Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17856 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 09/09/2016), n.17856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18790/2011 proposto da:

FALLIMENTO COGEI COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE SPA, (OMISSIS), IN

PERSONA DEL CURATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 41, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARIA AZZARO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè da:

EAS ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), IN PERSONA

DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE E LEGALE RAPP.TE P.T. E.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. ANTONIO COPPOLA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2240/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato Azzaro Andrea Maria difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti difensivi ed insiste sull’accoglimento del

ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17-3-2000 il Fallimento della s.p.a. COGEI conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), per sentirlo condannare al pagamento del 50% del saldo lavori, della revisione prezzi, nonchè al risarcimento danni da sospensione illegittima dei lavori stessi, in relazione al contratto di appalto stipulato il 7-9-1989, avente ad oggetto la costruzione di parte del sistema “acquedottistico” denominato “(OMISSIS)”, stipulato tra il committente E.A.S. e il Raggruppamento Temporaneo di imprese costituito, per quote paritetiche, tra la s.p.a. Lodigiani (poi incorporata nell’Impregilo), capogruppo e mandataria ex lege, e la COGEI, mandante. L’attore precisava che la società COGEI era stata dichiarata fallita il 20-11998, e che l’azione proposta era relativa alla quota di credito (superiore ad un miliardo di Lire) pari al 50% di sua spettanza.

Nel costituirsi, l’E.A.S. eccepiva preliminarmente l’inammissibilità ed improcedibilità della domanda, non essendosi ancora proceduto al collaudo e non essendo stata ancora redatta la contabilità finale, mentre, in ogni caso, il contratto si era risolto di diritto per l’intervenuto fallimento della COGEI, L. Fall., ex art. 78; eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva del Fallimento e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di revisione prezzi; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perchè infondata.

Con sentenza in data 22-7-2004 il Tribunale di Roma, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’E.A.S., sulla base della C.T.U. espletata, al pagamento (per la sua quota del 50%) della somma di Euro 462.074,05 oltre IVA, interessi e rivalutazione; respingeva, invece, la domanda relativa al risarcimento danni da sospensione illegittima, di cui alla riserva n. 2, iscritta dall’appaltatrice in sede di SAL.

Avverso la predetta decisione proponevano due autonomi atti di appello l’E.A.S. e il Fallimento della s.p.a. COGEI.

Con sentenza in data 24-5-2010 la Corte di Appello di Roma rigettava entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Fallimento della s.p.a. COGEI, sulla base di tre motivi.

L’E.A.S. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo (rubricato come A) il ricorrente principale denuncia la violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 5, D.P.R. n. 554 del 1999, art. 71, degli artt. 1175, 1375, 1655 e 2697 c.c., nonchè erronea valutazione delle risultanze probatorie e documentali.

Deduce che:

a) la Corte di Appello, nell’affermare la responsabilità del R.T.I. appaltatore in ordine alle anomalie che hanno caratterizzato lo svolgimento dei lavori del 3^ lotto, non ha tenuto conto della normativa regolatrice della materia (R.D. n. 350 del 1895, D.P.R. n. 554 del 1999, art. 71), a mente della quale l’avvio di procedura di scelta del contraente era subordinato ad una approfondita verificazione del progetto a cura di chi andava ad assumere la direzione dei lavori; di modo che gravava sull’Amministrazione appaltante, ancor prima di affidare i lavori, un preciso obbligo di acquisire preventivamente tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte delle Amministrazioni e degli Enti preposti. Nella specie, al contrario, il progetto relativo ai lavori successivamente appaltati era sprovvisto dei necessari permessi; sicchè non poteva essere attribuita all’appaltatrice la responsabilità delle vicende che hanno interessato l’appalto de quo, scaturite dalla mancata acquisizione delle necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta.

b) il giudice di appello ha omesso di considerare la violazione, da parte dell’EAS, dell’obbligo di cooperazione all’adempimento dell’appaltatore, che, soprattutto in materia di appalto di opere pubbliche, deve informare l’attività del committente, attraverso il compimento delle attività necessarie affinchè l’appaltatore possa realizzare il risultato al quale è preordinato il rapporto obbligatorio.

c) la sentenza impugnata è censurabile anche nella parte in cui ha attribuito all’ “atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi di cui al contratto n. 6834 del 7-9-1989”, sottoscritto il 28-6-1991, valore novativo dei precedenti accordi e, in particolare, nella parte in cui ha ritenuto che tale accordo abbia comportato, da parte del R.T.I., “rinuncia implicita al rimborso degli oneri da fermo delle opere…”. Con il predetto atto di sottomissione, infatti, le parti si sono limitate a stralciare le previsioni tecniche del complesso dei serbatoi di (OMISSIS), senza che ciò potesse intendersi come rinuncia alcuna da parte dell’appaltatore.

