Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17857 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19380-2018 proposto da:

D.V., D.E., V.V., considerati ex

lege domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA IZZO;

– ricorrenti –

contro

ZURICH SPA, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 286/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

RILEVATO

che non risulta depositato l’avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica, effettuato dal difensore dei ricorrenti ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 a mezzo del servizio postale, del ricorso per cassazione nei confronti di Zurich S.p.a.;

rilevato che detta intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge sopra indicata, da un avvocato munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del Consiglio dell’ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dalla detta L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3, comma 3, di alla disciplina della L. 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale e che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell’avvenuta consegna e della data di essa (Cass. 25 settembre 2002, n. 13922; v. anche ex multis, Cass., ord., 27/10/2017,n. 25552);

considerato, altresì, che, stante la mancata produzione dell’avviso di ricevimento che dimostri il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti di Zurich S.p.a., litisconsorte processuale, occorre, nei confronti di tale società, disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Zurich S.p.a., assegnando all’uopo ai ricorrenti il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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