Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17852 del 09/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 09/09/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23927/2013 proposto da:

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO LONGHI;

– ricorrenti –

contro

S.S., rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato MARCO BALIVA che pure lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2013 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata

il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato DE ANGELI Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LONGHI Paolo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato S.S., difensore di se medesimo che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità,

condanna spese statuizione c.u., in sub accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. impugnava la sentenza n. 792 del 2008, con cui il Giudice di Pace di Piacenza aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso appellante avverso il verbale notificatogli dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta con il quale gli si contestava la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, asseritamente avvenuta in località (OMISSIS), in data 13 settembre 2007. Secondo l’appellante, il Giudice di Pace aveva attribuito fede privilegiata alle dichiarazioni dell’agente di p.g. verbalizzante, escusso in dibattimento sulle circostanze dell’infrazione ed in specie sulla presenza o meno della segnaletica mobile. Di più, l’iter logico seguito dal Giudice di Pace appariva inficiato da un tendenziale favor per l’amministrazione appellata “parte privilegiata”. L’appellante, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, nonchè l’annullamento del verbale di contestazione.

Si costituiva l’Amministrazione appellata, contrastando le eccezioni e le difese dell’appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Piacenza accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullava il verbale di contestazione ed ogni ulteriore conseguenza, condannava l’appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Secondo il Tribunale di Piacenza, dal verbale di contestazione non risultava che l’amministrazione appellata avesse assolto l’obbligo di segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e, successivamente esteso a tutti gli apparecchi di rilevamento installati sulla sede stradale dalla L. n. 160 del 2007. Nel caso di specie, in presenza di un verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, non poteva essere ammessa la prova la quale deve ritenersi inammissibile.

La cessazione di questa sentenza è stata chiesta dall’unione dei Comuni Basse Val trebbia e Val Luretta con ricorso affidato a quattro motivi: a) per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 11 del 2007, art. 3, nonchè D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; c) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; d) per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

S.S. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso va dichiarato improcedibile per mancata produzione della sentenza unitamente alla relata di notifica della stessa. Nella parte introduttiva del ricorso, la ricorrente (Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta) ha dedotto che la sentenza impugnata, depositata in cancelleria il 4 giugno 2013 è stata notificata 4 luglio 2013.

Tuttavia, dall’esame degli atti non risulta depositata unitamente al ricorso copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza l’attestazione della notifica.

Deve quindi applicarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale: “Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Cass. n. 9004 del 2009).

Tale profilo di improcedibilità preclude l’esame dei singoli motivi del ricorso.

In definitiva il ricorso va dichiarato improcedibile e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge; dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA