Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17857 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17857
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19380-2018 proposto da:
D.V., D.E., V.V., considerati ex
lege domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA IZZO;
– ricorrenti –
contro
ZURICH SPA, G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 286/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata
il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA
ANTONIETTA.
Fatto
RILEVATO
che non risulta depositato l’avviso di ricevimento relativo al procedimento di notifica, effettuato dal difensore dei ricorrenti ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 a mezzo del servizio postale, del ricorso per cassazione nei confronti di Zurich S.p.a.;
rilevato che detta intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO
che la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge sopra indicata, da un avvocato munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del Consiglio dell’ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dalla detta L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3, comma 3, di alla disciplina della L. 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale e che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell’avvenuta consegna e della data di essa (Cass. 25 settembre 2002, n. 13922; v. anche ex multis, Cass., ord., 27/10/2017,n. 25552);
considerato, altresì, che, stante la mancata produzione dell’avviso di ricevimento che dimostri il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti di Zurich S.p.a., litisconsorte processuale, occorre, nei confronti di tale società, disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Zurich S.p.a., assegnando all’uopo ai ricorrenti il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019