Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17858 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 09/09/2016), n.17858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11897/2012 proposto da:

L.A., C.F. (OMISSIS) QUALE TITOLARE DELL’IMPRESA DI

COSTRUZIONI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESIRA FIORI 32,

presso lo studio dell’avvocato ORAZIO LICCIARDELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE ASERO MILAZZO;

– ricorrente –

contro

A.S. C.F. (OMISSIS), B.M. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in CARPI, VIA B. PERUZZI 8,

presso lo studio dell’avvocato FELICIANA ANTONIETTA CRISTALLI, che

li rappresenta e difende per proc. spec. del 19/2/2016 rep. n.

28552;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 525/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato Licciardello Orazio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Milazzo Asero Salvatore difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti;

udito l’Avv. Marinelli Corrado con delega depositata in udienza

dell’Avv. Cristalli Feliciana difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2003 A.S. e B.M. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, L.A., titolare dell’omonima impresa di costruzioni, esponendo che in data 18 agosto 1998 avevano stipulato con il medesimo un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un fabbricato in Favignana per il corrispettivo di Lire 110.000.000; il termine per la ultimazione dei lavori era stato convenuto nel maggio 1999 ed era stata altresì pattuita una penale di Lire 50.000 per ogni giorno di ritardo. Deducevano gli attori che il convenuto non aveva completato i lavori e anzi aveva chiesto immotivatamente il pagamento di ulteriori somme; rilevavano che, a distanza di tre anni, lo stesso L. non aveva ancora provveduto alla consegna dell’opera. Domandavano quindi che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna del convenuto alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo, oltre che al pagamento della penale prevista in contratto.

Il convenuto si costituiva ed eccepiva che nel gennaio del 1999 i lavori erano stati completati, ad eccezione della posa in opera dell’intonaco in sabbia nel prospetto: intervento che non era stato eseguito a causa degli ulteriori interventi richiesti dagli attori. Assumeva di essere creditore nei confronti della controparte per opere aggiuntive rispetto a quelle previste inizialmente e chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma di Euro 25.959,90.

Il Tribunale adito dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento di L., condannava lo stesso al pagamento della somma di Euro 66.622,94, nonchè al versamento della penale di Euro 25,82 giornalieri a far data dal 1 giugno 1999.

La sentenza era impugnata dal convenuto in primo grado e, nella contumacia di A. e B., la Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 13 aprile 2011, respingeva il gravame. Il giudice territoriale si pronunciava preliminarmente nel senso della inammissibilità della produzione di alcuni documenti prodotti dall’appellante nella fase di impugnazione (documenti posti a fondamento dell’appello) e concludeva nel senso che non era stata fornita, da parte di L., la prova dell’avvenuta ultimazione dei lavori. Riteneva poi, in conformità del giudice di prima istanza, che la domanda riconvenzionale dell’appellante non fosse fondata, posto che non era stato prodotto in giudizio il capitolato delle opere allegato al contratto, da cui avrebbe potuto desumersi se gli interventi per i quali era stato richiesto il corrispettivo fossero o meno dovuti in base alla convenzione intercorsa.

Contro detta sentenza ricorre per cassazione L., che ha fatto valere tre motivi di impugnazione, illustrati da memoria. A. e B., benchè ritualmente intimati, non hanno svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che B.M. ha notificato a controparte un atto, denominato “memoria difensiva”, quando erano oramai decorsi i termini per la notifica del controricorso: è escluso, pertanto, che la stessa B. possa essere considerata controricorrente. Infatti, anche a voler qualificare nei termini indicati l’atto in questione, è inammissibile il controricorso notificato e depositato oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e da tale inammissibilità deriva il divieto per i giudici di conoscerne il contenuto e quello, per la parte, di depositare memorie, fatta salva la facoltà di partecipazione del difensore della stessa alla discussione orale (Cass. 24 aprile 2007, n. 9897; Cass. 21 aprile 2006, n. 9396).

Con il primo motivo è denunciata sia l’omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, sia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. La censura investe la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale posta in atto dall’odierno ricorrente in fase di gravame. Rileva il ricorrente che la Corte di Catania ha omesso alcuna motivazione in ordine al requisito dell’indispensabilità, ai fini della decisione, dei documenti versati in atti, attribuendo rilievo esclusivo al dato dell’impossibilità di procedere alla loro produzione nel precedente grado del giudizio. D’altro canto, secondo il ricorrente, gli scritti in questione dovevano considerarsi indispensabili, dal momento che miravano a dimostrare che tutti i lavori previsti nel contratto di appalto erano stati ultimati nel luglio del 1999.

Il motivo appare fondato.

Prevede l’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo ratione temporis applicabile alla presente causa, e anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla L. n. 69 del 2009 e dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Le Sezioni Unite hanno puntualizzato, al riguardo, che le prove “indispensabili”, che il collegio è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificate preclusioni, sono quelle che esso ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite

suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto all’incidenza che le prove, definite come “rilevanti” dall’art. 184, comma 1 (nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005) e dall’art. 420 c.p.c., comma 1, hanno sulla decisione finale della controversia: prove che, proprio perchè “indispensabili”, sono capaci di determinare un positivo accertamento dei fatti di causa, decisivo talvolta anche per giungere ad un completo rovesciamento della decisione cui è pervenuto il giudice di primo grado. E’ stato infatti sottolineato che risponde a razionalità che le esigenze di speditezza, cui è improntato il rito ordinario dopo la novella del 1990, possano subire in sede di gravame, pure cioè in uno stato avanzato dell’intero iter processuale, un parziale ridimensionamento proprio perchè si è in presenza di prove che, per il loro spessore, sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, restando di contro salva in tutti i restanti casi l’ultrattività delle preclusioni già verificatesi in primo grado. Questo ribaltamento di prospettiva, rispetto alla logica delle preclusioni, deve peraltro attuarsi nel rispetto del principio del giusto processo, sicchè il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali ritiene di fare ricorso ai poteri istruttori o, invece, di disattendere una specifica richiesta in tal senso (Cass. S.U. 20 aprile 2005, n. 8203).

