Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17853 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 09/09/2016), n.17853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12690-2012 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA

57-I, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RAIMONDO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ N. 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4833/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato RAIMONDO Carmelo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GESSINI Agostino, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.P., titolare dell’omonima impresa edile, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti l’11 dicembre 1991 dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta dell’arch. S.G., per il pagamento di Lire 26.122.180 a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali. L’opposto professionista resistette, e l’adito Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione perchè non era in grado di riscontrarne la tempestività, avendo l’opponente restituito il proprio fascicolo di parte (contenente la copia notificata del decreto ingiuntivo) oltre il termine di cui all’art. 169 c.p.c., comma 2.

2 L’ A. propose appello e la Corte capitolina, in parziale accoglimento del gravame, esaminò nel merito l’opposizione avendone verificato la tempestività sulla scorta del fascicolo di parte che l’opponente aveva ritualmente depositato nel giudizio di appello, applicandosi il rito anteriore alla novella di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353; revocò quindi il decreto ingiuntivo e rideterminò il residuo credito del professionista in Lire 14.758.000, in luogo della maggior somma ingiunta di Lire 26.112.180, condannando l’arch. S., che era già stato soddisfatto di detta ultima somma, al rimborso della differenza, con gli interessi dalla data della riscossione; rigettò, perchè sfornita di prova, la domanda riconvenzionale di danni formulata dall’opponente e provvide infine sulle spese di causa.

3 Con sentenza 21632/2009 questa Corte, respinto il ricorso incidentale dello S., accolse il primo motivo del ricorso principale dell’ A. con cui si era denunziato l’omesso esame, da parte della Corte d’Appello, dell’eccezione di predeterminazione convenzionale del compenso in misura inferiore a quella pretesa in giudizio dal professionista.

La Corte d’Appello di Roma, quale giudice di rinvio, con la sentenza 21.10.2011, ha rigettato l’opposizione contro il decreto ingiuntivo proposta dall’ A. e lo ha condannato al pagamento delle spese dei vari gradi di giudizio.

Per quanto interessa in questa sede, la Corte di rinvio, ha osservato:

– che dalle fatture emesse dal professionista non poteva evincersi nè una tacita rinunzia ad avvalersi della tariffa professionale nè una chiara e univoca manifestazione di saldo del diritto al compenso;

– che le prestazioni svolte dall’architetto non rientravano tra quelle per le quali l’art. 5 della tariffa prevede gli onorari a discrezione;

– che pertanto gli importi determinati dal professionista e liquidati con parere di congruità non realmente contestato andavano tenuti fermi;

– che con riferimento a quanto documentato dalle parti con riferimento ai pagamenti eseguiti e alle residue pretese, la somma residua di Euro 4.648,37 trovava giustificazione nelle varie annotazioni dei “fondo cassa” ricevuti

4. L’ A. ricorre nuovamente per cassazione deducendo tre motivi di ricorso a loro volta sviluppati in plurime censure e illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste lo S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia, innanzitutto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 143 del 1949, artt. 2 e 5, dolendosi del rigetto dell’eccezione di legittimità del ricorso, nel caso di specie, al sistema degli onorari a discrezione; deduce inoltre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su due punti prospettati (esistenza di un accordo sulla determinazione di compensi a discrezione ed eccezione di avvenuto saldo del dovuto); deduce ancora il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (liceità e legittimità di un accordo su compensi in misura inferiore ai minimi tariffari).

Ad avviso del ricorrente, la prova dell’accordo che prevedeva la fatturazione a discrezione – e quindi in misura inferiore a quella poi pretesa – si evince dalla dicitura “per quietanza” apposta dall’architetto nelle varie fatture, il che dimostrerebbe, secondo la tesi del ricorrente, che le somme versate erano state pagate “a saldo”; rileva inoltre che la specifica era riportata in un modulo prestampato.

Lamenta ancora l’ A. un’erronea interpretazione della normativa di settore e precisamente della L. n. 143 del 1949, art. 5 (sugli onorari a discrezione) rilevando che le prestazioni svolte dall’architetto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, rientravano nella previsione della disposizione, trattandosi di consulenza nell’opera “di consolidamento e restauro” e di “organizzazione del lavoro dei relativi cantieri sulla base di progetti forniti e imposti dall’ente appaltante all’impresa A.”, come dimostrato anche dalle fatture in cui lo S. qualificava la propria prestazione quale “consulenza professionale” e da una lettera del 3.8.1990 in cui si parlava di “incarico di consulente tecnico di impresa”. Rileva anche la possibilità di determinare gli onorari per analogia con riferimento alle prestazioni non specificamente contemplate nella tariffa.

Invoca la norma dell’art. 2223 c.c., sulla gerarchia preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso e sulla rilevanza primaria della convenzione.

Ricorda che l’accordo può risultare anche da facta concludentia e richiama la competenza specifica del professionista in rapporto alle somme richieste, rilevando inoltre che in base all’art. 1370 c.c., le clausole inserite in moduli o formulari in caso di dubbio di interpretano a favore dell’altra parte.

