Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17855 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 27/08/2020), n.17855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 588 – 2019 R.G. proposto da:

C.R. – c.f. CRCRFL68R23C933L – elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lecce, alla

via Lupiae, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Fatano

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

F.G. – c.f. (OMISSIS) – titolare della ditta individuale

“FG METAL”

– intimato –

avverso la sentenza n. 1999/2018 del Tribunale di Lecce,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce F.G., titolare della ditta individuale “FG METAL”, esponeva che aveva eseguito alcune opere presso l’abitazione di C.R.; che il corrispettivo, pari ad Euro 4.961,00, come da fattura n. 37 del 4.6.2013, era rimasto insoluto.

Chiedeva ingiungersene a controparte il pagamento.

2. Con decreto n. 5321/2013 l’adito giudice pronunciava l’ingiunzione.

3. Raffaele C. proponeva opposizione.

Esponeva che i lavori di cui alla fattura non erano stati nè commissionati nè eseguiti; che altri erano i lavori commissionati, per i quali era stato pattuito il corrispettivo di Euro 1.500,00; che tali lavori non erano stati eseguiti correttamente, tant’è che aveva corrisposto a controparte in contanti la minor somma di Euro 1.000,00; che l’opposto gli aveva fornito una porta in alluminio, che nondimeno era risultata difettosa.

Esponeva inoltre che aveva venduto al ricorrente in data 6.4.2013 un cane di razza “Bull Terrier”, di nome “Livio”; che il prezzo pattuito, pari ad Euro 1.000,00, non gli era stato corrisposto.

Chiedeva revocarsi l’ingiunzione ed, in via riconvenzionale, condannarsi l’opposto a corrispondergli l’importo di Euro 1.000,00.

4. Si costituiva F.G..

Instava per il rigetto dell’avversa opposizione.

5. Espletata c.t.u., con sentenza n. 4777/2016 il giudice di pace accoglieva in parte l’opposizione, revocava l’ingiunzione, condannava l’opponente a pagare all’opposto la somma di Euro 1.422,82, oltre i.v.a. ed interessi legali, rigettava la domanda riconvenzionale.

6. Proponeva appello C.R..

Resisteva F.G..

7. Con sentenza n. 1999/2018 il Tribunale di Lecce rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.R.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

F.G. non ha svolto difese.

9. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. Il ricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 1376 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto assoluto di motivazione.

Deduce che la domanda volta a conseguire il pagamento del corrispettivo per la cessione del cane è stata respinta senza motivazione alcuna; che la motivazione sul punto è del tutto apparente, per nulla idonea a giustificare la decisione assunta.

12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115,116,214 e 216 c.p.c. e degli artt. 1199, 2702, 2726, 2727 e 2729 c.c.

Deduce che la scrittura in data 6.4.2013 di vendita del cane, sottoscritta in ogni foglio, in nessun modo è stata disconosciuta dalla controparte; che F.G. al contempo non ha fornito alcuna prova idonea a smentire quanto risultante dal documento.

Deduce che l’impugnato dictum per nulla dà ragione degli elementi indiziari sui quali si fonda; che nessun quietanza attestante l’avvenuto versamento del corrispettivo della vendita del cane “Livio” risulta dagli atti.

13. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi comunque sono fondati e meritevoli di accoglimento.

14. Sussiste un patente vizio motivazionale (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053, secondo cui a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

Segnatamente sussiste il vizio di “motivazione apparente”, che, appunto, ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

15. Più esattamente il tribunale ha affermato, sic et simpliciter, che il giudice di pace aveva correttamente respinto la domanda riconvenzionale “poichè non è credibile che lo stesso cane “era stato dato in un primo momento in affidamento al F. e poi a questo venduto per il prezzo di Euro 1.000,00, mai da questo corrisposto, quanto piuttosto che detto cane era stato consegnato al sig. F. a titolo di compenso per la realizzazione e montaggio della porta in alluminio presso l’abitazione del C. da parte della opposta, porta avente un costo di circa pari valore del cane”” (così sentenza d’appello, pag. 4).

16. Al cospetto del menzionato passaggio motivazionale non può che opinarsi nel senso che il tribunale per nulla ha esplicitato gli elementi di prova, pur solo indiziaria, ai quali ha ancorato il suo dictum.

Al cospetto del menzionato passaggio motivazionale non possono che condividersi gli assunti del ricorrente, a riscontro dell’apparenza della motivazione, ovvero che non è palesato “il percorso logico – giuridico seguito dal decidente” (così memoria, pag. 3), ovvero che l’affermata non credibilità della prospettata vendita del cane “Livio” e della addotta mancata corresponsione del prezzo di Euro 1.000,00 a tale titolo ed a tale fine pattuito si risolve in un giudizio “arbitrario in quanto privo della individuazione di quegli elementi probatori sulla base dei quali tale convincimento si è fondato” (così ricorso, pag. 9).

17. L’anomalia motivazionale si svela viepiù se si considera che il tribunale nulla ha riferito circa le dichiarazioni testimoniali rese da P.M.A. (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6)Z circa la scrittura che ai fini della compravendita del cane le parti ebbero a siglare il 6.4.2013 (cfr. ricorso, pag. 6).

Ed ulteriormente nulla ha riferito circa la fattura n. 20 del 30.3.2013, emessa dalla “FG Metal” a fronte della realizzazione e della installazione della porta in alluminio, fattura che sarebbe stata quietanzata alla stregua della dicitura “pagato” che vi figurerebbe apposta (cfr. ricorso, pag. 9).

18. D’altro canto è vero senza dubbio che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola

presunzione semplice, purchè sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8484; Cass. 4.5.1999, n. 4406).

E tuttavia nella fattispecie neppur un elemento indiziario singolo sorregge l’affermazione secondo cui la cessione del cane “Liviò sarebbe avvenuta a titolo di pagamento – sorta di datio in solutum, accettata dal creditore – di quanto dovuto a F.G. per la realizzazione e l’installazione nell’abitazione del ricorrente di una porta in alluminio.

Cosicchè la motivazione dell’impugnata statuizione si risolve, in parte qua agitur, in una mera petizione di principio.

19. In accoglimento di ambedue i motivi di ricorso la sentenza n. 1999/2018 del Tribunale di Lecce va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 1999/2018 del Tribunale di Lecce e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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