Con il secondo motivo (rubricato come B) il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, erronea valutazione delle risultanze probatorie e documentali, in relazione al mancato riconoscimento delle spettanze di cui alla riserva n. 2, relative ai danni cagionati dalla sospensione dei lavori nel cantiere del serbatoio di (OMISSIS).

Con il terzo motivo (rubricato come C) il Fallimento COGEI lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, erronea valutazione delle risultanze probatorie e documentali, in ordine alla presunta mancanza di responsabilità di EAS in liquidazione riguardo all’illegittimo protrarsi della sospensione dei lavori a causa della mancanza delle necessarie autorizzazioni e nulla osta per la loro esecuzione.

2) Con il primo motivo di ricorso incidentale (rubricato al n. 6 del controricorso) l’EAS in liquidazione denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 101 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Impregno s.p.a., e conseguente carenza di legittimazione attiva della Curatela.

Con il secondo motivo (rubricato sub 7) il ricorrente incidentale si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto controverso e decisivo dell’esistenza di un presunto rifiuto o ritardo dell’Amministrazione al collaudo, non avendo la Corte di Appello chiarito se il ritardo o rifiuto del collaudo debba essere considerato inadempimento dell’EAS o sia invece imputabile al RTI.

Con il terzo motivo (rubricato sub 8) il ricorrente incidentale eccepisca la nullità della sentenza in relazione agli artt. 323 e 329 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’EAS non aveva impugnato specificamente le valutazioni espresse dal C.T.U. circa l’applicazione dell’alea del 5% e non del 10%, non essendovi alcuna norma che imponga all’appellante di impugnare specificamente la consulenza tecnica d’ufficio.

Con il quarto motivo (rubricato sub 9), infine, la ricorrente incidentale lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione delle somme dovute, per avere la Corte di Appello immotivatamente applicato l’alea del 5% e non del 10%, e per avere la sentenza di appello, pur dando atto del mancato completamento delle procedure previste, ritenuto ugualmente dovute le somme, sulla base di un generico rinvio alla C.T.U.

3) Per ragioni di ordine logico e giuridico vanno trattati in via prioritaria i primi due motivi di ricorso incidentale.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi del D.Lgs. n. 406 del 1991, artt. 23 e 25, la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti, pur non comportando lo scioglimento del contratto d’appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l’impresa capogruppo, determina, L. Fall., ex art. 78 (nel testo anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”), lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest’ultima, senza che possa invocarsi, in contrario, l’irrevocabilità del mandato prevista del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 8, la quale è stabilita nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione committente, ai fini della gestione unitaria del rapporto con le imprese riunite. Nei confronti dell’impresa fallita, pertanto, vengono meno i poteri di gestione e rappresentanza spettanti all’impresa mandataria, alla quale non può, dunque, essere riconosciuta la legittimazione ad agire in nome e per conto della mandante, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell’ente committente (cfr. Cass. 13-10-2015 n. 20558; Cass. 29/12/2011 n. 29737; Cass. 30-7-2010 n. 17926; Cass. 30-1-2003 n. 1396).

Ne consegue che, in tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell’amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento (Cass. 30/7/2010 n. 17926).

Non vi è motivo per discostarsi da tali principi, anche in considerazione del fatto che, nella ipotesi considerata, la permanenza dei poteri di gestione e rappresentanza dell’impresa mandataria nei confronti dell’impresa mandante fallita sarebbe inconciliabile con le norme che attribuiscono l’amministrazione del patrimonio fallimentare al curatore (L. Fall., art. 31).

Nella specie, pertanto, essendosi sciolto, a seguito del fallimento della mandante COGEI s.p.a., il mandato tra tale società e la capogruppo del RTI, la Curatela della predetta impresa aveva piena legittimazione ad agire per ottenere dalla committenza il pagamento delle spettanze della società in bonis (pari al 50% di quanto maturato al momento del fallimento), senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della mandataria.

4) Con il secondo motivo di ricorso incidentale vengono poste censure generiche e, comunque, irrilevanti, che non valgono ad inficiare la motivazione della decisione impugnata.

Il giudice del gravame, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che i lavori per cui è causa sono stato sospesi e mai più ripresi in data 11-3-1992, di modo che il 16^ SAL in pari data ha assunto il valore di “stato finale dei lavori”; e ha dato atto che il collaudo non era ancora avvenuto al momento del Fallimento COGEI, dichiarato nel gennaio 1998.

Alla luce di tali accertamenti in fatto, non censurabili in sede di legittimità, correttamente la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione della committente di improponibilità della domanda per assenza di contabilità finale e di collaudo, ritenendo che, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla ultimazione delle opere, non potesse essere posto a carico del RTI la mancata emissione del conto finale e del certificato di collaudo.

Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui la Pubblica Amministrazione, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 c.c., non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte. Pertanto, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell’esame valutativo, la mancata adozione di qualsiasi provvedimento denuncia di per sè il rifiuto del collaudo e l’inadempimento dalla committente; con la conseguenza che l’appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, nè di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass., Sez. Un., 28-10-1995 n. 11312; Cass. 2-2-2001 n. 1494; Cass. 8-7-1995 n. 7550).

5) Il primo motivo di ricorso principale deve essere disatteso.

La decisione impugnata, con la quale è stata esclusa ogni responsabilità dell’ente committente relativamente alla sospensione dei lavori occorsa nel 1990 a seguito di decreto emesso dalla Regione-Assessorato dell’Ambiente, poggia sostanzialmente su tre ordini di considerazioni.

In primo luogo, la Corte di Appello ha accertato che l’art. 9 del contratto di appalto prevedeva l’impegno del RTI appaltatore “a provvedere tempestivamente, in nome e per conto dell’Amministrazione, all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, i n.o. e quant’altro occorrente per l’esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l’esercizio delle opere”, stabilendo che “in fase esecutiva non saranno pertanto ammesse sospensioni o proroghe per l’esecuzione dei lavori derivanti dal mancato tempestivo rilascio dei predetti permessi e simili, tranne che ciò non dipenda da disposizioni successive all’offerta”, e che “sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti al non tempestivo ottenimento dei permessi, autorizzazioni e simili”.

In secondo luogo, il giudice del gravame ha rilevato che, a seguito del sequestro penale del cantiere (OMISSIS) in data 10-31990, dovuto alla mancanza di permessi ad operare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza aver prima conseguito il parere favorevole del Consiglio Regionale-Assessorato Beni Ambientali, le parti in data 18-6-1991 hanno sottoscritto un “atto di sottomissione”, in forza del quale, ad avviso della Corte distrettuale, l’appaltatore, nell’accettare espressamente lo stralcio delle previsioni tecniche del complesso di (OMISSIS), ha rinunciato implicitamente al rimborso degli oneri da fermo delle opere e ad ogni ulteriore pretesa economica.

La sentenza impugnata, infine, ha dato atto che il progetto di massima era stato redatto da EAS nel 1978, prima dell’apposizione dei vincoli, mentre i progetti esecutivi erano posti a carico dell’appaltatore e furono dallo stesso redatti nell’ottobre del 1986 e completati nell’agosto del 1987, ovvero oltre un anno dopo l’apposizione dei vincoli.

Ciò posto, si rileva che le doglianze mosse al punto A) del motivo in esame appaiono inconferenti, non considerando che, secondo quanto accertato dal giudice di appello con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, da un lato l’obbligo di acquisire le necessarie autorizzazioni e permessi gravava, per espressa previsione contrattuale, a carico dell’appaltatore, e dall’altro che il progetto di massima era stato redatto da EAS prima dell’apposizione dei vincoli, mentre i progetti esecutivi erano posti a carico dell’appaltatore.

I rilievi sub 13) sono formulati in termini del tutto generici, risolvendosi sostanziamente nella citazione di precedenti giurisprudenziali che si assume essere pertinenti al caso di specie, senza nemmeno precisare, in concreto, in che cosa sarebbe consistita l’asserita mancata cooperazione di EAS.

Le deduzioni svolte sub C) in relazione alla reale portata dell’atto di sottomissione sottoscritto in data 18-6-1991 dalle parti, infine, difettano di autosufficienza, non contenendo il ricorso la trascrizione del testo integrale di tale atto, sì da porre questa Corte nelle condizioni di vagliare la fondatezza delle contestazioni mosse.

In ogni caso, si rammenta che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'”iter” logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest’ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Deve ulteriormente puntualizzarsi che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-22007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).

Nella specie, il giudice di appello ha rilevato che con l’atto di sottomissione sottoscritto dalle parti il 18-6-1991: sono state determinate analiticamente le nuove opere da eseguire; sono stati fissati i nuovi tempi per l’esecuzione dei lavori e l’attuazione delle procedure espropriative; sono stati accettati dal R.T.I. gli indici fissati per il compenso revisionale stabiliti nel contratto principale, nonchè la revisione dei prezzi per tutti i nuovi lavori previsti, da regolarsi “con le stesse condizioni previste nel contratto principale”; le appaltatrici hanno accettato il nuovo importo contrattuale netto dei lavori in Lire 9.331.021.832, oltre IVA; il R.T.I. ha accettato espressamente lo stralcio delle previsioni tecniche del complesso dei Serbatoi di (OMISSIS), “i cui lavori saranno consegnati ed iniziati successivamente al parere del Consiglio Regionale…”.

