazione formulata dall’opponente, siccome operata “mediante l’uso di clausole di stile” (cosi sentenza d’appello, pag. 6).

In secondo luogo, alla stregua dell’eccezione di pagamento di parte delle forniture, eccezione di pagamento che se, per un verso, è rimasta priva di riscontro probatorio (l’appellante “avrebbe dovuto pretendere l’attestazione “pagato” apposta in fattura, ma ciò non risulta”: così sentenza d’appello, pag. 7), per altro verso, concorre a dar ragione dell’esecuzione delle forniture ed in pari tempo del relativo titolo contrattuale (cfr. controricorso, pag. 11).

In terzo luogo, alla stregua dell’eccezione di prescrizione di talune delle pretese di cui alle azionate fatture, eccezione di prescrizione che se, per un verso, “non è stata più coltivata” (così sentenza d’appello, pag. 7), per altro verso, concorre a dar conto dell’esecuzione delle forniture cui si correlano i crediti asseritamente prescritti ed in pari tempo del relativo titolo.

19. In questo quadro è del tutto ingiustificata la prospettazione della ricorrente secondo cui “mai la società opposta ha dimostrato in giudizio il proprio adempimento” (così ricorso, pag. 10), prospettazione che riflette una eccezione di inadempimento che non risulta sia stata sollevata con l’atto di opposizione (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4; cfr. controricorso, pag. 11).

In questo quadro è del tutto ingiustificata la prospettazione della ricorrente secondo cui la corte distrettuale “non chiarisce affatto – nella propria motivazione – da quale comportamento o da quali atti abbia desunto la non contestazione” (così ricorso, pagg. 11 – 12).

In questo quadro è del tutto ingiustificata l’asserita inidoneità della contestazione di eccessività della somma ex adverso pretesa, siccome, viceversa, contestazione che si risolve, evidentemente, nell’eccezione – rimasta senza esito – di pagamento di parte delle forniture.

20. Si tenga conto in ogni caso dei seguenti ulteriori rilievi.

Nella ricerca e nella valutazione degli elementi sia indiziari che presuntivi del proprio convincimento il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all’accertamento del fatto ignoto, nonchè di valutarne come crede la gravità e la concludenza, purchè il suo ragionamento non risulti viziato da illogicità o da errori giuridici – il che non è nella fattispecie – quale l’esame isolato dei singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario della indagine di fatto (cfr. Cass. 27.11.1982, n. 6460; cfr. Cass. 6.4.1983, n. 2373; Cass. 10.11.1970, n. 2342. Cfr. più di recente Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234, secondo cui è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del Giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In materia di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In tema di ricorso per cassazione la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

21. II terzo motivo di ricorso è del pari destituito di fondamento.

22. Non si configurano i denunciati errores in procedendo.

La regolamentazione delle spese di lite, ovvero la condanna dell’appellata – in questa sede ricorrente – alle spese del doppio grado, è ineccepibile.

23. E’ sufficiente, da un canto, reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 29.9.2011, n. 19880; Cass. 11.1.2008, n. 406).

24. E’ sufficiente, d’altro canto, reiterare l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 19.6.2013, n. 15317; Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. 11.11.1996, n. 9840, secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente).

25. I rilievi che precedono, a tenor dei quali si è dato conto della infondatezza dei motivi di ricorso, assorbono e rendono vana la disamina dell’eccezione pregiudiziale – di pretesa nullità e/o inammissibilità del ricorso per difetto di valida e tempestiva procura – che le controricorrenti hanno sollevato (cfr. controricorso, pagg. 4 – 5).

26. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

27. Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, ” Z.A. & C.” s.r.l., a rimborsare alle controricorrenti, ” B.V.” s.p.a. e “Verlame” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, 1 co. bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

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