Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17856 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017), n. 17856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12953/2016 proposto da:
A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE
presso CENTRO CAF, nello studio dell’Avvocato GIANCARLO DI GENIO,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FELICE AMATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata l’8 aprile
2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. A.T. ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno aveva riconosciuto, in proprio favore, in qualità di difensore di P.R., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso di Euro 800, oltre IVA e CAP, lamentando che detta liquidazione era incongrua per difetto;
che con ordinanza depositata in data 8 aprile 2016, il Tribunale di Salerno ha accolto l’opposizione e, in riforma del decreto impugnato, ha liquidato all’Avv. A., per l’attività procuratoria in favore di P.R., la somma complessiva di Euro 1.125, oltre accessori, ponendo le spese processuali a carico del Ministero della giustizia;
che avverso la predetta ordinanza l’Avv. A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2016, sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero non ha presentato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, D.M. n. 140 del 2012 (artt. 1-11), del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 2, 4 e 5) e delle tabelle dei parametri (tabella 4, colonna 4) allegati a detto decreto;
che il motivo è manifestamente fondato;
che infatti, lo stesso Tribunale di Salerno ha dato atto, correttamente, che la liquidazione dell’onorario e delle spese deve essere effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo;
che in questa prospettiva, poichè l’attività difensiva – espletata nel giudizio a quo dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione lavoro – si è svolta fino al 4 novembre 2014, data in cui la causa è stata discussa e decisa con sentenza, il compenso professionale doveva essere determinato – non già, come avvenuto, sulla base della tariffa approvata con il D.M. n. 140 del 2012, ma – applicando la successiva tariffa approvata con il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014;
che manifestamente infondato è invece il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 e, in particolare, dell’art. 74, comma 1, art. 75, comma 1 e art. 82);
che infatti, correttamente il giudice a quo ha ritenuto che il difensore della parte ammessa al patrocinio dei non abbienti non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione dell’istanza di ammissione al suddetto patrocinio e dell’istanza di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo (cfr. Cass., Sez. 4 pen., 16 gennaio 2007-22 febbraio 2007, n. 7290);
che il ricorso è accolto limitatamente al primo motivo; che l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Salerno, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017