Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17853 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17853
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 4817 del ruolo generale dell’anno
2018, proposto da:
REGIONE ABRUZZO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difeso- dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS))
– ricorrente –
nei confronti di
C.C.L. (C.F.: (OMISSIS));
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila n.
614/2017, pubblicata in data 10 ottobre 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 9 maggio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.
Fatto
RILEVATO
Che:
C.C.L. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere ii risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della collisione con un piccolo branco di cinghiali in agro del Comune di (OMISSIS), località (OMISSIS).
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Casoli.
Il Tribunale di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La regione ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1 e 9, e all’art. 2043 c.c. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente”.
La regione ricorrente censura la decisione impugnata esclusivamente in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’autovettura dell’attore, senza svolgere invece alcuna censura in ordine all’affermazione della sussistenza di una specifica condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell’area in cui è avvenuto l’incidente.
Orbene, su tale unico punto in contestazione, il collegio ritiene di rimettere la trattazione alla pubblica udienza della Terza Sezione civile, in considerazione della sussistenza di alcune disarmonie applicative che sembrano emergere dall’esame della giurisprudenza di questa Corte relativa alla legittimazione passiva degli enti territoriali per le azioni tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, che suggeriscono l’opportunità di una verifica e di una specifica enunciazione dei principi applicabili alla fattispecie.
P.Q.M.
La Corte:
rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019