Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17856 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5399 – 2019 R.G. proposto da:

F.F. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo

Panariti che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Ferdinando

Previdi la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

FE.GI. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato

Alessandra Gadioli ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Antonello da Messina, n. 35, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Fucci.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2963/2018 della Corte d’Appello di Bologna,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete,

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 9.3.2010 F.F. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Modena, Fe.Gi., con il quale aveva contratto matrimonio il 10.9.1966 e dal quale, a seguito di ricorso depositato in data 14.9.1994, era legalmente separata in virtù di sentenza n. 1623/2009 dello stesso tribunale.

Esponeva che il regime patrimoniale con il coniuge era stato, a decorrere dal 20.9.1975, quello della comunione legale dei beni e poi, a decorrere dal 24.10.1988, quello della separazione dei beni.

Esponeva che il 22.9.1986 il coniuge aveva stipulato preliminare d’acquisto della proprietà superficiaria di una villetta a schiera, in Modena, dichiarando espressamente di essere in regime di comunione legale con ella ricorrente.

Esponeva che la quasi totalità dei versamenti rateali del prezzo dovuto all’impresa costruttrice era stata da ella effettuata a mezzo assegni tratti dai suoi personali conti correnti; che del pari con prelievi dal proprio conto corrente, pur in sopraggiunto regime di separazione dei beni, aveva provveduto al pagamento di una molteplicità di opere aggiuntive.

Esponeva che il 2.2.1990, nel periodo in cui era operante il regime della separazione dei beni, unicamente il coniuge aveva provveduto alla stipula dell’atto definitivo d’acquisto.

Chiedeva accertarsi e dichiararsi che la proprietà superficiaria della villetta era ricompresa nella comunione legale già intercorrente con il coniuge e, quindi, trasferirsi ad ella attrice la quota di 1/2 del medesimo cespite; altresì condannarsi il convenuto a corrisponderle la somma di Euro 12.232,06, con interessi e rivalutazione, pari alla metà delle somme da ella erogate allorchè era già sopraggiunto il regime di separazione dei beni; in subordine, chiedeva condannarsi il convenuto a corrisponderle la somma di Euro 140.091,53, con interessi e rivalutazione, siccome prelevata dal proprio personale patrimonio ed impiegata per investimenti nel patrimonio comune.

2. Fe.Gi. si costituiva.

Tra l’altro, eccepiva la prescrizione decennale delle avverse pretese.

Instava per il rigetto delle domande ex adverso esperite.

3. All’esito dell’istruzione probatoria, il tribunale, con sentenza n. 1559/2014, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione, rigettava le domande tutte dell’attrice.

4. Proponeva appello F.F..

Resisteva Fe.Gi..

5. Con sentenza n. 2963 dei 23.10/30.11.2018 la Corte d’Appello di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso F.F.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Fe.Gi. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

9. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2941 c.c. in relazione agli artt. 192 e 2946 c.c.

Deduce che i giudici di merito non hanno tenuto conto dell’art. 2941 c.c., n. 1, ai sensi del quale la prescrizione tra i coniugi rimane sospesa.

Deduce segnatamente che l’adozione, con l’atto notarile del 24.10.1988, di un diverso regime patrimoniale non ha fatto venir meno il rapporto di coniugio, sicchè, ai fini dell’esercizio dei diritti patrimoniali che la contrapponevano al marito, il corso della prescrizione è rimasto sospeso fino, quanto meno, al 19.12.2009, data in cui è passata in giudicato la sentenza n. 1623/2009 con la quale il Tribunale di Modena ha pronunciato la separazione tra ella ricorrente e Fe.Gi..

10. Il motivo di ricorso è inammissibile propriamente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, giacchè la Corte d’Appello di Bologna ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

11. Questa Corte spiega che, al credito vantato da un coniuge separato nei confronti dell’altro per la restituzione di somme pagate per spese relative ad un immobile in comproprietà con l’altro coniuge, non si applica la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 1, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post – matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati; nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza (cfr. Cass. (ord.) 4.10.2018, n. 24160; Cass. 4.4.2014, n. 7981, secondo cui la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post – matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati; nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poichè è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. Cfr. inoltre Cass. 20.8.2014, n. 18078; Cass. (ord.) 5.5.2016, n. 8987).