Alla luce degli accordi raggiunti, la Corte territoriale, fornendo una lettura plausibile e ragionevole della volontà negoziale, ha ritenuto che l’atto di sottomissione in questione integrasse un accordo “interamente nuovo” tra le parti, raggiunto per superare le controversie insorte in ordine alle colpe sulla sospensione dei lavori; e che la dizione “stralcio”, relativa alle opere del cantiere di S. Caterina (“che potranno semmai eseguirsi dalla stessa appaltatrice dopo l’ottenimento dei permessi necessari”) comportasse sia la rinuncia implicita agli oneri da fermo delle opere, sia l’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio connesso alla mancata possibilità di realizzazione delle opere stesse, con conseguente stralcio anche delle ulteriori pretese economiche.

Il Fallimento della COGEI sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, l’atto di sottomissione in parola non conteneva alcuna rinuncia da parte dell’appaltatore; ma non lamenta la violazione di specifici canoni ermeneutici, nè pone in evidenza eventuali carenze del ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale.

Le censure mosse, pertanto, finiscono con l’investire sostanzialmente il risultato dell’operazione interpretativa compiuta nella sentenza impugnata, in contrasto con i rigorosi limiti entro i quali, nel giudizio di legittimità, può essere condotta la verifica della correttezza dell’interpretazione data all’atto negoziale dal giudice di merito.

6) Anche il secondo motivo di ricorso principale è privo di fondamento.

La Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali, discostandosi dalle valutazioni del C.T.U., ha negato al Fallimento COGEI il riconoscimento delle spettanze relative alla riserva n. 2. Nel pervenire a tali conclusioni, essa ha tenuto conto della rinuncia implicita, da parte dell’appaltatore, ad ogni pretesa economica relativa alle opere di (OMISSIS), contenuta nell’atto di sottomissione sottoscritto dalle parti in data 10-3-1990. Ha aggiunto, peraltro, che il richiamo, contenuto nell’accordo del 1990, alle condizioni del contratto principale, vale di per sè a far escludere il diritto di R.T.I. al risarcimento per la sospensione illegittima dei lavori: permanendo, infatti, a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal citato art. 9, il medesimo era tenuto a munirsi dei necessari permessi, ottenuti i quali non vi sarebbe stato il decreto penale di sequestro del cantiere (OMISSIS), dovuto alla mancanza di permessi ad operare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza aver prima conseguito il parere favorevole del Consiglio Regionale-Assessorato Beni Ambientali.

Le valutazioni espresse al riguardo nella sentenza impugnata costituiscono espressione di apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito, che, in quanto sorretti da argomentazioni immuni da vizi logici, si sottraggono al sindacato di questa Corte. E, in realtà, le censure mosse dal ricorrente, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di un rinnovato esame delle emergenze processuali, non consentito in questa sede.

7) Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso principale.

Secondo quanto accertato nella sentenza impugnata, l’Amministrazione ha redatto solo il progetto di massima nel 1978 (e, quindi, ben prima dell’apposizione dei vincoli), mentre i progetti esecutivi erano a carico dell’appaltatore, sul quale gravavano tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da ritardi o interruzioni nei lavori “conseguenti al non tempestivo ottenimento dei permessi autorizzazioni o simili”.

Non si vede, pertanto, come il ricorrente possa fondatamente ravvisare una responsabilità dell’EAS “in sede di verifica preliminare del progetto”.

8) Il terzo motivo di ricorso incidentale è privo di fondamento, essendo evidente che la Corte di Appello, con il passaggio motivazionale censurato, ha inteso sostanzialmente affermare che in appello l’E.A.S. non aveva mosso specifiche censure riguardo alla percentuale di alea (del 5% e non del 10%) applicata nella sentenza di primo grado sulla base delle risultanze della C.T.U..

9) Le doglianze mosse con il quarto motivo di ricorso incidentale, infine, appaiono del tutto generiche in rapporto alle ragioni poste a base della decisione impugnata, con le quali è stato dato atto da un lato della mancanza di specifiche critiche svolte dall’appellante incidentale EAS riguardo alla percentuale di alea applicata dal primo giudice, e dall’altro della spettanza al Fallimento COGEI degli importi liquidati nella sentenza di primo grado, alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, si rammenta che il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione; non può, invece, esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. 19-6-2015 n. 12703; Cass. 20-5-2005 n. 10668).

Nella specie, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso che l’EAS abbia mosso specifiche censure, non esaminate dal giudice del gravame, alla consulenza tecnica d’ufficio, la decisione gravata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso la manifestata adesione alle valutazioni espresse dal C.T.U..

10) Per le ragioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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