Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17854 del 11/08/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17854 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 11296-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 11/08/2014

- ricorrenti contro
IZZO TERESA;
– intimata –

del 19.12.2011, depositata il 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dì
11/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
Svolgimento del processo
1. — Mediante ricorso spedito per la notifica il 4.5.12 ed
articolato su sei motivi, Enel Servizio Elettrico s.p.a. — nella duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa — chiede la
cassazione della sentenza — n. 2267, depositata il 23.12.2011 in causa n.
3052/11 r.g. — con cui il tribunale di Avellino ha rigettato l’appello
proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del giudice
di pace di Avellino, che l’aveva condannata a risarcire a Teresa Izzo il
danno da inadempimento del contratto di somministrazione di energia
elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al provvedimento dell’Autorità
Garante per l’Energia Elettrica e il Gas che aveva previsto l’obbligo
per il fornitore di predisporre una modalità gratuita di pagamento
dell’energia, in tal senso ritenuto integrato – ex art. 1339 cod. civ. – il
contratto di somministrazione, nonché di fornire al riguardo adeguata
informazione.
Controparte, dal canto suo, non espleta attività difensiva.
Motivi della decisione
2. — La ricorrente denuncia: con un primo gruppo di motivi (il
primo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 14 novembre
Ric. 2012 n. 11296 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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avverso la sentenza n. 2267/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO

1995, n. 481; il secondo, di difetto di motivazione; il terzo, di
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 12, lett. h, della legge
481/1995 in relazione all’art. 1196 cod. civ.; il quarto, di violazione e
falsa applicazione dell’art. 1339 cod. civ.), l’erroneità della tesi, seguita
dai giudici di merito, circa l’astratta idoneità di una delibera AEEG ad

comunque, della sussistenza, nella fattispecie, di una delibera
sufficientemente specifica in grado di produrre detto effetto; con un
quinto motivo, di vizio motivazionale, la mancata indicazione del
contenuto dell’obbligo gravante sul distributore; con un sesto (di
violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 40 e 41
cod. pen., 1223, 1175 e 1375 cod. civ.), l’insussistenza di interesse ad
agire per la non configurabilità di un apprezzabile danno patrimoniale
e comunque la violazione del principio di causalità adeguata ed un
abuso del diritto, in violazione dell’obbligo di buona fede.
3. — Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sui temi
oggetto del presente ricorso, affermando (tra le moltissime, v.: Cass. 27
luglio 2011, n. 16401; tra le altre, v.: Cass., ord. 12 dicembre 2011, n.
26610; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27818; Cass., ord. 7 febbraio 2012,
n. 1734; Cass. 22 novembre 2012, n. 20691; Cass., ord. 25 febbraio
2013, n. 4690; Cass. 21 ottobre 2013, n. 23866) che:
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481, art. 2, comma 12, lett. h), si può concretare
anche nella previsione di prescrizioni specifiche, che non lascino al
destinatario margini di scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello
Ric. 2012 n. 11296 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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integrare la regolamentazione negoziale tra erogatore e cliente e,

stesso art. 2 citato, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art.
1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti
anche in via derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice
condizione che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,
derogabili dalle stesse parti – e che la deroga venga comunque fatta

invece esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga a
norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge
dispositive a sfavore dell’utente e consumatore;
– pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche il preteso inadempimento dell’obbligo di
informazione è infondato: essendo evidente che, se la delibera non ha
integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo

de quo non poteva neppure essere insorto.
3.2. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene
doveroso assicurarvi continuità, con la conseguente necessità di
accogliere il ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario
dei primi quattro motivi — assorbiti gli altri, anch’essi
complessivamente considerati — e la sentenza è cassata.
4. — Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di
rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non
Ric. 2012 n. 11296 sez. M3 – ud. 11-06-2014
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dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando

occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta
dall’utente debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi
l’infondatezza della domanda anche per il profilo ulteriore inerente il
preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda
originaria può senz’altro essere rigettata, per quanto argomentato sopra

provvedere, possono essere integralmente compensate, poiché è noto
che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia
della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di
ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda della parte intimata;
compensa le spese dei gradi di merito; condanna la parte intimata al
pagamento, in favore delle ricorrenti, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 600,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 11 giugno 2014.

al punto 3.1; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali occorre qui

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