Coerentemente a tali indicazioni, la Corte ha in più occasioni ribadito che l’art. 345 c.p.c., comma 3, fa salva l’ammissibilità delle prove, ivi compresi i documenti che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, imponendo tuttavia al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (tra le più recenti: Cass. 31 agosto 2015, n. 17341; Cass. 23 luglio 2014, n. 16745; Cass. 27 agosto 2013, n. 19608).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso l’ammissibilità della produzione dei nuovi documenti: ha valutato il solo profilo dell’imputabilità all’odierna ricorrente della tardività della loro produzione, senza esaminare affatto se gli stessi potessero essere considerati indispensabili, nei termini che si sono indicati.

Col secondo motivo è lamentata l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’istante – dopo aver dedotto che la Corte del merito, ritenendo inammissibile la produzione documentale di cui al primo motivo, gli aveva precluso di dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento – oppone che il giudice distrettuale nulla aveva spiegato in ordine all’apprezzabile incidenza dell’inadempimento nell’economia complessiva del rapporto e alla idoneità dello stesso di produrre uno squilibrio sensibile del sinallagma.

Il motivo è da ritenersi assorbito.

La corte di merito ha fondato la propria pronuncia sull’assenza di prova in ordine all’avvenuta ultimazione dei lavori: evenienza, questa, che è contrastata dalla documentazione prodotta in fase di gravame e che, pertanto, costituisce oggetto di un accertamento che resta influenzato dall’apprezzamento che il giudice di rinvio sarà chiamato a svolgere in ordine alla indispensabilità della produzione documentale e al rilievo che essa possa assumere nel quadro della ricostruzione della vicenda controversa.

Col terzo motivo sono denunciati il mancato esame della richiesta di nomina del consulente tecnico d’ufficio ai fini della decisione della domanda riconvenzionale spiegata in prime cure dal ricorrente e l’illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Corte di merito, secondo quanto esposto in ricorso, aveva ritenuto di respingere detta domanda per la mancata produzione del capitolato di appalto, laddove al contratto non era allegato alcun capitolato, ma solo un computo estimativo delle opere elencate nel contratto stesso.

Il motivo va disatteso.

senso della pronuncia al di là dell’improprietà lessicale nella menzione di un vero e proprio capitolato – è che la pretesa avente ad oggetto i lavori aggiuntivi non potesse essere accolta in assenza di una evidenza documentale delle opere previste contrattualmente: evidenza rappresentata dall’unico scritto che costituiva parte integrante, della convenzione intercorsa, essendo ad essa “allegato” (cfr. contratto di appalto, riprodotto in ricorso, e sentenza impugnata, pag. 4). Tale scritto è costituito da un computo metrico estimativo (cfr., ancora, contratto di appalto) che l’istante nemmeno deduce di aver prodotto.

Sotto tale profilo, la sentenza si sottrae a censura, dal momento che competeva alla parte attrice in riconvenzionale dar prova delle opere aggiuntive, e tale prova non poteva che desumersi dal confronto tra gli interventi posti in essere e quelli previsti contrattualmente (siccome indicati nel richiamato computo metrico estimativo). In tal senso, risultava superfluo disporre consulenza tecnica, la quale – come è ben noto – può svolgere la sola funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non può certo essere destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste: fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c. (per tutte: Cass. 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

Il rilievo, svolto dal ricorrente, secondo cui le opere aggiuntive erano state specificamente indicate nella comparsa di risposta e non contestate, difetta poi di autosufficienza, giacchè l’istante, oltre a non riprodurre il contenuto del suddetto atto difensivo, manca di specificare in quale atto, successivo alla comparsa, e con quali modalità, la circostanza dedotta sia stata ritenuta pacifica dalla controparte (cfr. Cass. 18 luglio 2007, n. 15961).

L’istante articola un quarto motivo che, però, non può definirsi tale: con esso il ricorrente si limita infatti a rilevare che la cassazione della sentenza imponga la condanna degli intimati al pagamento delle spese processuali.

La pronuncia odierna è nel senso della cassazione con rinvio, sicchè la nuova regolamentazione delle spese relative alla fase di merito spetterà al giudice avanti al quale la causa sarà riassunta a norma dell’art. 392 c.p.c.: tale giudice sarà tenuto ad apprezzare, in base al criterio della soccombenza (inteso in senso unitario e globale), a quale parte debba far carico il peso delle spese processuali o se concorrano le ragioni che ne possano giustificare la compensazione, totale o parziale. Allo stesso giudice del rinvio va poi rimessa la decisione in ordine alle spese della presente fase.

In conclusione, va accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo. La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Catania, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo; cassa con riferimento al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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