Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17854 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12807/2016 proposto da:

Avvocato P.P., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il

27 aprile 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che – giudicando in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso in tema di spese di giustizia ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 – la Corte d’appello di Messina, con ordinanza depositata in data 27 aprile 2016, in parziale accoglimento della proposta opposizione, ha liquidato in favore dell’Avv. P.P., difensore di T.M. ammessa al gratuito patrocinio, per la fase di discussione, la somma di Euro 675, confermando nel resto il provvedimento impugnato, ivi compresa la riduzione di 1/3 sui compensi complessivi liquidati, oltre spese, IVA e CPA, e compensando tra le parti le spese processuali;

che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello l’Avv. P. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo (violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2), con cui ci si duole che al difensore non sia stato liquidato il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, è inammissibile, perchè non specifica come la questione della liquidazione delle spese forfettarie sia stata prospettata dall’opponente alla Corte d’appello di Messina in sede di impugnazione del decreto di liquidazione;

che infatti dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che il ricorrente aveva dedotto, quali motivi di opposizione, esclusivamente la riduzione degli onorari al di sotto dei valori medi ed il mancato riconoscimento della fase di discussione;

che il secondo motivo (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.) censura che l’ordinanza impugnata – pur accogliendo, sia pure parzialmente l’opposizione – non abbia condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese processuali;

che il motivo è manifestamente infondato, perchè l’accoglimento solo parziale dell’opposizione è elemento che può condurre alla compensazione delle spese;

che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317);

che il ricorso è rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sezione Civile – 2, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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