Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17853 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12588/2016 proposto da:

Avvocato N.E., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 39, presso lo

studio dell’Avvocato ALESSANDRO LEMBO;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO PANARITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato FEDERICO FANTACCI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 12/04/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avv. N.E. ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., nei confronti di P.C., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 9.660, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di pagamento delle competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese, per l’assistenza prestata a favore della stessa in un causa dinanzi al Tribunale di Prato;

che si è costituita la convenuta, resistendo;

che il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, con ordinanza in data 12 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso;

che il Tribunale ha premesso che il procedimento previsto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, sulla semplificazione dei riti civili, strutturato sul modello del procedimento sommario di cognizione, richiama espressamente “le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28”, e ha rilevato che nella specie tutte le contestazioni mosse dalla resistente per contrastare la pretesa dell’Avv. N. involgono questioni che attengono a fatti estintivi del diritto al compenso professionale, relative addirittura alla validità e all’efficacia del contratto di patrocinio;

che le eccezioni proposte – ha proseguito il Tribunale – riguardano l’an del diritto al compenso e incidono sull’oggetto della controversia, connotandolo diversamente dalla mera determinazione del compenso, sottraendolo all’ambito di applicazione del rito speciale;

che per la cassazione della ordinanza del Tribunale l’Avv. N. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 maggio 2016, sulla base di due motivi;

che ha resistito, con controricorso, la P.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo denuncia nullità del procedimento camerale; errata interpretazione della domanda iniziale e violazione degli artt. 702-bis c.p.c. e segg.;

che il secondo mezzo lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e dell’art. 702-bis c.p.c. e segg.;

che va esaminato con priorità il secondo motivo;

che esso è fondato;

che – dichiarando inammissibile il ricorso perchè, a seguito delle eccezioni della resistente, la controversia riguardava anche l’an del diritto al compenso – il Tribunale di Prato si è discostato dal principio secondo cui le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, devono essere trattate con la procedura prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la contesa riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di dichiarare l’inammissibilità della domanda (Cass., Sez. 6-3, 29 febbraio 2016, n. 4002);

che in questo stesso senso si è pronunciata anche la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 2, 15 febbraio 2017, n. 3993; Cass., Sez. 6-2, 8 marzo 2017, n. 5843; Cass., Sez. 2, 17 maggio 2017, n. 12411);

che il ricorso è accolto;

che l’ordinanza impugnata deve essere cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Prato, che la deciderà in diversa composizione;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la

causa, anche per le spese, al Tribunale di Prato, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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