Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17851 del 31/08/2011

Cassazione civile sez. III, 31/08/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 31/08/2011), n.17851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12966/2010 proposto da:

P.D., F.L., P.F.

(OMISSIS) nella qualità di eredi di P.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 36, presso lo studio

dell’avvocato IANNACCI ANTONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati

CIANCI BENEDETTO, CIANCI FRANCO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA (già SpA Riunione Adriatica di Sicurtà) (OMISSIS)

in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA Giorgio, che la

rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

DITTA INTERBARTOLO SPA, P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 549/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

14.10.08, depositata il 26/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Manganiello (per

delega avv. Giorgio Spadafora).

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione, che emendata da errori materiali di seguito si riproduce: “Con sentenza del 26/3/2009 la Corte d’Appello di Venezia respingeva i gravami interposti dai Sigg.ri P.F., F.L. e P.D. (in via principale) e dalla società R.A.S. ASSICURAZIONI s.p.a. (in via incidentale) nei confronti della pronunzia Trib. Venezia 18/9/2002 di rigetto della domanda proposta dai primi di risarcimento di danni lamentati in conseguenza del decesso del congiunto M. all’esito di sinistro stradale.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i P. e la F. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la ALLIANZ s.p.a. (già R.A.S. ASSICURAZIONI s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunzìano violazione degli artt. 141, 142 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 MOTIVO denunziano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2054 e.

e, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, contraddittoria, manchevole, illogica” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 MOTIVO denunziano omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, i quesiti recati dal ricorso risultano formulati in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotati da genericità e mancanza di decisività, privi di riferibilità al caso concreto in esame, e pertanto sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-ibis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle “ragioni” delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, che è stata viceversa presentata dalla controricorrente ALLIANZ s.p.a.;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

vista la richiesta dei difensori dei ricorrenti, depositata in Cancelleria il 24/5/2010, di integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari società Ditta Interbartolo s.p.a. e P. D.;

ritenuto che tale richiesta non può essere nel caso accolta, in quanto nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza come nella specie di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso per la palese inidoneità dei quesiti di diritto, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (v. Cass., Sez. Un., 22/3/2010, n. 6826);

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della controricorrente ALLIANZ s.p.a., mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente ALLIANZ s.p.a..

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2011

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