Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17856 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10491-2018 proposto da:

F.F., P.E., FL.FL.OT., in proprio e

nella qualità di eredi di F.D., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PONTECORVO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

D.E.F.L.; D.C., nella qualità di

liquidatore della RICERCA DIAMANTI SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 737/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso basato su due motivi, P.E., F.F. e Fl.Fl.Ot., in proprio e quali eredi di F.D., hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia, pubblicata in data 11 ottobre 2017, con cui, in parziale riforma della sentenza n. 1/2014 emessa dal Tribunale di Spoleto, quella Corte ha ritenuto il concorso di colpa al 50% tra D.E.F.L. e F.D. nel sinistro stradale verificatosi in data 8 novembre 2004, a seguito del quale quest’ultimo era deceduto, ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, la somma di Euro 122.995,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di P.E., e la somma di Euro 85.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore di ciascuno degli altri appellati costituiti, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ha condannato P.E., F.F. e Fl.Fl.Ot. a restituire alla Groupama Assicurazioni S.p.a. quanto percepito in più in forza della sentenza di primo grado rispetto a quanto loro riconosciuto in secondo grado, ha condannato i predetti appellati, in solido tra loro, alle spese del giudizio di appello e ha posto le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;

ha resistito con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.a., gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in considerazione del non univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di rilevanza probatoria della sentenza penale di applicazione della pena emessa ex art. 444 c.p.p. (Cass., sez. un., 31/07/2006, n. 17289; Cass., sez. un., 20/09/2013, n. 21591; Cass., ord., 6/12/2011, n. 26263; Cass. 29/02/2016, n. 3980; Cass. 18/12/2017, n. 30328; Cass. 30/07/2018, n. 20170).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Terza Sezione civile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c..

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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