Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17852 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1873/2010 proposto da:

G.V. (OMISSIS), C.M.T.

(OMISSIS) sia in proprio che nella qualità di esercenti la

potestà genitoriale sulla minore G.J., elettivamente

domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, interno 5, presso lo

studio dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, rappresentati e difesi dagli

avvocati QUARANTA Agostino, AMABILE TOMMASO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE IRCCS – ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che

la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (OMISSIS)

in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo

studio dell’avvocato ALOISIO ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ETTORE MAUPOIL, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, TORO ASSICURAZIONI SPA (ora Alleanza

Toro Assicurazioni SpA), NAVALE ASSICURAZIONI SPA, RAS ASSICURAZIONI

SPA (ora Allianz Assicurazioni SpA);

– intimate –

avverso la sentenza n. 3219/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO

dell’1.10.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Agostino Quaranta che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente (Fondazione IRCCS) l’Avvocato Antonio

Manganiello (per delega avv. Giorgio Spadafora) che si riporta ai

motivi del controricorso;

udito per la controricorrente (Azienda Ospedaliera Istituti Clinici

di Perfezionamento) l’Avvocato Cesare Maupoil (per delega avv. Ettore

Maupoil) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 27/11/2008 la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame proposto di sigg.ri G.V. e T. C.M., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore J., nei confronti della pronunzia del Trib.

Milano 14/7/2004 di rigetto della domanda proposta nei confronti ISTITUTO NAZIONALE STUDIO E CURA TUMORI ed altri di risarcimento dei danni lamentati in relazione al trattamento sanitario di neuro fibroma al padiglione auricolare destro di carattere congenito di cui era affetta la minore J..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il G. e la T.C., in proprio e nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resistono con separati controricorsi la FONDAZIONE IRCCS e l’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI RIUNITI di PERFEZIONAMENTO. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 MOTIVO denunziano violazione degli artt. 115, 116, 191, 196 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 ed il 4 MOTIVO denunziano “carente e/o insufficiente” motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 MOTIVO denunziano violazione degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043, 2236, 2697, 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, i quesiti recati dai motivi del ricorso con i quali si denunzia vizio di violazione di norme di diritto risultano formulati in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, non recando invero la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, appalesandosi invero altresì privi di decisività e sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064) .

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

I motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” delle doglianze, tale non potendosi invero considerare quanto indicato a pag. 28 del ricorso, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Non può infine sottacersi che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 co. n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;

Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (e a fortiori del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952;

Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Del pari, gli artt. 115, 116 c.p.c. sono apprezzabili, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 20/6/2006, n. 14267;

Cass., n. 24755 del 2007; Cass., 12/2/2004, n. 2707), come nel caso dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti costituite hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni esposte dalla ricorrente nella memoria, ove si sostiene l’idoneità dei formulati quesito e motivi;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti costituiti.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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