Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17852 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 03/07/2019), n.17852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 30206 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

B.G. (C.F.: (OMISSIS)) I.M. (C.F.: (OMISSIS))

entrambi rappresentati e difesi dal secondo, avvocato;

– ricorrenti –

nei confronti di

E.N. A.P. – Ente Nazionale Addestramento Professionale (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro

tempore, M.N. rappresentato e difeso dall’avvocato Lonero

Pasquale (C.F.: LNR PQL 56M22 A662X);

– controricorrente –

nonchè

UNIPOL SAI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.

4348/2016, pubblicata in data 23 novembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

Che:

B.G. e I.M. hanno promosso l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro nei confronti di ENAP – Ente Nazionale di Addestramento Professionale, pignorando i crediti da vantati dall’ente debitore nei confronti di Winterthur Vita S.p.A. (oggi Unipol Sai S.p.A.). Non avendo quest’ultima reso la dichiarazione di quantità, hanno promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c. (nella formulazione all’epoca vigente).

Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile il giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, avendo rilevato che nelle more i creditori avevano conseguito, in analoga procedura esecutiva, l’assegnazione degli importi loro spettanti. La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello della B. e dell’Intelisano, per difetto di procura, ma tale pronuncia è stata cassata con rinvio da questa Corte con sentenza n. 19292 del 12 settembre 2014. All’esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello di Milano ha peraltro confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la B. e l’ I., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso I’ENAP.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti e l’ente controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso pone la questione di diritto della possibilità per il creditore che si sia avvalso di diversi mezzi di espropriazione, di conseguire il rimborso delle spese di tutti i processi esecutivi promossi, anche se abbia conseguito la piena soddisfazione del suo credito nell’ambito di uno di essi.

La suddetta questione, che si pone in stretta relazione con i principi di diritto di recente espressi dalla Terza Sezione in ordine alla non ripetibilità delle spese del processo esecutivo incapiente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 – 01), è già stata ritenuta da detta Sezione di interesse nomofilattico e quindi meritevole di trattazione in pubblica udienza (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza interlocutoria n. 7899 del 20/03/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza interlocutoria n. 7514 del 15/03/2019).

Il collegio ritiene pertanto che debba disporsi altrettanto per il presente ricorso.

PQM

La Corte:

rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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