Ritiene quindi consentita la deroga pattizia ai minimi tariffari.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Sicuramente inammissibile laddove, in dispregio del principio di autosufficienza codificato nell’art. 366 c.p.c., n. 6, richiama fatture e lettere di cui omette di trascriverne il contenuto o di allegarne copia (almeno limitatamente ad alcune, a mero titolo esemplificativo): non rientrando tra i compiti della Corte di Cassazione la consultazione degli atti del giudizio (salvo i casi di errores in procedendo, qui non dedotti), la censura non coglie nel segno sotto il profilo dell’autosufficienza.

Per il resto, la critica è infondata perchè, contestando il percorso argomentativo della Corte di rinvio, tende a contrapporre alla ricostruzione della natura delle prestazioni professionali dell’architetto operata dalla Corte d’Appello una propria diversa versione, sollecitando di fatto un ennesimo giudizio di merito.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso in esame si è senz’altro al di fuori di tale ipotesi estrema perchè la Corte territoriale (v. pag. 4) ha accertato che le prestazioni espletate dal professionista non rientravano tra quelle per le quali la L. n. 143 del 1949, art. 5, consente il compenso a discrezione perchè si trattava di “un articolato rapporto di direzione di lavori e coordinamento presso cantieri edili con funzioni latamente direttive svolte con presenza giornaliera…”.

Tale percorso argomentativo, frutto di un tipico apprezzamento in fatto, appare privo di vizi logici e giuridicamente corretto perchè la norma invocata (art. 5 della Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti), (approvata con L. 2 marzo 1949, n. 143) dal ricorrente stabilisce, appunto, che gli onorari a discrezione si applicano per le consulenza e per altre prestazioni indicate e simili quali ricerche industriali e commerciali perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera pareri comunicati verbalmente per corrispondenza., in cui non rientrano le prestazioni accertate secondo l’apprezzamento del giudice di merito.

Sul significato da dare alla dicitura “quietanza”, apposta sulle fatture, la Corte territoriale ha dato un’interpretazione corretta sottolineando il concetto di “ricevuta” e tale soluzione non appare qui ulteriormente sindacabile, a meno di non voler snaturare il giudizio di legittimità: sulla esclusione della tesi della “rinunzia da parte del professionista ad un compenso a tariffa” la sentenza non merita pertanto censura.

E’ comunque appena il caso di precisare che, secondo quanto stabilisce l’art. 2 della Tariffa “Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengano distinti nei seguenti quattro tipi: a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista”.

Con specifico riferimento a quest’ultima categoria di onorari, cioè agli “onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista” (applicabili alle prestazioni indicate nel successivo art. 5 della Tariffa), va altresì chiarito che essi non vanno intesi nel senso di onorari determinati secondo il libero arbitrio (v. Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 12/06/1982 Rv. 421565). Essi debbono invece essere intesi secondo un criterio discrezionale pur sempre condizionato da quanto detta il Codice civile all’art. 2233, comma 2 (“la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”) e dalla preventiva accettazione da parte del cliente, mancando la quale scattano gli altri sistemi di determinazione fissati dalla legge (determinazione secondo tariffe o usi o, in mancanza, da parte del giudice, sentito il parere dell’associazione professionale di appartenenza del professionista: v. art. 2233 c.c.).

2 Col secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio(eccezione di non congruità degli onorari a vacazione riconosciuti).

Il motivo è inammissibile perchè la questione giuridica della congruità o meno degli importi liquidati dal competente ordine professionale (implicante inevitabili accertamenti in fatto) non risulta specificamente sottoposta ai giudici di merito (che infatti l’hanno considerata non oggetto di contestazione). Richiamare oggi le deduzioni svolte in primo grado (come fa il ricorrente) ma non in appello non ha senso, considerata la natura devolutiva del giudizio di gravame: insomma, la Corte d’Appello doveva essere investita della questione e invece non lo è stata.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le varie, v. Sez. 1, Sentenza n. 25546 del 30/11/2006 Rv. 593077; Sez. 3, Sentenza n. 5070 del 03/03/2009 Rv. 606945 non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 15422 del 22/07/2005 Rv. 584872).

3. Col terzo ed ultimo motivo si denunzia ancora un vizio di motivazione sull’eccezione di restituzione di somme nonchè la violazione dell’art. 1713 (eccezione di mancato rendiconto) e 1241 (eccezione di compensazione di crediti e debiti tra le parti) ovvero violazione di normativa fiscale e tributaria (eccezione di mancata fatturazione).

La censura è inammissibile con riferimento alle questioni di diritto introdotte per la prima volta in questa sede (quelle sulla violazione di norme tributarie) e per evitare inutili ripetizioni, si rinvia al principio di diritto enunciato nella trattazione del precedente motivo.

Resta, pertanto, solo da esaminare la doglianza sulla restituzione di somme e sulla compensazione in una sorta di rendiconto: al riguardo, la Corte d’Appello, dopo avere riportato, sulla scorta della documentazione in atti, il totale dei pagamenti eseguiti dall’ A. e delle somme fatturate dal professionista, ha dato una motivazione congrua sulla differenza di Euro 4.648,37, laddove (v. pag. 5) ha richiamato le annotazioni dei “fondo cassa” ricevuti di volta in volta dal professionista: la decisione si sottrae pertanto ancora una volta a censura, tipicamente fattuale.

In conclusione, il ricorso va rigettato con addebito di spese a carico del ricorrente, in applicazione della regola della soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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