Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17853 del 27/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/08/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 27/08/2020), n.17853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12170-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO CITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 30876/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 26 maggio 2016 F.A. proponeva opposizione avverso il decreto del 6 maggio 2016 con cui il Giudice Unico del Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di liquidazione del compenso del difensore D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, e disposto la revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato del ricorrente ai sensi del medesimo D.P.R. art. 132, comma 2.

Il Tribunale, accertata l’insussistenza dei requisiti per la revoca del patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 12 aprile 2017 annullava il decreto impugnato e disponeva la riammissione del ricorrente al patrocinio, liquidando altresì il compenso in favore del difensore; dichiarava compensate le spese di lite.

2. Avverso tale provvedimento ricorreva in cassazione F.A., lamentando l’erronea compensazione delle spese di lite.

Con ordinanza 29 novembre 2018, n. 30876, questa Corte rigettava il ricorso.

3. Contro l’ordinanza ricorre per revocazione per errore di fatto F.A..

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di ammissibilità della domanda di revocazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il Collegio non condivide la proposta del relatore.

Il ricorrente lamenta che questa Corte, nell’affermare nell’ordinanza impugnata che “nel caso di specie, posto che parte soccombente è il Ministero della giustizia e posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione dello Stato, il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione”, sia incorsa in una mera svista percettiva. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte avrebbe ritenuto che nel giudizio da cui era scaturito il provvedimento impugnato F.A. ricorrente avrebbe usufruito del patrocinio a spese dello Stato, fatto la cui verità sarebbe stata incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti del giudizio, in quanto mancava una delibera di ammissione al beneficio, in assenza di istanza in tal senso, oltre a risultare il versamento del contributo unificato e l’assistenza del ricorrente a cura di due difensori, in favore dei quali veniva chiesta la distrazione per la condanna alle spese processuali, per essersi dichiarati anticipatari.

Il Collegio ritiene – di converso – che il vizio denunciato non configuri un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ma vada ricondotto all’errore di giudizio (sulla distinzione v., ex multis, Cass. 3652/2006, per cui “l’errore di fatto, che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obiettivamente e immediatamente rilevabile, tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in essi; l’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio”).

Il giudizio a quo, di opposizione al decreto con cui era stata disposta la revoca del beneficio e nel quale il ricorrente aveva chiesto di essere riammesso al patrocinio statale con efficacia ex tunc, a far data dalla presentazione dell’istanza di ammissione al Consiglio dell’ordine degli avvocati (v. ricorso, p. 3), si è infatti chiuso con l’accoglimento della domanda e la riammissione al patrocinio “con efficacia dalla data di presentazione dell’istanza” (v. p. 4 del ricorso). L’affermazione della Corte per cui “il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato” non può pertanto essere ricondotta all’errore di fatto, attenendo i rilievi del ricorrente (relativi alla circostanza della difesa da parte di due difensori dichiaratisi antistatali) a profili concernenti l’eventuale errato apprezzamento delle risultanze processuali. Del resto i motivi di doglianza fatti valere con il ricorso per cassazione nel giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata attenevano alla pronuncia favorevole di ammissione al patrocinio dello Stato, con revoca del provvedimento del Giudice Unico, e la questione fatta valere ha riguardato la ben diversa circostanza della compensazione delle spese, dedotta sotto un ben diverso profilo.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero contro ricorrente, che liquida in Euro 1.000, oltre a spese prenotate a debito.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2020

 

 

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