12. Su tale scorta vanno dapprima condivisi i rilievi della corte distrettuale.

Ovvero il rilievo per cui, ai sensi dell’art. 191 c.c., comma 1, la comunione legale doveva intendersi sciolta non già al passaggio in giudicato della sentenza n. 1623/2009, con la quale il Tribunale di Modena aveva pronunciato la separazione dei coniugi F.F. e Fe.Gi., bensì allorchè i coniugi avevano optato con l’atto a ministero notar D.R. del 24.10.1988 per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Ovvero il rilievo per cui, ai sensi dell’art. 192 c.c., comma 4, a decorrere dal di – 24.10.1988 – della stipula di tale atto, era possibile chiedere che, tra i coniugi, si facesse luogo ai rimborsi ed alle restituzioni.

13. Indi, alla luce del rilievo ulteriore della non operatività della causa di sospensione ex art. 2941 c.c., n. 1), del corso della prescrizione, va condiviso il postulato che la corte territoriale ha espresso.

Ovvero il postulato secondo cui alla data di notifica – 9.3.2010 – dell’atto introduttivo del primo grado del presente giudizio era ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. sia a far data dal 24.10.1988, di dell’atto D.R. con cui le parti ebbero ad optare per il regime della separazione dei beni, sia a far data – lo si puntualizza in rapporto alle argomentazioni di cui alla memoria (cfr. pagg. 2 e 3) – dal 14.9.1994, di del deposito del ricorso con il quale F.F. ebbe a domandare al Tribunale di Modena la separazione dal coniuge (la data esatta di registrazione del rogito D.R. del 24.10.1988 è il 27.10.1988 (cfr. ricorso, pag. 3) e non già il 20.2.1990, come indicato nella sentenza di seconde cure (cfr. pag. 5); il 20.2.1990 è propriamente la data di registrazione del rogito D.R. del 2.2.1990 (cfr. ricorso, pag. 5), con cui Fe.Gi. ebbe ad acquistare in regime di separazione dei beni la proprietà superficiaria della villetta a schiera).

14. Con il passaggio finale dello spiegato motivo di ricorso (cfr. pag. 13; cfr. memoria, pagg. 4 e 5) la ricorrente ha rappresentato – in verità in maniera del tutto generica e per nulla “autosufficiente” – che nel corso dell’anno 1999 ebbe a promuovere innanzi al Tribunale di Modena nei confronti di Fe.Gi. una iniziativa (iscritta al n. 35/1999 r.g.) del tutto analoga a quella de qua agitur, “la quale, tuttavia, venne dichiarata improponibile, “in assenza di un interesse attuale e concreto” dell’istante, dal Tribunale di Modena con la sentenza n. 915 del 14.05.07″ (così ricorso, pag. 13).

Alla proposizione di siffatta iniziativa la ricorrente ha correlato l’effetto dell’interruzione del corso della prescrizione (cfr. memoria, pagg. 4 – 5).

15. Ebbene – pur a prescindere dal difetto di specificità ed “autosufficienza” – dell’iniziativa giudiziaria che F.F. ha addotto di aver intrapreso nel 1999 e dell’effetto interruttivo della prescrizione che vi correla, non vi è riflesso alcuno nell’impugnata pronuncia della corte bolognese.

Conseguentemente la ricorrente, che pur ha allegato di aver addotto in prime cure la quaestio de qua nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, (cfr. ricorso, pag. 13), a rigore, avrebbe dovuto prospettare di aver reiterato la quaestio in seconde cure ed, ulteriormente, avrebbe dovuto censurare il secondo dictum per omessa pronuncia sul punto.

16. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

17. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, F.F., a rimborsare al controricorrente, Fe.Gi., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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