Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17852 del 19/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.19/07/2017), n. 17852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16025-2015 proposto da:
C.C., C.A., CA.CA., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE G. CESARE 21, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MALATESTA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ALFONSO DONNARUMMA;
– ricorrenti –
contro
G.G.F., in proprio e quale procuratore speciale di
G.G., entrambi eredi di M.A.F.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARGHERITA DE LUCA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 794/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.A., C. e Ca., n.q. di unico erede di Ca.An., propongono ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro G.G.F., G.G. e M.A.F., i primi due dei quali resistono con controricorso anche quali eredi della terza, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in accoglimento del gravame, ha rigettato le domande di usucapione dei C. posto che il loro dante causa aveva iniziato a detenere il fondo in forza di un rapporto di natura agraria sicchè non aveva il possesso.
Il ricorso si articola in due motivi; il primo denunzia violazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’incapacità a testimoniare del teste avv. P.P., che era procuratore generale della parte convenuta e portatore di un interesse giuridico; il secondo lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c. circa la produzione di nuovi documenti sui quali la sentenza ha fondato il decisum.
Come da proposta del relatore, va rilevato che il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non indicando nemmeno che vi sia stata opposizione all’audizione mentre la sentenza esclude un interesse concreto ed attuale e rileva che l’ipotetica nullità della testimonianza non era stata eccepita dopo l’audizione; il secondo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza che si fonda sul rilievo che il dante causa aveva iniziato a detenere il fondo in forza di un rapporto agrario sicchè non aveva il possesso e valuta le testimonianze e la relativa attendibilità.
Per la configurabilità del possesso – ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta. Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).
La domanda di usucapione è stata correttamente respinta per mancanza di prova.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2500 di cui 200 per spese vive, oltre spese forfetizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017